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Ordinanza — n. 4104/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper withdrawal without special power of attorney and counterparty notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4104/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the withdrawal lacked a special power of attorney and was not communicated to the opposing party. Although the defense attorney withdrew the appeal after debt payment, the mandate did not include the power to renounce the suit, and no notification occurred. Consequently, the court ruled that while the withdrawal did not extinguish the proceedings, it definitively rendered the appeal inadmissible under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 390, ultimo comma, c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A withdrawal from a cassation appeal must be notified to parties or communicated to their lawyers with a signature; without these formalities, the act fails to extinguish the proceedings but renders the appeal inadmissible due to the loss of interest.

Parole chiave

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withdrawal of appeal special power of attorney notification requirements inadmissibility cassation procedure loss of interest counterparty communication inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 390, ultimo comma, c.p.c.
Va comunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso stesso, secondo il principio di diritto che «A norma dell'art. 390, ultimo comma, cod.
Art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. n. 3876 del 2010
Cass. n. 14782 del 2018
3876 del 2010; Cass. n. 14782 del 2018; Cass.
Cass. n. 13923 del 2019
14782 del 2018; Cass. n. 13923 del 2019).
Cass. n. 23175 del 2015
"doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità delricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 2015; Cass.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.366/2015 R.G. proposto da : FLLI DE BLASIO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIEVE DI CADORE 30, presso lo studio dell’avvocato USSANI D'ESCOBAR VINCENZO (SSNVCN71L13H501J) rappresentata e difeso dall'avvocato COPPOLA PAOLA (CPPPLA62H50F839A); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 4276/2014 depositata il05/05/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE: La CTR Campania ha rigettato l’appello proposto dalla F.lli De Blasio srl contro la sentenza n. 153/1/13 della CTP di Benevento che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento per l’anno di imposta 2008. Ha proposto ricorso per cassazione la F.lli De Blasio affidato a due motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ha depositato memoria la ricorrente. CONSIDERATO CHE:

1. In data 25.1.2017 la società ha dichiarato di aderire alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 193 del 2016 conv. con legge n. 225 del 2016 (rottamazione cartelle) con impegno a rinunciare al ricorso. 2.Successivamente, con la memoria depositata il 1 7 ottobre 2022, il difensore ha dichiarato la rinuncia al ricorso a seguito dell’integrale versamento del debito rateizzato.

3. Peraltro, non risulta che il difensore sia munito di mandato speciale a tale effetto, in quanto il mandato alle liti a margine del ricorso non comprende il potere di rinunciare al ricorso, né la rinuncia risulta comunicata o comunque vistata dalla controparte.

4. Pertanto, non può pronunciarsi l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.

5. Va comunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso stesso, secondo il principio di diritto che «A norma dell'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità» (Cass. sez. un. n. 3876 del 2010; Cass. n. 14782 del 2018; Cass. n. 13923 del 2019).

6. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate; non sussistono, inoltre, i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità delricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 14782 del 2018). p.q.m. dichiara inammissibile il rico