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Ordinanza — n. 4572/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses Defense Ministry's tax exemption appeal for military housing used for private family stays.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4572/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the Ministry of Defense's appeal against a regional tax commission ruling that denied property tax exemptions for military housing. The Ministry argued the buildings served as social protection organizations, but the court found they were used for paid recreational stays by employees and their families. Consequently, the court held that such private usage did not meet the statutory requirements for tax exemption under Italian law.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 1 lett. a D.Lgs. n. 504/1992; Art. 2 DM n. 521/1998: Tax exemptions for public property used as social protection organizations require direct institutional use, not private recreational activities by personnel.

Parole chiave

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property tax exemption military housing social protection organization private recreational use tax liability Ministry of Defense Cassation Court tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Disposizioni normative citate

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Art. 7 comma 1 lett. a D.Lgs. n. 504/1992
con il primo motivo il Ministero ricorrente denuncia violazione dell’art. 7, comma 1, lett.
Art. 2 DM n. 521/1998
Cass. 20041/2011; così anche Cass.
Art. 465 DPR n. 90/2010
521/1998 e dell’art. 465 DPR n. 90/2010 («2.
Art. 15 D.Lgs. n. 66/2010
1992/504 per l'esenzione degli immobili dell'ICI, considerato che il Ministero della Difesa svolge, per legge (art. 15 D.Lgs.
art. 8 D.Lgs. n. 264/1997
559/1993, dell’art. 8 D.Lgs.
art. 58 D.Lgs. n. 546/1992
con il secondo motivo di ricorso il Ministero ricorrente denuncia, in via subordinata, violazione dell’art. 58 D.Lgs. n. 546/1992, degli artt.
art. 2700 c.c
art. 15 D.Lgs. n. 66/2010
1992/504 per l'esenzione degli immobili dell'ICI, considerato che il Ministero della Difesa svolge, per legge (art. 15 D.Lgs.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22252-2021 proposto da: MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro COMUNE DI PALAU, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato MARCO CIPOLLONI, rappresentato e difeso dall’Avvocato MAURO MELE giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 65/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 29/1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’1/2/2023 - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE il Ministero della Difesa propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 1317/06/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari in rigetto dei ricorsi, riuniti, proposti avverso avvisi di accertamento ICI-IMU 2008-2012 emessi dal Comune di Palau ed inerenti ad immobile, intestato al Ministero, di cui al foglio 6 mappale 60 catasto Comune di Palau; il Comune di Palau resiste con controricorsoed ha da ultimo depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo il Ministero ricorrente denuncia violazione dell’art. 7, comma 1, lett. a D.Lgs. n. 504/1992, dell’art. 9, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011, degli artt. 1829 e ss. del D.Lgs. n. 66/2010, degli artt. 464 e 465 DPr n. 80/2010, degli artt. 1 e 3 DM n. 521/1998, dell’art. 24 DPR n. 616/1977, dell’art. 19 L. n. 382/1978, dell’art. 5 L. n. 559/1993, dell’art. 8 D.Lgs. n. 264/1997 e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per l’esenzione d’imposta in relazione all’immobile in questione, in quanto utilizzato per fini ricettivi, sebbene esso fosse in realtà utilizzato come «organismo di protezione sociale» per finalità istituzionali proprie dell’Amministrazione della Difesa; 1.2. con il secondo motivo di ricorso il Ministero ricorrente denuncia, in via subordinata, violazione dell’art. 58 D.Lgs. n. 546/1992, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2700 c.c. per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto non provato dal Ministero «l’asserito utilizzo dell’immobile ... per fini istituzionali, quale sede di un “Organismo di protezione sociale”», sebbene l’Amministrazione avesse prodotto in appello la documentazione relativa all’atto costitutivo ed allo statuto del suddetto Organismo di protezione sociale; 2.1. le censure vanno disattese; 2.2.parte ricorrente censura la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per avere affermato la debenza Ici/Imu sull’immobile in oggetto, nonostante fosse utilizzato come «organismo di protezione sociale», che ha la «finalità di consentire prioritariamente al personale in servizio presso Enti e Reparti di maggiore impegno operativo di trascorrere periodi di riposo e recupero psico-fisico in località aventi particolari caratteristiche climatiche»; 2.3. come già affermato da questa Corte in controversie parimenti relative all’imposizione Ici di immobili del Ministero della Difesa (cfr.

Cass.nn. 3268/2019, 3974/2021), la disciplina Ici (così come quella Imu) è riconducibile al d.lgs. n. 504/92 e, per quanto segnatamente concerne le esenzioni di natura soggettiva ed oggettiva qui rilevanti, all'art.7, 1° co., lett.

a) d.lgs. cit., disposizioni tributarie speciali idonee a prevalere sulla disciplina classificatoria degli immobili di servizio, così come anche oggi richiamata dal Ministero (del resto, principalmente affidata a normativa secondaria o interna); 2.4. l'art.7, 1° co., lett.

a) cit. prevede in effetti l'esenzione da Ici degli immobili posseduti (tra gli altri) dallo Stato, ma solo se essi siano «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali», e quest'ultima destinazione presuppone non qualsivoglia impiego dell'immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all'oggetto istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell'ente possessore, bensì la sua utilizzazione «diretta» ed «immediata» per l'assolvimento della finalità d'istituto, tale non potendosi considerare l'affidamento o la concessione del bene al godimento personale e privato di terzi a fronte del pagamento di un canone (cfr.

