Tax court dismisses appeal when tax authority ignores binding prior judgments against other solidary debtors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a tax assessment regarding a corporate asset transfer. The opposing bank argued that the case should be extinguished because prior final judgments had annulled identical tax assessments against other banks sharing solidary liability for the same debt. The court ruled that these prior judgments were binding on the current debtor since they were based on general tax correctness rather than personal reasons, thereby extinguishing the current proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1306, comma 2 c.c.; Art. 6 d.l. 119/2018: A prior final judgment against one of several solidary debtors is opposable to the creditor by the remaining debtors if the judgment is based on general legal principles rather than personal reasons.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24127/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SARDEGNA, 38, presso lo studio dell’avvocato NICASTRO LUCIO (NCSLCU68P04C933I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocatoROVEDA ANGELA (RVDNGL71C66E648F) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
MILANO n. 1074/2014 depositata il27/02/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. FATTI DELLA CAUSA 1. L'Agenzia delle Entrate ricorreva, con tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Lombardia aveva confermato la decisione di primo grado di accoglimento delle impugnazioni riunite, proposte dalla Unicredit spa, incorporante della Unicredit Banca spa e del Banco di Sicilia spa, contro quattro avvisi di liquidazione di maggiori imposte di registro relative ad atti (meglio indicati a pagina 2 del ricorso) di cessione di rami di azienda posti in essere dalle predette società incorporate, in qualità di cedenti, con la Banca Popolare di Milano, con il Banca Agricola Popolare di Ragusa spa, con la Banca Carige spa e con la Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana spa, in qualità di cessionarie.
Le cessionarie avevano impugnato gli avvisi loro notificati con distinti ricorsi.
2. la Unicredit spa resisteva con controricorso;
3. In data 10 giugno 2019, la Unicredit spa presentava, ai sensi dell'art. 6 del d.l.119/2018, conv. con modif. in l. n. 136 del2018,, istanza di sospensione della causa relativa all'avviso inerente l'atto di cessione tra Unicredit Banca spa e del Banco Popolare di Milano spa deducendo di essersi avvalsa, per la definizione della causa, del pagamento già effettuato dal medesimo Banco Popolare di Milano. Con l'istanza dava conto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1306, comma 2, c.c., del passaggio in giudicato, avvenuto dopo la data dell'udienza di trattazione davanti alla CTR, di sentenze favorevoli alle coobbligate solidali Banco di Ragusa, Banca Carige e Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana.
4. In data 28 dicembre 2020, la Unicredit spa presentava istanza di trattazione ai sensi comma 13 dell'art. 6 del d.l.119/2018, cit. con richiesta di dichiarazione di estinzione della causa per cui aveva fatto istanza di sospensione (v. sopra punto 3.). Richiamava quanto alle altre tre cause la precedente istanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esame dei motivi è assorbito dai seguenti rilievi. 1.1. La causa relativa all'atto (indicato come rep.34939 Serie IT) di cessione di ramo di azienda tra Unicredit Banca spa e Banca Popolare di Milano spa è stata definita in via agevolata ai sensi del d.l.119/2018, art.
6. La controricorrente ha infatti documentato che la Banca Popolare di Milano spa ha fatto istanza di definizione della causa sul medesimo atto impositivo versando il dovuto e che essa controricorrente il 30 maggio 2019 ha fatto analoga istanza dichiarando di volersi avvalere del pagamento già eseguito dalla coobbligata. 1.2. Per le altre tre cause, relative rispettivamente all'atto (indicato come rep.34945 Serie IT) di cessione di ramo di azienda tra Banco di Sicilia spa e Banca Agricola Popolare di Ragusa spa, all'atto (indicato come rep.34994 Serie IT) di cessione di ramo di azienda tra Banco di Sicilia spa e Banca Carige e all'atto (indicato come rep.34940 Serie IT) di cessione di ramo di azienda tra Banco di Sicilia spa e Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana spa, la controricorrente legittimamente ha invocato l'art. 1306, comma 2, c.c. 1.2.1.
L’art.1306, c.c., dopo avere, al comma 1, disposto che “la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori”, prevede, al comma 2, che “gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può̀ opporre a ciascuno di essi”. Questa Corte ha affermato che “Nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano le seguenti condizioni:
1) la sentenza sia passata in giudicato;
2) non si sia già̀ formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore;
3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto);
4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale (per tutte, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n.18154 del 05/07/2019; v. altresì, in tema di applicazione dell'art. 1306 c.c. alla solidarietà tributaria, SU 22 giugno 1991, n. 7053). Nel caso di specie, come documentato dalla ricorrente mediante allegati all'istanza del 10 giugno 2019, le società Banca Agricola Popolare di Ragusa spa, Banca Carige spa e Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana spa hanno ottenuto sentenze di annullamento degli atti impositivi identici a quelli notificati alle società incorporate dalla ricorrente medesima; le sentenze sono passate in giudicato dopo l'udienza di trattazione davanti alla CTR (7 febbraio 2014); le sentenze non sono basate su ragioni personali delle condebitrici e sono basate invece sulla correttezza dell'imposta autoliquidata al momento della registrazione.
3. Va quindi dichiarata la estinzione del giudizio per quanto riferito all'avviso di accertamento n.08/IT/034939/000/P001 ai sensi dell'art. 6 d.l. 119 cit. con spese a carico di chi le ha anticipate e il ricorso dell'Agenzia delle Entrate deve essere rigettato per il resto a spese compensate attesa la sopravvenienza della assorbente ragione di rigetto.
4. L'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018 né a carico dell'Agenzia delle Entrate trattandosi di parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; PQM la Corte dichiara estinto il giudizio per quanto riferito all'avviso di accertamento n.08/IT/034939/000/P001 con spese a carico di chi le ha anticipate; rigetta, per il resto, il ricorso dell'Agenzia delle