Italian Court suspends tax appeal to allow accelerated settlement under new fiscal law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione suspended the tax appeal pending the application of a new fiscal law allowing for expedited case resolution. The Agency of Revenue challenged a lower court's partial rejection of INEOS Manufacturing's appeal regarding VAT and corporate tax assessments for 2009. The court granted the suspension request to enable the parties to utilize the accelerated definition procedure established by the 2022 budget law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197 della legge 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 1, comma 186 della legge 29 dicembre 2022, n. 197: Tax disputes involving the Revenue Agency may be defined via accelerated settlement; the process is suspended upon request until the deadline for payment and filing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso 8551/2016 proposto da: AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente - contro INEOSMANUFACTURING ITALIA S.P.A., in persona del legale rappre- sentante p.t., rappresentata e difesa dall ’Avv. Giuseppe Tinelli e dall’Avv. Maurizio De Lorenzi, domiciliato presso lo studio del primo difensorein Roma, via Di Villa Severini n.54; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della To- scana,sez. staccata di L ivorno, n. 1664/14/15 depositata il 30 settem- bre2015, e che non risulta notificata. uditala relazione della causa svolta in data 26/1/2023 dal Consigliere PIERPAOLOGORI vistele conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Pro- curatoreGenerale dott.
Mauro Vitiello, che ha concluso non opponen- dosialla richiesta sospensione del giudizio; uditele conclusioni dell’Avv. Lucrezia Fiandaca per l’Avvocatura gene- raledello Stato; Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sez.staccata di Livorno, veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 142/2/2014 emessa dalla Com- missioneTributaria Provinciale di Livorno, la quale aveva accolto par- zialmente il ricorso della società INEOS MANUFACTURING ITALIA S.p.a., avente ad oggetto un avviso di accertamento per IVA, IRES, IRAPe accessori relativamente all’anno di imposta 2009. 2.In particolare una prima ripresa riguardava maggior i ricavi per dif- ferenzedi maggior profitto riconosciuto alla società ricorrente da due consociate estere a favore delle quali la contribuente svolgeva servizi ,oltre ad interessi; una seconda ripresa riguardava interessi attivi in- fragruppo dichiarati in misura inferiore al valore normale.
Una terza ripresaera poi dovuta a maggiore IVA, sia in quanto relativa ai mag- giori ricavi accertati, sia per operazioni erroneamente ritenute dalla societàfuori campo IVA. 3.Il giudice di prime cure accoglieva in parte la prospettazione della contribuente,annullando le prime due riprese e confermando la terza, decisioneintegralmente condivisa dal giudice d’appello. 4.Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate prop one ri- corso,affidato a due motivi, cui replica la contribuente con controri- corso.Il P.G. ha depositato requisitorie scritte.
Da ultimo, con memoria depositata in data 11.1.2023 la contribuente ha proposto istanza di sospensionedel processo. Consideratoche: 5.Con il primo motivo di ricorso si deduce - in relazione all’ art. 360, comma1, n. 4 cod. proc. civ. - la nullità della decisione per violazione degliartt. 36 d.Lgs. 546/92 e 132 n.4 cod. proc. civ. per motivazione apparenteespressa nei capi della sentenza afferenti il primo ed il se- condo rilievo di cui all'avviso di accertamento originariamente impu- gnato,in cui il giudice avrebbe dovuto descrivere, quanto meno sinte- ticamente, il processo di formazione della decisione che nel caso di specierisulta del tutto assente.
Con il secondo motivo di ricorso, formulato in relazione all'art. 360, comma,n. 3 cod. proc. civ., l'Agenzia delle Entrate prospetta la viola- zionee falsa applicazione dell'art.
53. Cost. e degli artt. 9 e 110 del T.U.I.R.,per aver la CTR mancato di ritenere, anche sulla scorta della giurisprudenzadella Corte di Giustizia e in particolare della sentenza "Halifax"che la Ineos Italia avrebbe posto in essere una condotta in piùaspetti elusiva. 6.In via preliminare va dato atto che la società ricorrente ha deposi- tato, con modalità telematiche, in data 11 gennaio 2023, istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022,n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025, in vigore dall'1 gennaio2023. 6.1L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che:
«Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenziadelle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi allaCorte di ca ssazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata invigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentratoo ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo parial valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito aisensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546 ». 6.2A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, «Lecontroversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente facciaapposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizioneagevolata.
In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contrib uente ha l'onere di depositare, pressol'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copiadella domanda di definizione e del versamento degli importi do- vutio della prima rata ». 6.3L'art. 1, commi 198 e 200 della legge citata, recitano , inoltre, che: «Nellecontroversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estintocon decreto del presidente della sezione o con ordinanza in ca- meradi consiglio se è stata fis sata la data della decisione.
Le spese del processorestano a carico della parte che le ha anticipate » e che « L'e- ventualediniego della definizione agevolata deve essere notificato en- troil 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il qualepende la controversia. Nel caso in cui la definizione della contro- versiaè richiesta in pendenza del termi ne per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniegodella definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ul- timoovvero dalla controparte nel medesimo termine ». 7.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine dicui all'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (10 luglio2023) con r