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Ordinanza Interlocutoria — n. 4621/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands tax dispute to new role due to newly submitted evidence of tax settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4621/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to a new role after the taxpayer submitted documentation proving a tax settlement agreement. The original Regional Tax Commission had rejected the appeal based on alleged fictitious invoices, while the Tax Agency contested the new evidence. The court ordered the Tax Agency to address the submitted documents in the new proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: When new evidence of a tax settlement agreement is submitted during cassation proceedings, the case must be remanded to a new role for the Tax Agency to address the documentation.

Parole chiave

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tax settlement agreement new role remand IRES tax dispute fictitious invoices cassation procedure comunicazione fiscale procedura giudiziaria tributaria arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 100 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16664/2016R.G. proposto da Maebi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, via Della Vite n. 32, presso lo studio dell’avv. Francesco Da Riva Grechi, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Piarulli e dall’avv. Cristian Silipo giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 121/11/16, depositata il 14 gennaio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento-Definizione agevolata -Rinvio a nuovo ruolo. RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 121 / 11 /1 6 del 14 / 01 /201 6 la Commissione tributaria regionale Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da Maebi s.r.l. avverso la sentenza n. 632 / 03 /1 4 della Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avvis o di acce rtamento per IRES , IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006; 1.1. c ome si evince anche dalla sentenza della CTR, nella prospettazione di AE l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; 2.avverso la sentenza della CTR Maebi s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. la società contribuente ha depositato documentazione, concernente tre cartelle di pagamento, dalla quale si evincerebbe l’intervenuta definizione agevolata della controversia;

2. appare opportuno invitare l’Agenzia delle entrate a dedurre in ordine alla documentazione depositata da Maebi s.r.l. e, pertanto, la causa va rinviata anuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, invitando l’Agenzia delle entrate a dedurre in ordine a quanto depositato dalla ricorrente. Così deciso in R