Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4601/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax court annulled notice to partners due to lack of reasoning regarding company notice validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4601/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the Regional Tax Commission's decision confirming tax assessments against partners of a dissolved company. The Commission had invalidated the notice to the company solely because the legal representative had lost that status, without examining the substantive reasoning of the notice to the partners. The Court held that the validity of the partner's notice depends on its own motivation, not on the mere existence of a notice to the company, and that the lower court failed to perform this necessary analysis.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 65 DPR 29/09/1973 n. 600; Art. 360 c.p.c.: The nullity of a tax assessment notice issued to a partnership company does not automatically invalidate the notice issued to its partners, and the validity of the latter requires an independent examination of its own motivation rather than relying on the mere existence of the company notice.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax assessment notice partnership company dissolution of company legal representative status lack of motivation tax transparency notice cassation appeal calcolo del reddito da valido

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 65 DPR 29 settembre 1973, n. 600
Con il primo motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 65 del d.P.R.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la nullità dell’avviso di accertamento notificato alla società.
Artt. 2191, 2312, e 2315 cod. civ.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione o falsa applicazione degli artt. 2191, 2312, e 2315 cod. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 23365 del 19/09/2019
23534 del 20/09/2019), come ben evidenziato dalla CTR; e Giuseppe Finiguerra, che ha perso con l’estinzion e la qualifica di legale rappresentante di Fin.Ros s.a.s., non avrebbe potuto legittimamente ricevere la notifica in nome e per conto della società estinta (Cass. n. 23365 del 19/09/2019).
Cass. n. 16365 del 30/07/2020
Orbene, va prima di tutto evidenziato che la nullità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone non comporta la nullità derivata dell’avviso di accertamento emesso nei confronti dei soci (Cass. n. 16365 del 30/07/2020; Cass.
Cass. n. 23534 del 20/09/2019
24579 del 09/08/2022; Cass. n. 23534 del 20/09/2019), come ben evidenziato dalla CTR; e Giuseppe Finiguerra, che ha perso con l’estinzion e la qualifica di legale rappresentante di Fin.Ros s.a.s., non avrebbe potuto legittimamente ricevere la notifica in nome e per conto della società estinta (Cass.
Cass. S.U. n. 8426 del 09/04/2010
Cass. S.U. n. 8426 del 09/04/2010), non certo in ragione del semplice fatto processuale della azione o resistenza in giudizio.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4669/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Finiguerra Gianni Maria, in proprio e quale erede di Finiguerra Giuseppe, legale rappresentantedella FIN ROS s.a.s., e Rosso Carla, elettivamente domiciliati in Roma , via Emilia n. 88 , presso lo studio dell’avv. Stefano Vinti, che la rappresenta e difende unitamente all’avv.

Donatella Finiguerra giusta procura speciale in calce al ricorso; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 724/34/15, depositata il 9 luglio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento-Questioni. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 724 / 34 / 1 5 del 0 9 /07 /201 5 la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) , accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 30 / 01 /1 3 della Commissione tributaria provinciale di Torino (di seguito CTP), la quale accoglieva il ricorso proposto da FIN ROS s.a.s., Giuseppe Finiguerra, Gianni Finiguerra e Carla Rosso avverso quattro avvisi di accertamento, il primo notificato alla società per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006 e gli altri notificati rispettivamente a ciascuno dei soci della stessa per IRPEF relativaal medesimo anno d’imposta. 1.1.

Come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’ avvis o di accertamento nei confronti della società era stato emesso in applicazione degli studi di settore. 1.2. La CTR accoglieva parzialmente l’appello di AE evidenziando che:

a) Gianni Maria Finiguerra aveva ricevuto, unitamente all’avviso di accertamento che lo riguardava personalmente, anche l’avviso di accertamento concernente la società;

b) pertanto, nei confronti del socio accomandatario e limitatamente alla sua quota sociale l’accertamento andava confermato;

c) nei confronti dei soci accomandanti, invece, poiché l’avviso di accertamento loro notificato difettava della allegazione dell’avviso di accertamento concernente la società, lo stesso non poteva essere confermato.

