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Sentenza — n. 4422/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as notification error is a legal, not factual, mistake under Art. 395 c.p.c.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4422/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the taxpayer's revocation appeal inadmissible, ruling that the alleged notification error constituted a legal rather than factual mistake. The taxpayer argued the appeal was not properly served at their elected address, but the Treasury contended the service was valid. The Court held that determining the correct moment of notification requires legal reasoning, which excludes the possibility of a factual error under Article 395 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 4 c.p.c.; In revocation proceedings, an error regarding the place of notification of an appeal does not constitute a factual error under Art. 395 n. 4 c.p.c. because it involves a legal evaluation of procedural timing and thus cannot be grounds for revocation.

Parole chiave

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revocation appeal inadmissibility notification error legal vs factual Article 395 Code of Civil Procedure taxpayer revocation proceedings procedural timing evaluation procedura giudiziaria tributaria arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 395 n. 4 c.p.c.
.I.Con l’unico motivo si prospetta errore ex art. 395 n. 4 c.p.c. come errore percettivo dei documenti di causa, per non aver rilevatoil collegio di legittimità che la notifica del ricorso erariale è stata notificata alla società contribuente presso il difensore dott.
Art. 2 of Law n. 263/2005
28 del 2004, nonché all'art. 2 della l.
Art. 149 c.p.c.
263 del 2005, che ha modificato l'art. 149 c.
D.P.R. 115/2002
13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26278/2016
Cass. III, n. 16136/2009
Cass. III, n. 11202/2017
Corte Costituzionale n. 477/2002
Corte Costituzionale n. 28/2004
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Testo completo

ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13909/2022 R.G. proposto da: soc. Oreste De Santis s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. con l’avv. Francesca Rolla nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Atteritano, in Roma, alla via Marche 1-3; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, nel suo domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – per la revocazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1451/2021, depositata il 25 gennaio 2021.

Revocazione ordinaria fuori termine –incolpevole ignoranza del giudizio di cassazione –inammissibilità 15– 13909 - 20 22 – 07 / 0 2 /20 2 3 MMF Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 07febbraio 20 2 3 dal Cons.Marcello M. Fracanzani ; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore G enerale Giuseppe Locatelli che ha c hiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; Nessuno comparso per le parti. FATTI DI CAUSA La società contribuente impugnava gli atti impositivo con cui era stato rettificato il reddito per gli anni di imposta 2003 e 2004, in conseguenza di indagini bancarie.

Il ricorso di primo grado esitava in rigetto, ma la sentenza era riformata dal collegio d’appello con pronuncia cassata con rinvio nel giudizio di legittimità, ove la parte contribuente non risultava costituita, né riassumeva la causa che, pertanto, andava perenta con consolidamento del debito tributario, iscritto a ruolo per l’esazione. Con la notifica della relativa cartella la contribuente prendeva contezza delle vicende processuali, cui non aveva partecipato e ne rilevava la notifica nulla o inesistente del ricorso per cassazione, indirizzato e recapitato presso indirizzo a lei estraneo, addirittura in comune diverso da quello del domicilio eletto presso lo studio del difensore.

Ricorre ora avverso l’ordinanza di questa Corte che ha pronunciato senza rilevare l’errore di notificazione, affidandosi ad unico articolato motivo, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso. In prossimità dell’udienza la parte contribuente da depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni. RAGIONI DELLA DECISIONE Viene proposto unico mezzo di ricorso. .I.Con l’unico motivo si prospetta errore ex art. 395 n. 4 c.p.c. come errore percettivo dei documenti di causa, per non aver rilevatoil collegio di legittimità che la notifica del ricorso erariale è stata notificata alla società contribuente presso il difensore dott.

