Cassation court dismisses tax appeal as extinguished due to taxpayer's voluntary withdrawal via simplified debt definition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer voluntarily withdrew the case after applying for a simplified debt definition. Although the taxpayer initially challenged the tax assessment, they subsequently renounced the proceedings by notifying the opposing party following the administrative resolution. Consequently, the court ruled that no further costs or unified contributions were due since the dispute ended due to the taxpayer's lack of interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 6 D.L. 193/2016: When a taxpayer voluntarily renounces proceedings after requesting a simplified debt definition, the litigation is extinguished under Art. 390 of the Civil Procedure Code, and no further unified contribution is required.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente Oggetto ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26469/2014 R.G. proposto da: SHOAL BEACH SRL, sedente in Monte di Procida, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Giulio Gaeta, elettivamente domiciliati presso la società E.P. spa in Roma, via Palumbo 26, il tutto come da procura in margine al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n.3368/23/14, depositata il 3 aprile 2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE:
1. Il ricorrente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento TF3030903920, con il quale venivano determinati maggiori redditi d’impresa (anno d’imposta 2007) ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, oltre a maggior IVA e sanzioni. La CTP respingeva il ricorso e così pure la CTR respingeva il gravame, per cui la contribuente proponeva ricorso in cassazione affidato a un motivo. L’Agenzia delle Entrate si costituiva a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa.
2. La contribuente con dichiarazione 24 marzo 2017, aderiva alla definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in l. primo dicembre 2016, n. 225 e l’Agente della riscossione riscontrava l’istanza, indicando le cartelle oggetto di definizione agevolata per totali € 289.499,07, tramite atto di comunicazione delle somme dovute. Conseguentemente la contribuente rinunciava al presente giudizio e il 2 ottobre 2019 notificava lo stesso alla controparte. CONSIDERATO CHE:
1. Il processo è da ritenersi estinto. Come premesso, il contribuente – destinatario della cartella impugnata – dopo aver presentato domanda di definizione del debito fiscale ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193/2016, ha espressamente rinunciato agli atti, procedendo anche a notificare il relativo atto alla controparte, con ciò dimostrando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Ai sensi dell’art.390 cod. proc. civ. il processo deve dunque dichiararsi estinto.
2. Trattandosi di estinzione del giudizio, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate,essendo la rinuncia conseguente a presentazione di domanda di definizione agevolata.
3. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782). P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. S pese restano a carico delle parti che le han