2. Av verso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi.

3. Gianni Maria Finiguerra e Carla Rosso resistevano con controricorso e depositavano memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la nullità dell’avviso di accertamento notificato alla società. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione o falsa applicazione degli artt. 2191, 2312, e 2315 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’estinzione della società, dovendo ritenersi superata la presunzione conseguente alla cancellazione in ragione dell’impugnazione in proprio dell’avviso di accertamento notificato alla società. 1.2.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza con riferimento all’affermata nullità dell’avviso di accertamento notificato alla società per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essendo stata pronunciata in totale difetto di motivazione. 1.3. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 40 e 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente annullato gli avvisi di accertamento concernenti i soci accomandanti in ragione della mancata allegazione dell’avviso di accertamento concernente la società, peraltro sicuramente conosciuto dai soci accomandanti.

2. I motivipossono essere congiuntamente esaminati, riguardando questioni connesse. 2.1. L’avviso di accertamento concernente Fin.Ros s.a.s. è stato pacificamente notificato a Giuseppe Finiguerra , quale legale rappresentante della società, in epoca successiva alla sua estinzione , conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese. La notifica nei confronti della società è, pertanto, nulla, con conseguente nullità dell’avviso di accertamento (Cass. n. 24579 del 09/08/2022; Cass. n. 23534 del 20/09/2019), come ben evidenziato dalla CTR; e Giuseppe Finiguerra, che ha perso con l’estinzion e la qualifica di legale rappresentante di Fin.Ros s.a.s., non avrebbe potuto legittimamente ricevere la notifica in nome e per conto della società estinta (Cass. n. 23365 del 19/09/2019). 2.2.

Né può assumersi il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, discendendo la nullità dell’avviso di accertamento notificato a società cancellata dal registro delle imprese direttamente dalla circostanza che tale società si è estinta per legge. 2.3. Di qui la sicura infondatezza dei motivi primo e terzo. 2.4. Inoltre, l’affermazione per la quale la società non si sarebbe estinta per il semplice fatto di avere resistito in giudizio in epoca successiva alla sua estinzione, così dovendo superarsi la presunzione di cessazione, è inammissibile e, comunque, infondata. 2.4.1.

Inammissibile, perché trattasi di eccezione che implica un accertamento di fatto ed è stata proposta per la prima volta in cassazione. 2.4.2. Infondata, perché la presunzione di non esistenza in vita può essere superata unicamente in ragione di un proseguimento dell’attività di impresa (cfr. Cass. S.U. n. 8426 del 09/04/2010), non certo in ragione del semplice fatto processuale della azione o resistenza in giudizio. 2.5. Ne consegue l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza anche del secondo motivo di ricorso. 2.6. È, invece, fondato e va accolto l’ultimo motivo di ricorso. 2.7.

La CTR ha affermato che l’avviso di accertamento per trasparenza notificato ai soci Carla Rosso e Gianni Maria Finiguerra non può essere confermato in ragione della mancata allegazione dell’avviso di accertamento notificato alla società. 2.8. Orbene, va prima di tutto evidenziato che la nullità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone non comporta la nullità derivata dell’avviso di accertamento emesso nei confronti dei soci (Cass. n. 16365 del 30/07/2020; Cass. n. 23534 del 20/09/2019). 2.9. Secondariamente, la statuizione della CTR , nella sua assolutezza, si rivela erronea in quanto la validità o meno dell’avviso di accertamento notificato ai soci per trasparenza – sotto il profilo motivazionale che qui viene in rilievo – prescinde dalla allegazione dell’avviso di accertamento notificato alla società (non necessaria) e implica un esame della motivazione dello stesso, onde verificare se la pretesa nei confronti del socio sia sufficientemente argomentata e contenente tutti gli elementi necessari per consentire al socio un’autonoma impugnazione; esame che il giudice di appello non ha compiuto, essendosi limitato ad escludere la validità dell’avviso di accertamento concernente i soci in ragione del semplice difetto di allegazione dell’avviso di accertamento concernente la società.

3. In conclusione, va accolto il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo e rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte