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Ordinanza — n. 4618/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as inadmissible due to lack of evidence and logical absorption of grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4618/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the costs. The lower court had ruled in favor of the company, finding the tax debt was improperly offset by a credit from 2006 that should have been applied to 2007 taxes. The court rejected the agency's arguments because the appellant failed to produce the specific tax declaration cited as evidence and because the second ground was logically absorbed by the first.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the contested facts are not sufficiently challenged with evidence, or if the grounds are logically absorbed by a prior inadmissibility ruling.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility lack of evidence production logical absorption of grounds tax credit offset error Cassation procedural rules computo dei contributi arretrati d'imposta legislazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
29093); in secondo luogo, il motivo non censura adeguatamente (né avrebbe potuto legittimamente farlo, ai sensi dell’art. 360, n.
Art. 12, comma 7, TUIR
Art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973
770/2007; la CTP di Milano accolse il ricorso, con sentenza confermata, in sede d’appello, dalla CTR della Lombardia, la quale evidenziava l’errore nel quale era incorsa l’Agenzia delle Entrate in merito all’identificazione dell’anno di imposta oggetto del controllo ex art. 36 - bis d.p.r.
d.lgs. n. 143/2005
4, d.lgs. n. 143/2005 ; deduceva, la società ricorrente, che tale credito risultava dalla restituzione alla controllata Accor SA (effettuata nel 2006) di ritenute operate su interessi e canoni, ed era stato ritualmente compensato tramite F24 del 16.2.2006, venendo conseguentemente inserito nella dichiarazione mod.
Art. 25 d.p.r. n. 602/1973
F24 del 16 febbraio 2006 (…) è il 2006” (ibidem); il secondo motivo si incentra sulla violazio ne e falsa applicazione dell’art. 25 d.p.r.
art. 36 - bis d.p.r. n. 600/1973
770/2007; la CTP di Milano accolse il ricorso, con sentenza confermata, in sede d’appello, dalla CTR della Lombardia, la quale evidenziava l’errore nel quale era incorsa l’Agenzia delle Entrate in merito all’identificazione dell’anno di imposta oggetto del controllo ex art. 36 - bis d.p.r.
art. 25 d.p.r. n. 602/1973
F24 del 16 febbraio 2006 (…) è il 2006” (ibidem); il secondo motivo si incentra sulla violazio ne e falsa applicazione dell’art. 25 d.p.r.
art. 366 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., 13/11/2018, n. 29093
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 29284 - 2015, propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t.,domiciliata in ROMA,VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro ACCOR PARTECIPAZIONI ITALIA S.R.L., in persona del procuratore Sandro Fertino, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. PAOLO PURI e ALBERTO MULA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in ROMA, via XXIV Maggio n. 43; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2044 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 14/5/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022dal Consigliere Dott.

LUIGI LA BATTAGLIA. Rilevato che: Accor Partecipazioni Italia s.r.l. impugn ò la cartella di pagamento n. 06820110206114011000, con la quale era stata iscritt a a ruolo la somma di € 89.402,00, sul presupposto che essa fosse stata indebitamente compensata quale credito per la restituzione delle ritenute exart. 4, d.lgs. n. 143/2005 ; deduceva, la società ricorrente, che tale credito risultava dalla restituzione alla controllata Accor SA (effettuata nel 2006) di ritenute operate su interessi e canoni, ed era stato ritualmente compensato tramite F24 del 16.2.2006, venendo conseguentemente inserito nella dichiarazione mod. 770/2007; la CTP di Milano accolse il ricorso, con sentenza confermata, in sede d’appello, dalla CTR della Lombardia, la quale evidenziava l’errore nel quale era incorsa l’Agenzia delle Entrate in merito all’identificazione dell’anno di imposta oggetto del controllo ex art. 36 - bis d.p.r. n. 600/1973, avendo indicato il 2007 “al solo scopo di “rimettere” nei termini un’annualità (il 2006) il cui termine era già spirato” (pag. 3 della sentenza impugnata); avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi;

Accor Partecipazioni Italia s.r.l. hadepositato controricorso; Considerato che: con il primo motivodi ricorso, l’Agenzia censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 7,TUIR, 36-bis d.p.r. n. 600/1973, 2697 c.c. e del d.lgs. n. 143/2005, per avere errato la CTR ad annullare la cartella impugnata “esclusivamente sulla base della (presunta) decadenza del potere impositivo dell’ufficio” (pag. 5 del ricorso), dal momento che “ciò che viene contestato alla contribuente è di avere riportato nell’anno 2007 un credito inesistente da utilizzare per il pagamento dei tributi dell’anno 2007”, nel senso che “l’inesistenza del credito (…) riverbera i suoi effetti nell’anno 2007, anno nel quale il credito avrebbe dovuto essere utilizzato, alla luce della circostanza che l’anno in cui il credito stesso si sarebbe formato - come indicato nel mod.

F24 del 16 febbraio 2006 (…) è il 2006” (ibidem); il secondo motivo si incentra sulla violazio ne e falsa applicazione dell’art. 25 d.p.r. n. 602/1973, con riferimento all’affermazione - contenuta nella sentenza impugnata - secondo cui la cartella impugnata non sarebbe adeguatamente motivata, tenuto conto che essa, al contrario, “contiene i requisiti obbligatori minimi previsti dall’art. 25 (tributo, periodo d’imposta, imponibile etc.) e, quindi (…) soddisfa pienamente l’obbligo di motivazione” (pag. 11 del ricorso); il primo motivo di ricorso è inammissibile; in primo luogo, sotto il profilo dell’autosufficienza ex art. 366 c.p.c., a fronte della deduzione per cui l’iscrizione a ruolo “trova la propria origine in errori ed anomalie commessi dalla società contribuente ed emergenti dall’esame della dichiarazione modello 770S 2008 -relativa all’anno 2007” (pag. 4 e s. del ricorso), la ricorrente non ha prodotto tale dichiarazione, né indicato in quale fascicolo si trovi e in quale fase processuale sia stata depositata, e neppure ne ha trascritto o riassunto il contenuto essenziale (si veda, in argomento, Cass., 13/11/2018, n. 29093); in secondo luogo, il motivo non censura adeguatamente (né avrebbe potuto legittimamente farlo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., in presenza di cd. doppia conforme) l’accertamento di fatto, contenuto nella sentenza impugnata, relativo all’effettiva spettanza e all’avvenuta compensazione del credito d’imposta de quo (a pag. 3 della sentenza della CTR lombarda si legge che “la contribuente [aveva] dimostrato che il credito le competeva, che la compensazione era stata effettuata nel febbraio del 2006, che tale credito era stato indicato nel mod. 770 con le causali “X” ed “Y” per indicare gli anni di riferimento”);

è, peraltro, la stessa Agenzia delle Entrate che riconosce che “l’anno in cui il credito stesso si sarebbe formato - come indicato nel mod. F24 del 16 febbraio 2006 (..) è il 2006 (..)” (pag. 5), e che esso era stato compensato tramite il mod. F24 col codice corretto 6788 (F24 del 16.2.2006), sicché del tutto “scalibrato”rispetto alla ratio decidendi si mostra la censura afferente a una dichiarazione dei redditi (quella del 2008) sulla quale nessuna incidenza avrebbe potuto avere, in radice, il presupposto tributario in discorso; il secondo motivo è logicamente e giuridicamente assorbito dalla pregiudiziale statuizione d’inammissibilità che precede; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltreal 15% per oner