Cass. 15025/2015; 30731/2011; 20850/2010, 14094/2010, 20577/2005 ed altre); questa interpretazione restrittiva si impone anche in ragione del carattere derogatorio ed eccezionale delle norme di esenzione tributaria, ed è su tali presupposti che si è appunto affermato, nelle suddette controversie introdotte dal Ministero della Difesa (cfr. Cass. 20041/2011; così anche Cass. 26453/2017), che l'esenzione Ici prevista dall'art. 7, comma 1° lett. a), d.lgs. 504/1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali» «spetta soltanto se l'immobile è direttamente ed immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente e, evidentemente, tale ipotesi non ricorre in caso di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitativeproprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone»; 2.5. si rammenta che la locuzione «compiti istituzionali» si riferisce a quelle funzioni che costituiscono la ragion d'essere dell'ente e, pertanto, possono essere svolte solo da quest'ultimo e non va confusa con il concetto di servizio pubblico che può, invece, essere svolto anche da un privato; 2.6. in sostanza, l'esenzione dall'imposta prevista dall'articolo 7, comma primo, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 è subordinata alla compresenza di due requisiti, e cioè che l'immobile sia di un ente pubblico e che l'immobile venga impiegato direttamente dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali; 2.7. con riferimento a tale disposizione, non può quindi condividersi la tesi, sostenuta dall’Amministrazione ricorrente, in base alla quale —stante la finalità dei cd.

«organismi di protezione sociale» di consentire prioritariamente al personale in servizio presso Enti e Reparti di maggiore impegno operativo di trascorrere periodi di recupero psico-fisico in località aventi particolari caratteristiche climatiche— detti immob ili dovrebbero essere considerati, a loro volta, come destinati a scopi istituzionali, beneficiando in tal modo dell'esenzione dall'ICI prevista dall'art. 7 più volte citato; 2.8. al contrario, può ritenersi che l’utilizzo della struttura immobiliare a fini ricettivi presenti connotati di economicità, sia pure assistita da una finalità di pubblico interesse, il cui effettivo perseguimento non rileva -di per sé e in assenza di un'espressa disposizione normativa, essendo in facoltà del legislatore esentare da una determinata imposizione fiscale soggetti forniti di capacità contributiva, purché la scelta non presenti profili di irrazionalità-ai fini dell'esenzione degli immobili in tal modo utilizzati dal pagamento dell'ICI, il cui presupposto impositivo è il mero possesso dell'immobile e non l’utilizzazione di questo a fini di lucro; 2.9. l'esenzione dall'ICI prevista dalla norma richiamata opera, dunque, solo sel'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente pubblico, e ricorre tale condizione qualora nell'immobile, per il quale si chiede l'esenzione dall'imposta, si svolga direttamente l'attività istituzionale dell'ente (ad esempio, quando nell'immobile siano ubicati la sede o gli uffici dell'ente), ma non nel caso in cui il bene sia utilizzato per attività di carattere privato, poste in essere da soggetti estranei all'ente, e costituenti un mero effetto o una mera conseguenza dell'attività svolta dall'ente medesimo; 2.10.

è questa seconda ipotesi che ricorre nel caso dedotto in giudizio, poiché risulta pacificamente in atti che gli immobili di proprietà del Ministero della Difesa sono stati utilizzati per attività ricettiva - soggiorno marino - a pagamento, quindi a carattere economico (la circostanza, riportata nella sentenza impugnata, non è stata contestata dalla ricorrente), in favore dei dipendenti del medesimo e dai loro familiari quale sede di un «organismo di particolare protezione sociale» ai sensi dell’art. 2 DM n. 521/1998 e dell’art. 465 DPR n. 90/2010 («2.

In relazione alle specifiche funzioni ed alla natura delle attività da svolgere, gli organismi operanti nell'ambito delle Forze armate sono classificati in: ...

d) organismi di particolare protezione sociale: soggiorni marini e montani. Hanno la finalità di consentire prioritariamente al personale in servizio presso enti o reparti di maggiore impegno operativo, di trascorrere periodi di riposo e di recupero psico-fisico in località aventi peculiari caratteristiche climatiche ed ambientali, anche in strutture appartenenti ad enti pubblici operanti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa»); 2.11. non ricorre pertanto nel caso di specie, proprio sulla base dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, quella situazione di diretta e immediata destinazione del bene ai compiti istituzionali dell'ente, richiesta dall'art. 7, comma 1, lett.

a) del d. lgs. 1992/504 per l'esenzione degli immobili dell'ICI, considerato che il Ministero della Difesa svolge, per legge (art. 15 D.Lgs. n. 66/2010), le funzioni preposte alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, amministrando la politica militare italiana in qualità di massima istituzione disciplinare militare, disponendone la partecipazione a missioni di pace, ad azioni di intervento con organismi internazionali del settore, attività di pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze, nonché la gestione dell'area industriale di interesse della difesa; 2.12. sulla base delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la Commissione tributaria regionale, non riconoscendo l'esenzione dell'ICI agli immobili di proprietà del Ministero della Difesa utilizzati quale «soggiorno marino» (organismo di particolare protezione sociale) a favore di dipendenti e loro familiari, abbia legittimamente applicato il disposto dell'art. 7, comma 1, lett. a), del d. lgs. 1992/504 e che pertanto la relativa sentenza debba essere annullata;

3. il ricorso va quindi integralmente respinto;

4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.600,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, al rimborso delle spese forfettarie nella misura de