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Ordinanza — n. 4070/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows tax agency appeal on expedited settlement denial regarding tax debt prescription disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4070/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the denial of an expedited settlement, ruling that the dispute over tax debt prescription qualifies for such treatment. While the agency's procedural objection was accepted, the Court declared the main litigation extinguished because the taxpayer had already paid the full amount due. The decision clarifies that disputes regarding the prescription of tax claims attached to collection notices are definable under the expedited settlement regime.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 1 d.l. 119/2018; Art. 2945 comma 2 c.c.: The Court holds that disputes concerning the prescription of tax claims attached to collection notices are definable under the expedited settlement regime, even if the underlying assessment judgment was extinguished.

Parole chiave

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expedited settlement denial tax debt prescription collection notice validity litigation extinction tax collection procedure differimento dell'imposizione dichiarazione fiscale tardiva accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 1 d.l. 23.10.2018, n. 119
Nelle more, la contribuente ha presentato domanda di definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 6 d.l.
Art. 2945 comma 2 c.c.
Art. 36 bis D.P.R. n. 600 del 1973
600 del 1973, art. 36 bis, costituisce un atto definibile ai sensi dell’art.
Art. 19 Dpr n. 546 del 1992
art. 2945 comma 2 c.c
art. 2495 comma 2 c.c
Si noti, in proposito, che l’Agenzia, con il suo ricorso, deduce proprio l’erronea dichiarazione della prescrizione, sull’assunto della inapplicabilità dell’art. 2495 comma 2 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. n. 18298 del 2021
546 del 1992, anche per contestare il merito della pretesa impositiva (Cass. sez. un. n. 18298 del 2021).
Cass. n. 24460 del 2022
Sul solco di questa pronuncia, si è ammessa, più in generale, la definizione agevolata in caso di impugnazione della cartella di pagamento qualora la medesima sia impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (Cass. n. 24460 del 2022).
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5122/14 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata; - ricorrente - contro SANTAGOSTINO BARBONE MARIA ROSA, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Francesco Falcitelli, Sergio Fulco e Maurizio Fraschini con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Francesco Falcitelli in Roma via Flaminia n. 135; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 161/45/2013 depositata il 2.12.2013; e su ricorso avverso il diniego di definizione agevolata della lite pendente proposto da SANTAGOSTINO BARBONE MARIA ROSA, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Angelo Vozza, Carlo Nascimben e Giuseppe Persico con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma via degli Scialoja n. 18; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata; -controricorrente - Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.10.2022 dal Consigliere Giovanni La Rocca.

Letta la relazione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia e il rigetto del ricorso contro il diniego di definizione agevolata proposto dalla Santagostino Barbone. RILEVATO CHE: La sentenza n. 251/2/12 della CTP di Pavia ha rigettato il ricorso proposto da Maria Rosa Santagostino Barbone contro la cartella di pagamento emessa a seguito di definizione dell’impugnazione di un avviso di accertamento per IRPEF relativa al 1999, per mancata riassunzione del giudizio dopo il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, pur escludendo la debenza delle sanzioni.

Contro questa sentenza ha proposto appello l’Agenzia, affermando che, a seguito della estinzione del giudizio di impugnazione, l’avviso di accertamento era divenuto definitivo con conseguente debenza delle sanzioni; la contribuente, a sua volta, ha proposto appello incidentale per la dichiarazione di nullità o inefficacia dell’iscrizione a ruolo. La CTR Lombardia, con la sopra indicata sentenza, ha accolto l’appello incidentale e ha annullato la cartella. La CTR ha afferma t o che, poich é il contenzioso sull’accertamento era stato definito con sentenza che aveva dichiarato l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 2945 comma 2 c.c., doveva escludersi l’effetto permanente dell’interruzione della prescrizione; quindi, ha rilevato che l’unico atto interruttivo era costituito dalla domanda giudiziale iniziale, avvenuta oltre dieci prima, dichiarando così che il debito erariale era prescritto.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Ha resistito con controricorso la Santagostino Barbone. Nelle more, la contribuente ha presentato domanda di definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 depositando copia della domanda e ricevuta di avvenuto pagamento in unica rata degli importi dovuti. L’Agenzia delle Entrate ha emesso atto di diniego della definizione agevolata, notificato il 29.7.2020, impugnato dalla Santagostino Barbone con ricorso notificato il 23.10.2020. Ha resistito l’Agenzia con controricorso.

La contribuente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE:

1. E’ pregiudiziale l ’esame dell’impugnazione del diniego di definizione agevolata. 1.1. L’Agenzia delle Entrate ha motivato il diniego sulla base della considerazione che la lite pendente concerne solo la riscossione di un tributo ed accessori, relativi ad una pretesa ormai definitivamenteaccertata. La ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di legge (art.360, comma 1, n. 3), c.p.c.), segnatamente dell'art. 6, comma 1, d.l. 23.10.2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.12.2018, n. 136, invocando la natura di lite pendente per la presente controversia, ove si discute ancora della debenza del tributoe degli accessori, a cagione della eccepita prescrizione. 1.2.Il ricorso avverso quel diniego è fondato.

L'art. 6, comma 1, d.l. 119/2018, limita ladefinizione agevolata della controversia agli atti impositivi, essendo dedicata all'estinzione agevolata dei crediti oggetto di atti di mera riscossione il precedenteart. 3 dello stesso d ecreto legge. Le Sezioni Unitedi questa Corte hanno precisato che la cartella di pagamento emessa ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, costituisce un atto definibile ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 perché l'atto non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto mediante il quale la pretesa fiscale è esercitata nei confronti del dichiarante, conseguendone la sua impugnabilità, ex art. 19 del Dpr n. 546 del 1992, anche per contestare il merito della pretesa impositiva (Cass. sez. un. n. 18298 del 2021).

Sul solco di questa pronuncia, si è ammessa, più in generale, la definizione agevolata in caso di impugnazione della cartella di pagamento qualora la medesima sia impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (Cass. n. 24460 del 2022). 1.3.Anche nel caso in esame il contenzioso verte ancora sulla sussistenza della pretesa tributaria di cui all’avviso di accertamento, discutendosi della prescrizione del credito erariale a seguito della estinzione del precedente giudizio per omessa riassunzione dopo l’ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione.

Si noti, in proposito, che l’Agenzia, con il suo ricorso, deduce proprio l’erronea dichiarazione della prescrizione, sull’assunto della inapplicabilità dell’art. 2495 comma 2 c.c. e della decorrenza del termine di prescrizione dalla data di estinzione del giudizio. La questione, involgendo fatti precedenti alla notifica della cartella di pagamento, non costituisce un vizio proprio di quest’ultima, sicché la relativa controversia deve ritenersi definibile ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (e ciò indipendentemente dalla fondatezza nel merito del rilievo).

2. Accolto i l ricorso avverso il diniego, si devono ritenere assorbitii motivi di ricorso proposti dall’Agenzia. 3.Poiché la contribuente ha versato l’intero importo dovuto di euro 13.921,64 (v. domanda di definizione e quietanza di pagamento), il giudizio deve essere dichiarato estinto. 4.Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese. p.q.m.