Court allows tax agency appeal, ruling burden of proof for cost inerenza lies with taxpayer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Court's decision regarding deductible corporate costs. The taxpayer argued that the Regional Court improperly shifted the burden of proving the existence and relevance of costs to the tax authority by relying on a criminal investigation's findings. The court ruled that the taxpayer must independently demonstrate the existence, nature, and inerenza of costs to the business activity, rejecting the authority's reliance on a percentage completion criterion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; In tax disputes, the taxpayer bears the burden of proving the existence and inerenza of costs, requiring full and unambiguous evidence of their connection to business activity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19082-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro CURATELA DEL FALLIMENTO DOX IN LIQUIDAZIONE S.R.L. (C.F. 00711690453), già ARNAVI C. S.R.L., in persona del Curatore p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’AVV. BRUNO TAVARELLI e CARLO FERRUCCIO LA PORTA, presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA A.
FUSCO, n. 113; -controricorrente - avverso la sentenza n. 704/25/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 20/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI; RILEVATO CHE l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla DOX S . R . L .(già ARNAVI C . S . R . L .)due avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per indebita deduzione di componenti negativi, nonché maggiore I.R.P.E.G. ed I.R.A.P. relativamente agli anni di imposta 1999 e 2000; che la contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Massa Carrara che, con sentenze nn. 108/2005 e 109/2005, rigettò i ricorsi; che la DOX S .
R . L .propose appello innanzi alla C.T.R. della Toscana, la quale rigettò entrambi i gravami con sentenze nn. 13 e 14 del 17.1.2008, avverso le quali la contribuente propose due ricorsi per cassazione, accolti con sentenze n. 4589/2015 e 6225/2015 e rinvio alla medesima C.T.R. della Toscana, in diversa composizione; che la CURATELA DEL FALLIMENTO DOX IN LIQUIDAZIONE S . R . L ., riassunse, quindi, i giudizi innanzi alla detta C.T.R. la quale, previa riunione dei due procedimenti, con sentenza n. 704/25/2016, depositata il 20/04/2016 accolse l’originario appello della contribuente, osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come i costi sostenuti dalla “nuova” ARNAVI dovessero considerarsi esistenti ed inerenti, anche sulla scorta delle risultanze della perizia disposta, nei confronti del legale rappresentante della detta società, dall’A.G. procedente in sede penale; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso la CURATELA DEL FALLIMENTO DOX IN LIQUIDAZIONE S .
R . L .; CONSIDERATOCHE Considerata l’infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte ricorrente, (a) per essere stata tempestivamente depositata la copia autentica della sentenza impugnata, corredata da relata di notifica (cfr. allegato B), nonché (b) per avere la costituzione della parte controricorrente sanato, con efficacia ex tunc , qualsivoglia nullità della notifica del ricorso (Cass., Sez. 5, 12.7.2018, n. 18402, Rv. 649616-01) e, infine, (c) per non risultare violato l’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., avendo la C.T.R.
– al contrario di quanto sostenuto in controricorso - disatteso i principi regolanti il riparto dell’onere della prova in tema di costi deducibili (cfr. infra); Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 41 bis e dell’art. 39 dPR 600/1973 c.c., dell’art. 109 dPR 917/1986, nonché dell’art. 2976 c.c.” (cfr. ricorso, p.
8) per avere la C.T.R. erroneamente annullato l’avviso di accertamento impugnato mediante un’inversione, tra le parti, dell’onere della prova, avendo gravato l’ufficio dell’obbligo, ritenuto non assolto, “di fornire una prova piena ed inequivocabile del difetto di inerenza e di esistenza del costo contestato” (cfr. ricorso, p. 12, cpv.) laddove, al contrario, grava sul contribuente “l’onere di dimostrare le componenti negative del reddito, e perciò tra esse anche i costi, sia per quel che concerne la loro esistenza, sia per quel che concerne la loro inerenza” (cfr. ivi, terzo cpv.); che il motivo è fondato; che in tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondo valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé (Cass., Sez. 5, 18.8.2022, n. 24880, Rv. 665495-01); che effettivamente la C.T.R. ha disatteso tale principio laddove, facendopropri gli esiti della perizia svolta in sede penale, nella parte in cui essa (a) ricorre al cd.
“criterio della percentuale di completamento” e (b) evidenzia che “i verificatori avrebbero dovuto…reperire gli elementi per valutare lo stato di avanzamento delle commesse alla data di cessione delle stesse e, conseguentemente, operare una ripartizione sia dei ricavi sia dei costi per i periodi 1999 e 2000” (cfr. sentenza impugnata, p. 4 della motivazione, quinto cpv.), i giudici di appello hanno in realtà gravato l’Ufficio di un onere probatorio (i.e., l’individuazione dei ricavi e dei costi ante e post cessione delle commesse dalla “vecchia” alla “nuova” ARNAVI ) allo stesso non spettante ed incombente, piuttosto sulla contribuente (onerata, altresì, di dimostrare, “a valle”, l’inerenza degli esborsi, una volta che gli stessi siano individuati e quantificati); che l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo (con cui parte ricorrente lamenta - in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
– l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla circostanza che la ripresa aveva ad oggetto il disconoscimento dei soli costi successivi alla data di cessione); Ritenuto, in conclusione, che il primo motivo di ricorso debba essere accolto, con assorbimento del secondo e conseguente cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composiz