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Ordinanza — n. 4287/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; no double court fee applies when withdrawal causes case extinction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4287/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished after the appellant formally withdrew the lawsuit, citing the lack of any remaining assets in the deceased's estate. The tax authority argued for the withdrawal, which the court accepted as valid for compensating litigation costs. Consequently, the judgment ruled that the procedural requirements for double court fees do not apply when the withdrawal itself constitutes the cause of the case's termination.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 100 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings, and the double court fee is not applicable when the withdrawal is the cause of the case's extinction.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings double court fee litigation cost compensation tax appeal termination responsabilità per debiti ereditari successione fiscale fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
D’Aquino che sussistono i presupposti di cui all’art. 391 cod.
Art. 100 c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
D’Aquino che sussistono i presupposti di cui all’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782
Cass., Sez. V, 7 dicembre 2018, n. 31732
14782; Cass., Sez. V, 7 dicembre 2018, n. 31732); P.
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Testo completo

nunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1183/2016R.G. proposto da: GATTONI SERENA (C.F . GTTSRN74M45B019L ), rappresentata e difesa dall’Avv. ANDREA LA FRANCESCA (LFRNDR46B24F061O) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE–ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi – N.1183/16 R.G.

Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 593/34/15 depositata in data 8 giugno 2015 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023. RILEVATO CHE La contribuente GATTONI SERENA ha impugnato un avviso di accertamento, emesso nei confronti dell’impresa individuale Casarotti Calzature di Gattoni Gianpaolo, relativo al periodo di imposta 2006, con cui – a seguito di invio di questionario, innescato da una verifica effettuata nei confronti del fornitore Titieffe di Gazsi Iosif - venivano recuperate maggiori IRPEF, IRAP e IVA per effetto del disconoscimento di fatture di acquisto relative ad operazioni oggettivamente inesistenti.

La notifica veniva eseguita nei confronti della ricorrente, quale erede del titolare dell’impresa individuale; che la CTP diNovara ha rigettato il ricorso; che la CTR del Piemonte, con sentenza in data 8 giugno 2015, ha rigettato l’appello della contribuente, accertando che la sentenza di primo grado è stata firmata dal Presidente estensore in conformità dell’art. 36 d. lgs. 31 dicembre 1002, n. 546 e accertando che la contribuente fosse erede del de cuius, accettante con beneficio di inventario, così confermando l’accertamento nel merito; che propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Ufficio.

CONSIDERATO CHE La ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, non essendovi più alcun interesse per effetto di inesistenza di attivo nell’asse del de cuius; che la rinuncia al ricorso è stata accettata dal controricorrente ai fini della compensazione delle spese del giudizio di legittimità; N.1183/16 R.G. Est. F. D’Aquino che sussistono i presupposti di cui all’art. 391 cod. proc. civ. ai fini dell’estinzione del giudizio e che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali; che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo(Cass., Sez.

VI, 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., Sez. V, 7 dicembre 2018, n. 31732); P. Q. M. La Cortedichiara l’estinzione del giudizio e dichiara le spese processuali del giudizio di legittimità integralmente compensate