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Ordinanza — n. 4095/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax appeal and incident appeal as untimely regarding VAT penalties against a bankrupt company representative.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4095/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Giuseppe Nuzzi's appeal against Equitalia Sud and the Agency for Revenue's incidental appeal regarding VAT penalties. Nuzzi argued the notices were invalid due to lack of direct notification and prescription, while the Agency claimed it lacked standing. The Court rejected the main appeal on procedural grounds, finding the incidental appeal filed by the Agency was untimely under Article 325 of the Civil Procedure Code, as it was not a strict incidental appeal but an adherent one subject to the standard six-month deadline.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 334 c.p.c.; Art. 370, 371 c.p.c.: An adherent incidental appeal filed by a party other than the direct respondent is subject to the ordinary appeal deadline of six months, and failure to file within this period renders it inadmissible.

Parole chiave

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adherent incidental appeal untimely procedural filing VAT penalty enforcement bankruptcy representative liability Civil Procedure Code deadline tax collection authority standing procedural inadmissibility omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
Art. 334 c.p.c.
Il ricorso incidentale, che ha contenuto sostanzialmente adesivo a quello del ricorrente principale, è inammissibile perché le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt.
Art. 370 c.p.c.
Art. 371 c.p.c.
Art. 327 c.p.c.
In questo caso la sentenza è stata depositata il 27.1.2016 mentre il ricorso incidentale è stato notificato soltanto il 5.10.2016 e, quindi, oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c..
Art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992
Con il ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art.
art. 24 Cost
636 del 1972, conforme ai principi garantiti dall'art. 24 Cost.» (Cass.
art. 334 c.p
Il ricorso incidentale, che ha contenuto sostanzialmente adesivo a quello del ricorrente principale, è inammissibile perché le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt.
art. 325 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7874 del 2015
Cass. n. 2857 del 2022
Cass. n. 9434 del 2014
Cass. n. 9434 del 2014; Cass.
Cass. n. 8034 del 2017
9434 del 2014 e Cass. n. 8034 del 2017).
Cass. n. 17614 del 2020
Cass. n. 41254 del 2021
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19718/2016 R.G. proposto da: EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA V.S.GIOVANNI IN LATERANO 226/210, presso lo studio dell’avvocato CASADEI BIANCA MARIA (CSDBCM66M56H501X) rappresentato e difeso dall'avvocato NOCCO MICHELA GABRIELLA (NCCMHL72C57I330C); -ricorrente contro NUZZI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PLATANI, 102, presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINO CLAUDIA (PLLCLD82R56L109E) rappresentato e difeso dagli avvocati PETRUZZELLA FELICE, NINO (PTRFCN78S01L109S), DE GENNARO DANIELE (DGNDNL75T17A662R); -controricorrente nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BARI n. 194/2016 depositata il27/01/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE: Nuzzi Giuseppe ha impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Bari l’ingiunzione di pagamento emessa nei suoi confronti da Equitalia Sud spa e concernente sanzioni pecuniarie per IVA 1990 e 1991 portate da cartella di pagamento e relative alla Euro Costruzioni di Nuzzi Giuseppe e C. sas. Il Nuzzi, premesso che era stato legale rappresentante e socio accomandatario della società dichiarata fallita in data 28.10.2001 (fallimento chiuso il 23.2.2009), ha dedotto di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento indicata nell’intimazione impugnata.

Il Nuzzi ha eccepito, quindi, l’inesistenza o la nulli tà della intimazione perché notificata direttamente dal concessionario ovvero non preceduta dalla notifica della cartella, eccependo altresì la prescrizione del diritto - atteso che tra la data di notifica della cartella indicata nell’intimazione (1.8.2001) e la notifica dell’intimazione (10.8.2012) era decorso oltre un decennio - , nonché l’illegittimità della cartella in quanto non preceduta da atto di irrogazione delle sanzioni IVA. Si è costituitaanche l’Agenzia delle Entrate che ha precisato di aver notificato al Curatore del fallimento atti di irrogazione sanzioni IVA per il 1990 e 1991, prima dell’emissione delle cartelle, eccependo per il resto il proprio difetto di legittimazione passiva.

La CTP di Bari, con sentenza n. 141/14, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, ha rigettato il ricorso. Il Nuzzi ha proposto appello, accolto dalla C ommissione Tributaria R egionale (CTR) della Puglia con la sentenza n. 194/2016. Il Giudice d’appello, escluso il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, ha rilevato che a seguito del fallimento il contribuente non è privato della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e, nell’inerzia degli organi fallimentari, egli è abilitato ad agire contro g li atti tributari, una volta avuta piena conoscenza delle ragioni della pretesa tributaria.