Raffaele Caldarazzo in via Pirro De Luca n. 28, a Montefusco (AV), piuttosto che nel domicilio 15– 13909 - 20 22 – 07 / 0 2 /20 2 3 MMF eletto, sempre presso il difensore dott. Raffaele Caldarazzo, ma nel suo studio in Avellino, Corso Umberto I, n. 148. Ne afferma pertanto l’inesistenza o, in subordine, la nullità della notifica per essere giunto il ricorso in luogo completamente estraneo alla società contribuente, che non ne ha avuto contezza, né ha poi ricevuto la raccomandata informativa. Per l’effetto, richiede applicarsi gli istituti già affinati da questa suprema Corte di legittimità, ove afferma che l’azione di revocazione ordinaria è ritualmente esperita anche oltre il termine lungo di impugnazione quanto vi siano stati profili di ignoranza scusabile del radicamento del giudizio, applicandosi anche avanti alla Cassazione quanto stabilito dall’art. 327 del codice di rito civile. .II.

Per parte sua, l’Avvocatura generale dello Stato fa rilevare che il ricorso, seppur erroneamente, è stato notificato presso l’abitazione del difensore che in quel comune e via (seppure al civico 18 e non al 28) risiede. A riprovasi rappresenta che l’atto processuale è stato notificato a mani di Ronzullo Angela, qualificatasi persona addetta al servizio del destinatario. Donde il patrono erariale richiama l’onere di diligenza della parte sullo sviluppo di un processo da essa stessa introdotto, negando potersi invocare la scusa per l’ignoranza di quanto si doveva sapere e di cui era pervenuta notizia -ancorché irrituale- nella sfera di conoscenza della parte.

Per altro verso, richiama giurisprudenza di questa Corte ove l’istituto della remissione in termini invocato dalla contribuente è limitato solo al giudizio di primo grado, non potendosi estendere ad altre fasi di un giudizio che ha visto, fin dall’inizio, la partecipazione di chi poi invoca l’ignoranza scusabile. Infine, il patrono erariale, richiama giurisprudenza di questa Corte ove si afferma che l’esame della relata di notifica non attiene alla percezione documentale, ma alla sua valutazione, concludendo quindi per l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso privato. 15– 13909 - 20 22 – 07 / 0 2 /20 2 3 MMF .III.

Sul punto è intervenuta più volte questa suprema Corte di legittimità, affermando che in tema di revocazione della sentenza, l'omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità della notificazione dell'atto di impugnazione, sotto il profilo del luogo in cui è stata eseguita, non integra un errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., il quale, pur potendo cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, deve consistere in un errore di natura meramente percettiva, cioè in una svista materiale, e non in un errore di diritto da far valere, invece, con gli ordinari mezzi di impugnazione (cfr.

Cass. n. 26278/2016). Più diffusamente,è stato precisato che in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e, in particolare, quando abbia valutato l'ammissibilità e la procedibilità del ricorso, individuandosi nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati.

Ne consegue che l'aver ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione, siccome notificato in un certo giorno, senza tener conto che in quel giorno era avvenuta la spedizione del piego postale, mentre l'atto era stato consegnato il giorno precedente all'ufficiale giudiziario per la notificazione, non costituisce un errore di fatto, bensì un errore di diritto, posto che l'applicazione dei principi in tema di scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il destinatario (di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, nonché all'art. 2 della l. n. 263 del 2005, che ha modificato l'art. 149 c. p. c.) implica lo svolgimento di un processo argomentativo logico-giuridico che, di per sé, esclude il presupposto 15– 13909 - 20 22 – 07 / 0 2 /20 2 3 MMF stesso della revocazione (cfr.

Cass.III, n. 16136/2009; conf. . VI – 5 , n. 11202/2017). In disparte la sanabilità o meno della notificazione presso la residenza del difensore, trattandosi quindi semmai di errore di valutazione, attinente ad un giudizio sulle risultanze processuali, è escluso l’errore revocatorio, sicché il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Cortedichiara inammissibile il ricorso, condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità che liquida in €.seimila/00,oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale