Court suspends tax appeal to allow simplified final judgment under new 2022 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the tax appeal to permit the parties to utilize the simplified final judgment procedure introduced by Law No. 197 of 2022. The taxpayers challenged tax assessments against their de facto agricultural cooperatives, which the tax authority had deemed fictitious based on military inspections. The court found no grounds to reject the request for suspension, thereby allowing the case to proceed under the new expedited framework.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e ss., della L. n. 197 del 2022; The Court of Cassation may suspend a pending appeal to allow the parties to opt for the simplified final judgment procedure when no manifest inadmissibility is evident.
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 19505-2016, proposto da: MARZULLO Pasquale, c.f. MRZPQL72L04A717B, MOCCALDI Damiano, c.f. MCCDMN66P120390F, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti della SDF Marzullo Pasquale - Moccaldi Damiano, c.f. 04806530657, elettivamente domiciliati in Roma, via Vittoria Colonna n. 18, presso lo studio dell'avv. Achille Benigni, dal quale sono rappresentati e difesi - Ricorrenti e controricorrenti incidentali CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- Controricorrente e ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 181/12/2016 della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno i jer udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott.
Francesco Federici nell'udienza pubblica del 24 gennaio 2023, Sentite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Locatelli, che ha chiesto la sospensione del giudizio; RGN 19505/2016 Considli e re]. Federici Rilevato che Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che a seguito di una verifica relativa a più anni d'imposta, condotta da militari della GdF nei confronti delle Cooperative agricole a r.l. ALBALAT e LATTESUD, l'Agenzia delle entrate emise nei confronti degli odierni ricorrenti dodici avvisi d'accertamento, relativi alle annualità 2005/2009, con cui ne determinò induttivamente il reddito ai fini Ires, Irap ed Iva.
Gli atti impositivi trovavano fondamento nella ricostruzione illustrata nel processo verbale di constatazione, redatto dai militari operanti, e nello specifico nell'attribuzione del carattere fittizio alle cooperative, interponenti della società di fatto costituita dal Marzullo e dal Moccaldi, cui pertanto l'Amministrazione finanziaria intese attribuire ex art. 37, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i redditi così accertati (per la Albalat dal 2005 al 2009; per la Lattesud nel 2009). I contribuenti, contestando l'assunto dell'Agenzia delle entrate, impugnarono gli avvisi d'accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale dì Salerno, che con sentenza n. 281/18/2012 accolse il ricorso annullando gli atti impositivi.
Nel successivo giudizio dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, fu invece accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia delle entrate con la sentenza n. 181/12/2016. Il giudice regionale annullò gli avvisi d'accertamento relativi alle annualità 2005 e 2006, confermando le pretese fiscali per le successive annualità. I ricorrenti hanno censurato la sentenza, di cui ne hanno chiesto la cassazione, con sette motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso, a sua volta spiegando ricorso incidentale per quanto soccombente nella sentenza ora al vaglio della Corte.
Fissata la pubblica udienza, i ricorrenti hanno chiesto la sospensione del giudizio al fine di avvalersi della definizione agevolata del giudizio tributario pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall'art. 1, 29 dicembre 2022, n. 197. All'esito della udienza pubblica del 24 gennaio 2023 la causa è stata riservata. Considerato che RGN 19505/2016 consiere rei. Federici I ricorrenti hanno manifestato l'intenzione dì avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall'art. 1, commi 186 e ss., della I. n. 197 del 2022.
A tal fine hanno depositato richiesta di sospensione del giudizio. Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia. La causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Sospende il giudizio sino al 10 luglio 2023, ex art. 1, comma 197, della I. n. 197 del 2022, e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il giorno 24 wil