Cassation court remands appeal case to Regional Tax Commission due to failure to submit proof of service within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to reject the appeal, ordering a remand to the lower court. The taxpayer argued that postal service stamps proved proper notification of the appeal to the Tax Agency, but the Public Prosecutor contended the proof was submitted too late. The court ruled that the burden of producing the proof of service within the specific deadline was not met, necessitating a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16 comma 3 d.lgs. 546/1992; Art. 22 comma 1 d.lgs. 546/1992: The failure to produce proof of service of an appeal within the statutory deadline renders the appeal inadmissible, and the court must remand the case for a new trial.
Parole chiave
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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17981/2015 R.G. proposto da : CONSORZIO BANCARIO SIR SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato GRANDE CORRADO (GRNCRD55B01H501Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; resistente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CATANZARO n. 1512/2014 depositata il 10/07/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RILEVATO CHE: Con sentenza n. 603/2/10 la CTP di Catanzaro aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere su ricorso della Società Generale Mobiliare spa in liquidazione contro il rifiuto dell’Agenzia delle Entrate al rimborso degli interessi su credito IVA maturati per i periodi 1977, 1978 e 1979.
La pronuncia era stata assunta a seguito della dichiarazione dell’Agenzia dell’avvenuto pagamento dei rimborsi richiesti. Avverso questa pronuncia ha proposto appello il Consorzio Bancario SIR in liquidazione, quale successore a titolo universale della Società Generale Mobiliare spa in liquidazione, reclamando un credito insoddisfatto di euro 2.118.879,46. La CTR Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto il gravame non risultava notificato all’Agenzia delle Entrate, che non si era costituita, essendo stato prodotto nel corso dell’udienza di discussione soltanto un avviso di ricevimento della notifica con timbro delle Poste Italiane ma priva di alcuna firma attestante l’avvenuta consegna del plico al destinatario.
Contro questa sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente che si affida a tre motivie deposita memoria. Non ha resistito con controricorso l’Agenzia. CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 16, comma 3, 20, commi 1 e 2, e 53 comma 2, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, e dell'art. 33, d.m. 9.4.2001 del Ministero delle Comunicazioni, con riferimento all’affermazione della mancata prova della notificazione dell’atto di appello nonostante il timbro apposto dall’operatore postale che, ai sensi del DM 9 aprile 2001, vale certificazione dell’avvenuta consegna all’Agenziadelle E ntrate destinataria. Conil secondo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell'art.2699 c.c. non avendo la Commissione tributaria regionale ritenuto provata l’avvenuta notificazione dell’atto di appello nonostante l’esistenza di timbro che attestava la consegna all’Agenziadelle Entrate destinataria.
Con il terzo motivo si lamenta violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., avendo la Commissione tributaria regionale fattoricadere sulla contribuente notificante omissioni o carenze non aquesta imputabili. 2.Il Procuratore Generale, motivando la richiesta di rigetto del ricorso, ha osservato che l’appello era inammissibile in quanto l’avviso di ricevimentodella notifica, effettuata a mezzo del servizio postale ex art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992, era stato prodotto soltanto all’udienza e non entro il termine di cui all'art. 22, comma 1,d.lgs. 546/1992.
3. La deduzione del Pubblico Ministero, anche alla luce della procedura di notifica adottata, pone il problema della osservanza da parte dell’appellante dell’onere di produzione, entro il termine di cui all’art. 22 comma 1, applicabile al giudizio d’appello ai sensi dell’art. 53 comma 2, della ricevuta di spedizione dell’atto d’appello, questione rilevabile d’ufficio (v. art.22 ult. comma cit.).
4. Deve quindi rinviarsi a nuovo ruolo disponendosi l’acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di merito davanti alla CTR Calabria. p.q.m. rinvia a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di merito (RG 1465/2011) davanti alla