Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 4540/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal notification to Revenue Agency nullified due to lack of state attorney representation; notification renewed.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4540/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the notification of the cassation appeal to the Revenue Agency null and void because the agency was not represented by the State Attorney during the first-instance trial. Consequently, the procedural requirement for valid service was not met, necessitating a new notification. The appeal was remitted to the new docket for further processing after the corrected notification was issued.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 72 d.lgs. n. 300/1999; Art. 291 c.p.c.: In tax litigation where the Revenue Agency was not represented by the State Attorney in the merits trial, notification of the cassation appeal to the State Attorney is null; such nullity is cured only by the Agency's appearance or by renewing the notification.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation State Attorney representation null notification cassation appeal procedural defect renewed notification Revenue Agency allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 72 d.lgs. n. 300 del 1999
Art. 291 c.p.c.
Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.»(Cass.
art. 291 c.p
Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.»(Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 22/06/2021, n. 17700
291 c.p.c.»(Cass. 22/06/2021, n. 17700, ex plurimis).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente Oggetto ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28880/2016R.G. proposto da: WIND POWER SUD s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, difesae rappresentata per procura speciale in atti dall’ Avv. Alessandro Tardiola ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv. Davide De Girolamo, in Piazza Venezia 11; –ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; –intimata– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 1778/30/16, depositata il 6 maggio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del6 febbraio 202 3 dal Consigliere dott. Michele Cataldi; -ABUSO DEL DIRITTO- MERGER LEVERAGED BUY OUT PLUSVALENZA IMMOBILIARERilevato che: 1.Preliminarmente, deve rilevarsi che la contribuente ha prodotto la prova del perfezionamento della notifica del ricorso, per la cassazione della sentenza impugnata, all’Agenzia delle entrate esclusivamente presso l’Avvocatura generale dello Stato. Considerato che: 1.L’unica notifica della quale è stato documentato il perfezionamento è nulla e, non essendo stata sanata dalla costituzione dell’Agenzia, rimasta invece intimata, deve essere rinnovata.

Infatti « In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.»(Cass. 22/06/2021, n. 17700, ex plurimis).

P.Q.M.

Ordina il rinnovo della notifica del ricorso all’Agenzia delle entrate e concede per l’incombente sessanta giorni dalla comunicazione di questa ordinanza, rinviando a nuovo ruolo la trattazione del ricorso. Così deciso in Roma, nella camera d