Italian tax court suspends appeal to allow local municipality to apply new fiscal dispute settlement law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the appeal against a regional tax commission's decision regarding IMU taxes on a golf club. The appellant argued that a usage right did not shift tax liability, while the respondent held the land. The court granted a stay of proceedings because the local municipality had adopted new rules for resolving fiscal disputes, requiring the case to be refiled under this updated legal framework.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 co. 205 l. 197/22; The court may suspend proceedings to allow territorial authorities to apply new fiscal dispute settlement regulations adopted within the statutory deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16568/2019 R.G. proposto da : Marco Simone Golf Country Club spa, con sede in Guidonia Montecelio (Rm), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Luciano Acciari e Luciano Bonito Oliva, el.dom.to in Roma, Via delle Quattro Fontane 20, presso lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli Partners, come da procura speciale in atti; -parte ricorrente - contro Tre Esse Italia srl, con sede legale in Supino (FR), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv.
Renato Cicerchia di Frosinone, el. domiciliato in Roma, Via Panisperna 95, presso lo studio dell’avv.Stefano Guidotti, come da procura speciale in atti; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 8137/18 del 20.11.2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1^ febbraio 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla; Osserva che: § 1.1 La Marco Simone Golf Country Club spa ha proposto cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento per IMU 2012/2015 notificatile dalla Tre Esse Italia srl in relazione all'impianto sportivo da essa detenuto e consistente in percorsi golf, campo pratica, Club House con relative strutture di pertinenza.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - la società ricorrente era la proprietaria dell'impianto sportivo in questione e quindi obbligata al pagamento dell'imposta, dal momento che l’avvenuta costituzione di un diritto reale di uso di una ampia porzione dell'impianto sportivo a favore di una società sportiva dilettantistica non era, nella specie, in grado di spostare la soggettività passiva tributaria; - ciò perché la convenzione costitutiva in oggetto prevedeva “ disposizioni puntuali e precise sulla modalità di utilizzo dei beni concessi in uso, che di fatto vincolano la società utilizzatrice a disporre del bene solo nelle modalità e termini stabiliti su base pattizia”, il che deponeva non già per la costituzione di un diritto reale di uso, quanto di un diritto personale di godimento; - neppure poteva sostenersi che l'imposta sull'impianto sportivo in questione non fosse dovuta in forza dell'esenzione di cui all'articolo art.7 co.1 lett.i) d.lgs 504/92 (richiamato dalla disciplina Imu), posto che nel caso di immobile a destinazione mista (commerciale e non commerciale) l'esenzione spettava unicamente nel caso di frazionamento ed iscrizione in catasto delle due porzioni di diversa destinazione, a nulla rilevando la mera cessione ad un terzo di un diritto personale di godimento su parte della cosa (DM 19.11.2012 n.200).
Resiste con controricorso e memoria la Tre Esse Italia srl. § 1.2La ricorrente ha depositato istanza di rinvio del procedimento, in attesa della decisione del Comune di Guidonia Montecelio (di cui la Tre Esse Italia srl è concessionaria per la riscossione Imu) circa il recepimento della disciplina di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ex art. 1 co. 205 l. 197/2022, rappresentando la sussistenza di tutti i requisiti di astratta definibilità della presente lite. L’istanza merita opportuno accoglimento sulla base del sopravvenire della disciplina definitoria di cui all’art. 1 co.186 segg. l. 197/22 e, segnatamente, del co. 205 di questa disposizione, secondo cui:
“Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”. PQM - rinvia il processo a nuovo ruolo ex art. 1, co. 205, l. 197/22; - si comunichi. Così deciso nella camera di consiglio della se