Cassation court orders remittal to lower court for joint hearing of related tax refund cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal on procedural grounds, ordering a remittal to the lower tribunal for a joint hearing. The appellants sought reimbursement of withheld IRPEF taxes regarding an expropriation indemnity, having previously won at the provincial and regional levels. The decision was based on the necessity to consolidate this case with an identical pending action involving the appellants' brother to ensure efficient judicial processing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 86 cod. proc. civ.; Art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/10/2020, n. 137: The Supreme Court may order a remittal to the lower court for a joint hearing when multiple cases share identical factual and legal issues, ensuring procedural economy and uniformity of judgment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9005/2018R.G. proposto da: D’AYALA VALVA FRANCESCO D’AYALA VALVA MARIO, elettivamente domiciliatiin Roma, viale Paioli n. 43, presso lo studio del prof. avv. Francesco D’Ayala Valva,rappresentat i e difesi il primo in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., ed il secondo dal prof. avv. Francesco D’Ayala Valva in virtù di procura speciale a margine delricorso, –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma , Via dei Portoghesi12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO n. 5418/02/2017 , depositata il 21 settembre 2017;
SILENZIO-RIFIUTO RIMBORSO IRPEF R.G. N.9005/2018 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 ex art. 23, comma 8- bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Valentino Lenoci; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. Stefano Visonà, ha chiesto il rigetto del ricorso; -Rilevato che:
1. D’Ayala Valva Francesco e D’Ayala Valva Mario impugnavano, con separati ricorsi,il silenzio- rifiuto maturato sull’istanza di rimborso di una ritenuta IRPEF operata dal Comune di Gioia del Colle, ai sensi dell’art. 81, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dell’art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,su una indennitàdi esproprio liquidata in data 18 giugno 2012 e relativa ad un decreto di esproprio del 17 dicembre 2012, emesso in relazione ad un terreno oggetto di precedente occupazione in data 20 maggio 1982.
2. La Commissione tributaria provinciale di Roma , ri uniti i ricorsi, con sentenza n. 25865/52/2015, depositata il 9 dicembre 2015, li accoglieva, annullando il silenzio - rifiuto in oggetto.
3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio , con sentenza n. 5418/02/2017 , pronunciata 9 maggio 2017 e depositata in segreteria il 21 settembre 2017, accoglieval’appello, compensando le spese di giudizio.
4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione D’Ayala Valva Francesco e D’Ayala Valva Mario, sulla base di ottomotivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. R.G. N.9005/2018 Cons. est. Valentino Lenoci 5. All’udienza pubblica del 26 ottobre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti ed il P.M. hanno rassegnato oralmente le proprie conclusioni, a seguito di apposita istanza di discussione orale. -Considerato che:
6. Preliminarmente va rilevato che i ricorrenti ha nno presentato istanza di rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, che merita accoglimento. Infatti, il presente giudizio è connesso ad altro giudizio, di identico tenore e contenuto, proposto da D’Ayala Valva Arturo, germano dei ricorrenti, iscritto al n. 2361/2022 R.G., e per il quale non è stata ancora fissata l’udienza di discussione. Tale altro giudizio riguarda la medesima vicenda espropriativa (terreno sito in Gioia del Colle, in comproprietà tra ognuno dei fratelli D’Ayala Valva), e la medesima vicenda tributaria (ritenuta d’acconto operata dal Comune espropriante, della quale si chiede la restituzione. Alla luce della depositata istanza di riunione, appare quindi opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo, ai fini della trattazione congiunta e dell’eventuale riunione con il ricorso iscritto al n. 2361/2022 R.G.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso, ai fini della trattazione congiunta e dell’eventuale riunione del presente ricorso con il ricor