In questo caso, ha proseguito la CTR, non era stata provata la notifica della cartella al contribuente e da ciò derivava l’illegittimità dell’atto conseguente, cioèl’impugnata intimazione di pagamento. Contro questa sentenza Equitalia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Ha resistito con controricorso il contribuente, che ha anche depositato memoria. Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate che ha proposto ricorso incidentale fondato su un motivo. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo Equitalia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 44 legge fallimentare, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., atteso che con la dichiarazione di fallimento il fallito perde la legittimazione sostanziale e processuale che viene assunta dalla Curatela, cosicché la notifica effettuata a mani del Curatore deve considerarsi come effettuata “a mani proprie” del fallito. Con il secondo motivodeduce, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.. violazione e falsa applicazione dell’art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, perché, essendo rituale la notifica della cartella di pagamento al Curatore del Fallimento personale, restava preclusa la possibilità, impugnando l’intimazione (che non è ex se impugnabile), di far valere vizi degli atti pregressi.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attenendo a diversi profili del medesimo tema, sono infondati. 2.In tema di contenzioso tributario, sebbene l'ente impositore o il concessionario non siano obbligati, a pena di nullità, a notificare avvisi di accertamento ecartelle esattoriali sia al fallito che alla curatela fallimentare,tale scelta condiziona la futura opponibilità di tali atti, in particolare nei confronti del fallito tornato "in bonis". Infatti, in caso di mancata notifica, la pretesa tributaria è inefficace nei confronti del fallito e l'atto impositivo non diventa definitivonei suoi confronti, tenuto conto che costui non è parte necessaria del giudizio d'impugnazione instaurato dal curatore (Cass. n. 5392 del 2016;

Cass. n. 9434 del 2014; Cass. n. 6476 del 2007). 2.1. S econdo l a giurisprudenza costante di questa Corte, l'accertamento tributario, «ove riguardi crediti i cui presupposti si siano determinati anteriormente alla dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui detta dichiarazione è intervenuta, va notificato non solo al curatore ma anche al contribuente, che non è privato, a seguito della declaratoria fallimentare, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, rimanendo esposto ai riflessi, anche sanzionatori, derivanti dalla definitività dell'atto impositivo.

Ne consegue che il fallito, nell'inerzia degli organi fallimentari - ravvisabile nell'omesso esercizio, da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale avverso l'atto impositivo - è eccezionalmente abilit ato ad esercitare egli stesso siffatta tutela, alla luce dell'interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 43 l.fall. e 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, conforme ai principi garantiti dall'art. 24 Cost.» (Cass. n. 26127 del 2019; Cass. n. 28707 del 2018; Cass. n. 11618 del 2017; Cass. n. 4113 del 2014; Cass. n. 2910 del 2009;

Cass. n. 3020 del 2007; Cass. n. 4235 del 2006; Cass. n. 6937 del 2002). 2.2. Questa facoltà, però, può essere esercitata sul presupposto della «piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente», che consente il consapevole esercizio del diritto di impugnativa, sicché, nel caso in cui l'atto impositivo sia stato notificato al solo curatore, e non anche al fallito , il termine per proporre impugnazione non può decorrere, per il fallito, dalla generica comunicazione, da parte del curatore, di una insinuazione tardiva di un credito erariale, né dalle risultanze della verifica dello stato passivo in cui detto credito sia stato insinuato, ma solo dalla trasmissione dell'intera documentazione relativa alla pretesa erariale (nella specie, la copia della cartella di pagamento), fermo restando che grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare il momento in cui tale atto sia venuto a conoscenza del contribuente, in modo da individuare la data dalla quale far decorrere il termine per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass. n. 7874 del2015). 2.3.

A questa stregua, si è ritenuto che, in caso di notifica a l fallito di un preavviso di fermo che abbia come atto presupposto una cartella di pagamento notificata soltanto al curatore, egli può sia limitarsi a far valere la nullità dell'atto successivo che gli è stato notificato, sia - qualora ne abbia ancora interesse - contestare anche la validità e fondatezza dell'atto prodromico che non gli è stato notificato, perché notificato al solo curatore in costanza difallimento, e di cui sia venuto a conoscenza con l'atto successivo (Cass. n. 2857 del2022).

Ancora, sempre in applicazione dei principi sopra riportati , s i è accolta l'impugnazione dell'avviso di mora, proposta dal socio illimitatamente responsabile e fallito in proprio, cui non era stata notificata la prodromicacartella di pagamento ( Ca ss. n. 9434 del 2014 e Cass. n. 8034 del 2017).

3. Con il ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., insistendo nel proprio difetto di legittimazione passiva sulle questioni sollevate dal contribuente e ascrivibili unicamente al Concessionario. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. 3.1.Si tratta di contro ricorso adesivo (a l ricorso di Equitalia) in cui l’interesse alla proposizione del ricorso incidentale sorgeva dalla sentenza e non dal ricorso principale.

Il ricorso incidentale, che ha contenuto sostanzialmente adesivo a quello del ricorrente principale, è inammissibile perché le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo (Cass. n.17614 del 2020), anche ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo, che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione (Cass.n. 41254 del 2021).

In questo caso la sentenza è stata depositata il 27.1.2016 mentre il ricorso incidentale è stato notificato soltanto il 5.10.2016 e, quindi, oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c.. 3.2.Le spese vanno regolate secondo soccombenza. p.q.m. rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile quello incidentale; condanna in solido i ricorrenti al pagamento a favore del controricorrente della somma di euro 7.000,00 oltre 15 % spese generali, altri accessori ed euro 200,00 per esborsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente prin