Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished under Article 391 of Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant formally withdrew the lawsuit on January 23, 2023. CALISPA SPA had previously challenged a municipal tax assessment regarding an industrial site, but voluntarily abandoned the proceedings before the final judgment. Consequently, the court applied Article 391 of the Civil Procedure Code to terminate the case without ruling on the merits or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A withdrawal of a cassation appeal results in the immediate extinction of the proceedings, excluding the application of the doubled unified contribution penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DINANZA sul ricorso iscritto al n.24314/2017 R.G. proposto da : CALISPA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell’avvocato SCORDINO DOMENICO (SCRDNC66A23H224X) rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIELLO WALTER (MRLWTR73P10A509V) -ricorrente- contro COMUNE CASTEL SAN GIORGIO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 2415/2017depositata il 17/03/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che:
1. la CALISPA spa ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania aveva respinto l'appello di essa ricorrente contro la decisione reiettiva dell'originaria impugnazione dell'avviso di accertamento notificato dal Comune di Castel San Giorgio per TARSU 2013 su un “deposito” ed un'area esterna, di un opificio per la trasformazione di pomodori;
2. il Comune rimaneva intimato;
3. in data 23 gennaio 2023, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
4. deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.391 c.p.c.;
5. non vi è luogo a pronuncia sulle spese atteso che il Comune è rimasto intimato; 6. è stato chiarito (cfr. ex multis Cass. 05/07/2022, n. 21182) che, trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, misura la cui natura eccezionale, perché in senso ampio sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 29394/2017).
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il ricorso. Cos̀ deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2023, svolta