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Ordinanza Interlocutoria — n. 4067/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court remands case to re-examine late appeal admissibility and merits of tax lien challenge.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4067/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed Equitalia Nord's request to annul the regional tax commission's decision to remove a property lien. Equitalia argued the appeal was untimely and that the lower court failed to rule on this admissibility objection, while the appellant claimed the lien was invalid due to non-tax debts. The court determined that the admissibility issue was not explicitly resolved in the second-instance judgment, necessitating a remand for the lower court to formally examine the appeal's validity and merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.: When a second-instance judgment fails to explicitly rule on an admissibility objection raised by the opposing party, the case must be remanded for a new examination of the appeal's validity and merits.

Parole chiave

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Italian tax lien appeal admissibility omitted ruling remand for new trial tax commission jurisdiction opposizione tardiva istanza tardiva di restituzione dei termini credito lombard

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8263/14 R.G., proposto da: EQUITALIA NORD s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa , in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.toGiuseppe Fiertler, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via Andrea Millevoi , n. 73 / 81, nella sede della Società tra Avvocati Fiertler e Musacchio s.t.p. Ricorrente contro LOMBARDI CLAUDIO Intimato avverso la sentenza della Com mis sione t ributaria r egional e del la Lombardia n. 118 / 30 /1 3 , de positata in data 1 ottobre 201 3 , non notificata;

Oggetto: iscrizione ipotecaria udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20dicembre2022 dal Consigliere Rosita D’Angiolella. RITENUTO CHE 1. Claudio Lombardi si opponeva all’iscrizione ipotecaria effettuata a suo carico da Equitalia Esatri s.p.a. sulla base dei ruoli esecutivi consegnati all’agente di riscossione dagli enti impositori chiedendo alla Commissione tributaria provinciale di Milano, la nullità dell’iscrizione, previa sospensione dell’atto impugnato, in quanto asseritamente adottata anche per titoli diversi da quelli tributari, quali quelli di carattere contributivo Inps e Inail, nonché per sanzioni afferenti a contravvenzioni stradali.

2. La Commissione tributaria adita rigettò il ricorso per quanto riguarda i crediti di natura tributaria dichiarando, nel contempo, il proprio difetto di giurisdizione per i crediti di natura non tributaria.

3. Contro tale sentenza,Claudio Lombardo propose appello avanti alla Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito, anche CTR). Equi talia Nord , preliminarmente, eccep ì l’inammissibilità dell’appello in quanto notificato tardivamente (v. pag ina due della gravata sentenza: (…) ha controdedotto Equitalia Nord s.p.a., argomentando: - sull’inammissibilità dell’appello essendo stata depositata la sentenza di primo grado in data 26/09/2011, laddove l’atto di appello risulta spedito per la notificazione in 18/03/012, con la conseguenza che il termine sarebbe scaduto il 26/03/2012; […]); contestava, altresì, nel merito,l’appello di Claudio Lombardo.

4. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza qui impugnata, accol se l’appello di Claudio Lombardo ed annullòl’iscrizione ipotecaria.

5. Avverso la pronuncia di appello ha proposto ricorsoin cassazione Equitalia Nord deducendo settemotivi di ricorso di cui , i primi tre, volti a denunciare l’omessa pronunciadei giudici di appello sull’eccezione di inammissibilità dell’appello.

6. Claudio Lombardi è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE In relazione ai motivi di ricorso con i quali Equitalia Nord ha denunciato l’omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sull’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto da Claudio Lombardo, occorre acquisire il fascicolo d’ufficio di secondo grado,con rinviodella causa a nuovo a ruolo ; PQM Rinvia a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo di secondo grado. Co