Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4320/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax agency appeal, confirming five-year statute of limitations for penalties and ten-year for taxes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4320/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax court decision regarding the statute of limitations. The taxpayer argued for a ten-year limitation period for tax penalties, while the tax authorities contended the five-year rule applied. The court ruled that penalties are subject to the five-year limit under D.Lgs. 472/1997, whereas the principal tax debt remains subject to the ten-year civil code limit.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997; Art. 2946 c.c.; Art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.: Tax penalties are subject to a five-year statute of limitations, while the principal tax debt and interest are governed by the ten-year ordinary limitation period.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations tax penalties D.Lgs. 472/1997 civil code limitation tax collection procedure prescrizione quinquennale prescrizione decennale iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997
e falsa applicazione dell'art. 20 del medesimo d.
Art. 2946 c.c.
Art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.; - infatti, come sempre questa Corte nella propria consolidata giurisprudenza ritiene (cfr.
Art. 8, D.Lgs. n. 472/1997
5577/2019) che, peraltro, non si applicano agli eredi secondo quanto dispone l'art. 8 del medesimo d.
art. 2946 c.c
art. 2946 cod. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7486 del 08/03/2022
Cass. n. 24322/2014
Cass. n. 22977/2010
Cass. n. 2941/2007
Cass. n. 16713/2016
Cass. n. 5577/2019
Cass. n. 9906/2018
Cass. n. 19969/2019
Cass. n. 12740/2020
Cass. n. 30901/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3014/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore, entrambe rappresentate e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ); –ricorrente – Contro C.E.A. COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE AERONAUTICHE in persone del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difesain forza di procura speciale in atti dall’avv.

Domenico Rullo con Oggetto: sanzioni – prescrizione Cons. Est. Roberto Succio domicilio eletto in Roma presso il ridetto difensore nel suo studio in Roma, in viale Vasco de Gama n. 72 (PEC: ); - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina n. 4467/19/18 depositata in data 25/06/2018, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 18/01/2023 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - la società contribuente impugnava l'avviso di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatole eccependo l'insussistenza del credito posto a fondamento della pretesa; - la CTP accoglieva parzialmente il ricorso; - appellava al concessionario per la riscossione; proponeva appello incidentale l'Agenzia delle entrate; - con la pronuncia gravata la CTR h a rigettato entrambe le impugnazioni e conseguentemente confermato la sentenza di primo grado; - ricorrono a questa Corte , con unico ricorso , Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate -riscossione; - C.E.A .

Costruzioni Elettromeccaniche Aeronautiche s.r.l. resiste con controricorsoche illustra con memoria; Considerato che: - il solo motivo di ricorso dedotto si incentra sulla violazione dell'art. 24 del d. Lgs. n. 472 del 1997, 2946 c.c. e falsa applicazione dell'art. 20 del medesimo d. Lgs. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente applicato alla pretesa oggetto del giudizio, consistente nel Cons. Est. Roberto Succio credito tributario per sanzioni, il termine quinquennale di cui all'art. 20 del d. Lgs. n. 472 del 1997; - il motivo e infondato; - questa Cor te è ferma nel ritenere che (Cass.

Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 7486 del 08/03/2022) in caso di not ifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine diprescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativaalle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per lesanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d. Lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.; - infatti, come sempre questa Corte nella propria consolidata giurisprudenza ritiene (cfr. Cass. n. 24322/2014; n. 22977/2010; n. 2941/2007 e n. 16713/2016), il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non giù al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, cod. civ.

“per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi; - i crediti per tributi, quindi, sono pertanto in via generale, soggettialla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente e, in particolare i crediti per IRPEF, IVA e IRAP, nonché per imposta Cons. Est.

Roberto Succio di registro sono soggetti alla prescrizione decennale, non producendosi alcuna riduzione dell'ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo e emissione della cartella (Cass.9906/2018; 19969/2019; Cass. 12740/2020); - diversamente, sono invece soggette alla prescrizione quinquennale le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 d. L gs. n. 472 del 1997 (Cass. 5577/2019) che, peraltro, non si applicano agli eredi secondo quanto dispone l'art. 8 del medesimo d. L gs. n. 472 del 1997 (Cass. 19988/2019).

Per quanto attiene agli interessi, quest'ultima obbligazione è accessoria a quella per sorte capitale e suscettibile di autonome vicende, sicché il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale come fissato dall'art.2948 c.c. n. 4 decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile (Cass. 30901/2019); - nel presente caso, la CTR si è allineata ai sopradetti principi; conseguentemente il ricorso va rigettato; - non sussi stono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato a carico della ricorrente Agenzia Entrate, in quanto parte soccombente non solo difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ma anche ammessa a prenotazione a debito; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti di parte controricorrente, che liquida in euro 15.000,00oltre a euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, CPA e iva come per legge.

Cons. Est. Roberto Succio Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, unicamente da parte del ricorrente Agenzia delle Entrate Riscossio ne, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello