Italian Court dismisses appeal regarding tax presumption of bank withdrawals as business income for simplified accounting firms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal challenging the application of a statutory presumption that unaccounted bank withdrawals constitute business revenue. The appellant argued this presumption violated constitutional rights regarding individual entrepreneurs using simplified accounting, yet the court affirmed its general applicability to all business entities. Consequently, the decision was upheld because the presumption is constitutionally sound and the burden of proof remains on the taxpayer to demonstrate the non-business nature of funds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32 d.P.R. n. 600/1973; Art. 360 c.p.c.: The statutory presumption that unaccounted bank withdrawals are business income applies to firms using simplified accounting, and the constitutional challenge to this rule is unfounded as it aligns with the nature of business activity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ione, nonch é inconcludente non venendo neppure offerta alle pagg.22-30 la dimostrazione di giustificazioni in relazi one a ciascun movimentobancario contestato dall ’ Agenzia, oltre che la dimostrazione diaver fatto ci ò fin dal primo grado affinch é la deduzione potesse es- sereoggetto di valutazione nei due gradi di merito. 10.1.Per il resto, la decisione d ’ appello è conforme alla giurisprudenza disezione (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 40221 del 15/12/2021, Rv. 663216- 01) secondo la quale in tema di accertamento delle imposte suiredditi, la presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 (secondo cui i pr elevamenti e i versamenti operati sui conti correnti bancari, non annotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conse- guiti,nella propria attivit à , dal contribuente che non ne dimostri l'in- clusionenella base imponibile oppure l'estraneit à alla produzio ne del reddito)si applica anche alle imprese che abbiano adottato il regime dellacontabilità semplificata. 11.Il settimo motivo, largamente riproduttivo delle censure che pre- cedono, prospetta in via subordinata, senza individuare il pertinente paradigmadell’art.360 comma 1 cod. proc. civ., l ’ illegittimit à costitu- zionale « dell ’ art.32 comma 1 n.2 d.P.R. n.600/73 nella parte in cui dettauna presunzione relativa secondo cui i prelevamenti e gli importi riscossinell’ambito dei rapporti e delle operazioni - i cui dati, notizie e documentisiano stati acquisiti a norma del numero 7, ovvero rilevati a norma dell ’ art.33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell’art.18, comma 3 lett.
b) del d.lgs. n.594/95 - sono posti come ricavia base delle rettifiche , se il contribuente non ne indica i benefi- ciarie semprech é non risultino dalle scritture contabili, con riferimento agliimprenditori individuali in regime di contabilit à semplificata, la cui movimentazionefinanziaria risulta coerente con i dati redditu ali gi à in- dicatinelle dichiarazioni fiscali, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. » (cfr.pp.30 e 31 ricorso) . 12.Il motivo, al di l à della tecnica di formulazione, è manifestamente infondato. Il dato normativo non opera quindi distinzione alcuna tra contribuentiin regime di contabilit à ordinaria e contribuenti in regime di contabilit à semplificata e, dunque, che questa Corte ha pi ù volte affermato che le presunzioni di cui all'art. 32, del d.P.R. n. 600 del 1973,trovano applicazione generale, e pert anto vigono anche nei con- fronti delle imprese che abbiano adottato il regime della contabilit à semplificata(Cass.
Sez. 5 n. 2900 del 2019) senza mai dubitare della costituzionalitàdella previsione. 12.1.Di recente, la Sezione ha anche affermato (Cass. S ez. 5 - , Sen- tenza n. 28580 del 18/10/2021), che è manifestamente infondata la questione di legittimit à costituzionale relativa alla presunzione di im- putazionea ricavi delle movimentazioni bancarie di cui all'art. 32 d.P.R. n.600 del 1973 all'imprenditore individuale, in quanto essa trova giu- stificazionenella produzione del reddito di impresa ex art. 55 T.U.I.R. da parte di un soggetto, come definito dall'art. 2195 c.c., esercente impresa commerciale (anche di carattere ausiliario) caratte rizzata, a prescinderedalla sussistenza di un'autonoma organizzazione, dalla ne- cessitàdi continui investimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi, rispettoal quale non è manifestamente arbitrario ipotizzare che i ver- samentie i prelievi ingiust ificati dai conti correnti bancari siano stati destinatiall'esercizio di detta attivit à di impresa e siano detratti i costi, consideratiin termini di reddito imponibile. 12.2.Del resto, è la stessa sentenza n. 228/2014 della Corte costitu- zionale che di stingue la posizione del lavoratore autonomo e dell ’ im- prenditoreai fini dell ’ applicazione a questi ultimi del meccanismo pre- suntivodi cui all ’ art. 32 DR n. 600/73, evidenziando come detto mec- canismo sia congruente con il fisiologico andamento dell ’ attivi t à im- prenditoriale,il quale è caratterizzato dalla necessit à di continui inve- stimentiin beni e servizi in vista di futuri ricavi.
Da ultimo il principio è stato ritenuto legittimo anche dalla sentenza dellaCorte costituzionale n.10/2023 con specifico ri ferimento al tema dellacontabilità semplificata. 13.L’ottavo motivo, a sua volta articolato in via subordinata, prospetta unaviolazione di legge ex art.360 comma 1 n.3 cod. proc. civ., ed è incentrato sull ’ art. 32, del d.P.R. n. 600 del 1973 in riferime nto all’art.53Cost., in quanto alla contribuente non sono stati riconosciuti icosti indicati in dichiarazione. 14.Il mezzo è affetto da concorrenti profili di inammissibilit à e di in- fondatezza.In primo luogo il motivo nella sua articolazione è sostan- zialmenteriproduttivo di una questione di merito, senza una reale spe- cifica aggressione al capo della sentenza di appello che ne ha deciso concensura della motivazione adottata dal giudice. 14.1.
In secondo luogo, esso è anche manifestamente infondato. L a giurisprudenza della Sezione (cfr. ad es. Cass. 28 novembre 2022 n.34996;Cass. 22 ottobre 2020 n. 23093) è infatti costante nell ’ affer- mareche, se è vero che in linea di principio un accertamento induttivo imponela considerazione di una quota forfettar ia di costi deducibili, in presenzadi un accertamento analitico - induttivo con ricorso ad indagini bancarieè il contribuente a dover soddisfare l ’ onere di indicare e pro- vare,anche con elementi presuntivi, l ’ esistenza di costi portati in de- duzione. 15.In conclusione, il ricorso dev ’ essere rigettato e le spese di lite sono regolatesecondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle