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Ordinanza — n. 4428/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court dismisses tax appeal as extinguished by taxpayer's withdrawal following simplified debt definition request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4428/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the civil proceeding extinguished because the taxpayer submitted a request for the simplified definition of the tax debt under Article 6 of D.L. 193/2016. Consequently, the taxpayer formally renounced the litigation on May 27, 2021, and notified this withdrawal to the opposing parties. The court ruled that since the process ended due to these subsequent legislative effects rather than the initial appeal, no further procedural costs were applicable.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 193/2016; Art. 390 c.p.c.: The civil proceeding is extinguished when the taxpayer requests the simplified definition of the tax debt and subsequently renounces the litigation, as the outcome depends on subsequent legislative effects rather than the initial appeal.

Parole chiave

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tax debt definition simplified procedure procedural extinction taxpayer renunciation simplified payment plan sospensione della riscossione fiscale rimborso dell'imposta preventiva arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
2.Il contribuente con di chiarazione 16 marzo 2017, aderiva alla definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in l.
Art. 390 cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. il processo deve dunque dichiararsi estinto.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
art. 390 cod. proc. civ
Ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 07/06/2018, n. 14782
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Testo completo

la seguente Oggetto ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25691/2014 R.G. proposto da: SILVESTRI MATTEO, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Gori ed Emanuele Coglitore, elettivamente domiciliati presso il secondo in Roma, via Federico Confalonieri, 5, il tutto come da procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente - RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dall’avv. Laura Firinu, presso cui è elettivamente domiciliata in Palermo, via Ausonia, 83, come da procura in calce al controricorso; -controricorrente - rinuncia Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n.916/30/14, depositata il 17 marzo 2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATOCHE:

1. Il ricorrente proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale n. 296 200 900 171 521 75 per € 16.918,14 per ritenute d’acconto, comprensiva di sanzioni, interessi e diritti di notifica. La CTP respingeva il ricorso e così pure la CTR respingeva il gravame, per cui il contribuente proponeva ricorso in cassazione affidato a cinque motivi. Sia l’Agenzia delle Entrate che la Riscossione Sicilia spa si costituivano a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa. 2.Il contribuente con di chiarazione 16 marzo 2017, aderiva alla definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in l. 1 dicembre 2016, n. 225 e l’Agente della riscossione riscontrava l’istanza, indicando espressamente tra l’altro la cartella oggetto di giudizio, tramite atto di comunicazione delle somme dovute. Conseguentemente con atto 27 maggio 2021 il contribuente rinunciava al presente giudizio e il 28 maggio notificava lo stesso alle controparti. CONSIDERATO CHE:

1. Il processo è da ritenersi estinto in quanto, come premesso, il contribuente –destinatario della cartella impugnata - ha presentato domanda di definizione del debito fiscale ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193/2016. Lo stesso contribuente ha depositato, come previsto dalla disposizione condonistica, rinuncia agli atti del giudizio da esso promosso in data 27 maggio 2021, notificato alle controparti a mezzo pec il successivo 28 maggio 2021, come risulta dalla relativa relata allegata all’atto di rinuncia. Ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. il processo deve dunque dichiararsi estinto.

2. Trattandosi di estinzione del giudizio, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, essendo la rinuncia conseguente a presentazione di domanda di definizione agevolata.

3. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782). P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. S pese restano a carico delle parti c