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Ordinanza — n. 4346/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal due to client's withdrawal, extinguishing proceedings and awarding costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4346/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the judicial proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The Foundation Lucchini had previously challenged an IMU tax assessment, but voluntarily renounced the lawsuit in September 2022. Consequently, the court extinguished the case under Article 391 of the Code of Civil Procedure and ordered the mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: When a party voluntarily withdraws an appeal, the proceedings are extinguished and litigation costs are mutually compensated, excluding the doubling of the unified contribution.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinction of proceedings mutual compensation of costs IMU tax assessment unified contribution doubling ricupero d'imposta imposta immobiliare imposizioni interne

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. a spese compensate;
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, misura la cui natura eccezionale, perché in senso ampio sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr.
art. 391 c.p
deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 05/07/2022, n. 21182
ex multis, Cass. 05/07/2022, n. 21182; Cass.
Cass. n. 23175/2015
21182; Cass. n. 23175/2015; Cass.
Cass. n. 29394/2017
23175/2015; Cass. n. 29394/2017);
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22931/2019 R.G. proposto da : FONDAZIONE LUCCHINI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROOFA 57, presso lo studio dell’avvocato ZOPPINI GIANCARLO (ZPPGCR65M20H501A) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRIMARCHI LAURA (TRMLRA74D60H501T), PIZZONIA GIUSEPPE (PZZGPP60H15H224O) -ricorrente- contro COMUNE DI BRESCIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato ANDREOTTI ROBERTA (NDRRRT63R55H501J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BUIZZA DANTE DANIELE (BZZDTD50S05L339S) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA n. 288/2019depositata il 21/ 01/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che:

1. la Fondazione Lucchini ricorreva con vari motivi contro l'avviso di accertamento notificatole dal Comune di Brescia per IMU degli anni 2012-2014. La CTP di Brescia rigettava il ricorso. La Fondazione ricorreva in appello alla CTR del Lombardia. Quest'ultima confermava la decisione impugnata. La Fondazione ricorreva per la cassazione della sentenza della CTR con tre motivi, il primo articolato su due punti. Il Comune resisteva con controricorso;

2. con atto in data 14 settembre 2022 la ricorrente rinunciava al ricorso. Il Comune sottoscriveva per accettazione anche in punto di compensazione di spese;

3. deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. a spese compensate;

4. non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, misura la cui natura eccezionale, perché in senso ampio sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. ex multis, Cass. 05/07/2022, n. 21182; Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 29394/2017);

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa integralmente le spese del giudizio. Così deciso in Roma nell