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Ordinanza Interlocutoria — n. 4440/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to failure to notify necessary co-defendant Equitalia Nord s.p.a. ritally.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4440/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal because the introductory document was not ritally notified to Equitalia Nord s.p.a., resulting in a negative service report. The appellant argued for suspension and annulment of tax collection notices, but the lower courts rejected these claims. The court ruled that Equitalia was a necessary co-litigant under civil procedure law, mandating a new hearing to ensure proper service.

Regesto Legislator

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Art. 331 cod. proc. civ.; Art. 164 cod. proc. civ.: When a necessary co-litigant has not been ritally notified of the cassation appeal, the appeal is inadmissible and the case must be remitted for new service.

Parole chiave

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necessary co-litigant rital notification cassation appeal tax collection service of process tassazione provvisoria rimborso dell'imposta preventiva differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 331 cod. proc. civ.
Poiché,come risulta dall’epigrafe della sentenza impugnata e dallo stesso tentativo di notifica del ricorso per cassazione alla concessionaria, quest’ultima era parte, seppur non costituita, del giudizio d’appello, e deve considerarsi nel caso di specie litisconsorte necessaria ai sensi dell’art. 331 cod.
Art. 164 cod. proc. civ.
art. 331 cod. proc. civ
Poiché,come risulta dall’epigrafe della sentenza impugnata e dallo stesso tentativo di notifica del ricorso per cassazione alla concessionaria, quest’ultima era parte, seppur non costituita, del giudizio d’appello, e deve considerarsi nel caso di specie litisconsorte necessaria ai sensi dell’art. 331 cod.
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Testo completo

a seguente Oggetto ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2158/2014R.G. proposto da: ELVA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , difes a e rappresentata per procura speciale in atti dall’ Avv.Fabio Pace, con domicilio presso la cancelleria della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour; –ricorrente– contro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; –intimata– e contro EQUITALIA NORD s.p.a.; –intimata– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 79/02/13, depositata il 16 maggio 2013.

Rilevato che: ACCERTAMENTO IRES-IRAP- IVA 1.Come risulta dal ricorso della contribuente, l’Agenzia delle entrate notificò alla Elva s.r.l.la cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo, a titolo provvisorio, delle somme portate dall’ avviso d’accertamento T9503B603457, relativo all’Ires, all’Irap ed all’Iva di cui all’anno d’imposta 2006. Avverso la cartella la contribuente ha proposto ricorso,« chiedendone la sospensione e l’annullamento, con vittoria di spese, in quanto la cartella è stata emessa a fronte di un accertamento assolutamente infondato», per motivi attinenti la validità e la fondatezza dello stesso atto impositivo presupposto (cfr. ricorso per cassazione, pagg. 2 ss.).

L’ adita Commissione tributaria provinciale di Milano ha rigettatoil ricorso . Proposto appello dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale della Lombardia lo ha rigettato con la sentenzadi cui all’epigrafe. Contro tale decisione la contribuente ha quindi introdotto ricorso per cassazione, affidato a sedici motivi. L’Agenzia delle entrate ed il concessionario per la riscossione Equitalia Nord s.p.a. sono rimasti intimati. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:

1. Preliminarmente , va rilevato che il ricorso introduttivo non è stato notificato ritualmente alla concessionaria Equitalia N ord s.p.a., risultando in atti una relata di notifica negativa, nella quale l’ufficiale giudiziario siè limita to a dare atto di non aver rinvenuto presso la sede della stessa società persona idonea al ritiro dell’atto. Poiché,come risulta dall’epigrafe della sentenza impugnata e dallo stesso tentativo di notifica del ricorso per cassazione alla concessionaria, quest’ultima era parte, seppur non costituita, del giudizio d’appello, e deve considerarsi nel caso di specie litisconsorte necessaria ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., occorre rinviare a nuovo ruolo e disporre l’integrazione del contraddittorio.

P.Q.M.

Ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia Nord s.p.a., con termine di sessanta giorni a far data dalla comunicazione di questo provvedimento alla parte ricorrente, e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma