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Sentenza — n. 4395/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax authority's refusal to apply anti-avoidance rules due to procedural jurisdiction errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4395/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a lower court ruling that declared a taxpayer's refusal to apply anti-avoidance rules admissible. The lower appellate court incorrectly resolved a preliminary jurisdictional issue by remanding the case to the first-instance court in Padova, thereby precluding itself from deciding on the admissibility of the appeal. Consequently, the Court held that the appellate court lost the power to judge and vacated the portion of the decision declaring the refusal admissible.

Regesto Legislator

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Art. 19 d.lgs. 546/1992; Art. 59, comma 1, lett. a) d.lgs. 546/1992: When an appellate court resolves a preliminary procedural issue by remanding the case to the first-instance court, it loses the authority to decide on the admissibility of the appeal, and such admissibility must be determined by the territorially competent first-instance court.

Parole chiave

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tax appeal admissibility anti-avoidance rules jurisdiction remand preliminary procedural issue appellate court power tax authority refusal territorial competence trasmissione per incompetenza

Disposizioni normative citate

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Art. 19 d.lgs. 546/1992
Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli ha depositato le seguenti conclusioni scritte: «[C]hiede di accoglie re il ricorso, cassare la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara l’impugnabilità del provvedimento ex art. 19 d.lgs.
Art. 59, comma 1, lett. a) d.lgs. 546/1992
civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 59, comma 1, lett.
Art. 360, comma primo, numero 4) cod. proc. civ.
Con l’unico motivo di ricorso [«In relazione all’art. 360, comma primo, numero 4), cod.
Art. 383, comma 3 cod. proc. civ.
546 del 1992, con rinvio della causa alla Corte di giustizia di I grado exart. 383, comma 3 cod. proc. civ.».
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Testo completo

U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26896/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - contro MASTER DIVISIONE ELETTRICA S.R.L., domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della C orte di C assazione, rappresentata e difes a dall ’ avvocato Roberto Morachiello (MRCRRT51E11G224A). -Controricorrente - Avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG.

VENE TO n. 1110/2015 depositata il 26/06/2015. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza dell’08 febbraio 2023ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, richiamato dall’art. 8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli ha depositato le seguenti conclusioni scritte: «[C]hiede di accoglie re il ricorso, cassare la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara l’impugnabilità del provvedimento ex art. 19 d.lgs. 546 del 1992, con rinvio della causa alla Corte di giustizia di I grado exart. 383, comma 3 cod. proc. civ.».

FATTI DI CAUSA 1. La società Master Divisione Elettrica S.r.l., con sede legale in Este (PD), ha impugnato dinanzi alla C.T.P. di Padova il diniego opposto dall’Agenzia delle entrate (direzione centrale normativa di Roma) al suo interpello preventivo per la disapplicazione della normativa antielusiva di cui all’art. 167, t.u.i.r., in tema di tassazione in Italia dei redditi realizzati da società controllate non residenti.

2. La C.T.P. di Padova, con sentenza n. 567/2/14, in accoglimento dell’eccezione dell’ufficio, ha declinato la propria competenza territoriale a favore della C.T.P. di Roma e ha assegnato alle parti un termine di sei mesi per la riassunzione della causa dinanzi a tale giudice.

3. La C.T.R. del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello della società, la quale, da un lato, ha dedotto che il primo giudice non si era pronunciato sulla questione, sollevata dall’Amministrazione finanziaria, del difetto di interesse ad agire della contribuente a causa della non immediata impugnabilità ex art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, del provvedimento di diniego; dall’altro, ha insistito sulla competenza per territorio della C.T.P. di Padova a norma dell’art. 4, primo comma, seconda parte, d.lgs. n. 546 del 1992, per il quale «[s]e la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell’Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale […] è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale spettano le attribuzioni del rapporto controverso».

In particolare, la sentenza di appello, ha dichiarato l’impugnabilità ex art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, del diniego di disapplicazione della disciplina antielusiva ed ha dichiarato altresì la competenza per territorio della C.T.P. diPadova, alla quale ha rimesso la causa.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Agenzia delle entrate, con un unico motivo; la società, che resiste con controricorso, in prossimità dell’udienza ha depositato una memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso [«In relazione all’art. 360, comma primo, numero 4), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 59, comma 1, lett.

a) del d.lgs. n. 546 del 1992»], l’ufficio censura la sentenza impugnata che, anziché limitarsi a statuire sulla questione pregiudiziale relativa alla competenza per territorio del giudice di primo grado, senza averne il potere, ha dichiarato l’ammissibilità del ricorso avverso il diniego di disapplicazione della disciplina antielusiva exart. 167, t.u.i.r.

2. Il motivo è fondato.

3. Con la remissione della causa alla C.T.P. di Padova, la quale aveva erroneamente declinato la propria competenza territoriale ravvisando quella del giudice di primo grado di Roma (art. 59, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546 del 1992), la C.T.R. ha risolto una questione pregiudiziale di rito, il cui esame è prioritario rispetto ad ogni altra questione (eccetto quella di giurisdizione, che qui non rileva), con ciò spogliandosi della potestas iudicandi. Conseguentemente al giudice di appello era preclusa la decisione di ogni altra questione. In particolare, per effetto della pronuncia in rito, era devoluta al giudice di primo grado territorialmente competente anche la decisone sull’ammissibilità o meno del ricorso in relazione all’eccezione dell’ufficio circa la non impugnabilità del diniego avverso l’interpello disapplicativo.

4. Ne consegue che, accolto il ricorso, la sentenza è cassata senza rinvio nella parte in cui dichiara l’impugnabilità del provvedimento di diniego.

5. Le spese del giudizio di cassazione debbono essere compensate, tra le parti, in ragione della peculiarità della dinamica processuale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara l’impugnabilità ex art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, del provvedimento di diniego. Compensa, tra le parti, le spese