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Ordinanza — n. 4289/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal as tax authority withdraws case via simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4289/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because the tax authority voluntarily withdrew the case. The taxpayers had challenged an assessment regarding increased income from bank transactions, but the authority subsequently filed a request for simplified settlement. The court ruled that the intervention of this settlement procedure legally terminated the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; When the tax authority files a request for simplified settlement, the judicial proceeding is extinguished for cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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tax appeal simplified settlement judicial extinction cessation of dispute tax authority withdrawal procedural termination IRAP and IVA indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
CONSIDERATO CHE I contribuentie ricorrenti principali hanno depositato istanza ex art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, con cui hanno dichiarato di N.26227/15 R.G.
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Testo completo

nunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26227/2015R.G. proposto da: I TRE RE S.a.s. di La Spina Francesco C. (C.F. 01421320852), in persona del legale rappresentante pro tempore, LA SPINA FRANCESCO (C.F. LSPFNC59A07D960T), LA SPINA GIUSEPPE (C.F. LSPGPP69D28D960C), BARONE NATALINA (C.F. BRNNLN56L46D960), rappresentati e difes i dall’Avv. C. FABRIZIO FERRARA ( C.F. FRRCML66D16H501D) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliatiin ROMA, Via Sesto Fiorentino, 41 –ricorrenti principali e controricorrenti incidentali – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Oggetto: tributi – definizione agevolata N.26227/15 R.G.

Est. F. D’Aquino Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Caltanissetta n. 3049/21/14 depositata in data 13 ottobre 2014 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023. RILEVATO CHE La società contribuente I TRE RE S.a.s. di La Spina Francesco C., esercente l’attività di commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 1998, con cui – a seguito di PVC e di indagini bancarie - venivano accertati maggiori redditi, con recupero di IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori, avviso al quale hanno fatto seguito ulteriori avvisi di accertamento indirizzati nei confronti dei soci, con i quali era stata accertata per trasparenza maggiore IRPEF quale effetto del maggior reddito di partecipazione, avvisi che sono stati impugnati dai soci; che la CTP di Caltanissetta ha rigettato i ricorsi; che la CTR della Sicilia, Sezione staccata di Caltanissetta , con sentenza in data 13 ottobre 2014, ha parzialmente accolto gli appelli riuniti dei contribuenti, rideterminando il maggior reddito accertatoper effetto dell’esclusione di alcune movimentazioni bancarie; che hanno proposto ricorso i contribuenti, affidato a cinque motivi; che ha proposto successivo ricorso in via principale l’Ufficio, affidato a quattromotivi, cui hanno resistito i contribuenti con controricorso;

CONSIDERATO CHE I contribuentie ricorrenti principali hanno depositato istanza ex art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, con cui hanno dichiarato di N.26227/15 R.G. Est. F. D’Aquino avere depositato istanze di definizione agevolata, corredate di modello di pagamento; che l’Ufficio, ricorrente incidentale, ha depositato istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, allegando Nota della Direzione Provinciale di Caltanissetta con cui è stato dichiarato che la definizione agevolata è risultata regolare, avendo parte ricorrente proceduto al versamento di quanto dovuto; che, pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e che le spese processuali restano a carico delle parti che le hannoanticipate;

P. Q. M. La Cortedichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del