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Ordinanza — n. 4043/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax appeal regarding sector study adjustments, ruling burden of proof lies with taxpayer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4043/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax appeal filed by De Chirico Graziano Figli s.n.c. and its shareholders against tax assessments based on sector study deviations. The taxpayers argued that the lower court failed to consider their justifications and improperly dismissed a fourth appeal ground, while the tax agency requested the case's extinction. The court held that while sector studies create simple presumptions, the taxpayer bears the burden of proving valid reasons to exclude themselves from the standard area, which they failed to do in the appellate stage.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 53, 97 Cost.: In tax proceedings involving sector studies, the taxpayer must prove conditions justifying exclusion from the standard area, and failure to do so in appeal warrants dismissal of the claim.

Parole chiave

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tax sector study deviation burden of proof taxpayer simple presumption tax law appellate procedure dismissal IRAP and VAT assessment tax audit standardization Cassation tax appeal contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
c.p.c., e conseguente vizio di cui all’art. 360, c .
Art. 53 Cost.
Art. 97 Cost.
43 d.P.R. n. 600/1973
2697 cod. civ.
2729 cod. civ.
Art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011 n. 98
Il giudizio va, dunque,dichiarato estinto nei confronti dei soci De Chirico Francesco e De Chirico Graziano,per cessata materia del contendere, in relazione allaintervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 39 del d.l.
Art. 16, comma 8, legge 15 luglio 2011 n. 111
Art. 16, comma 8, legge 27 dicembre 2002 n. 289

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 21656 del 2022
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13779/12 R.G., proposto da: DE CHIRICO GRAZIANO,in proprio e quale legale rappresentante della De Chirico Graziano Figli s.n.c., DE CHIRICO FRANCESCO e DE CHIRICO DAVIDE,quali soci di detta società, rappresentati e difesi, in forza di procura in calce al ricorso, dall’avv.to Donato Antonucci, con il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, Via Morgagni, n. 2/A Ricorrenti contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis Controricorrente Oggetto:studi di settore avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Puglia n. 74/9/11, depositata in data 18 aprile2011, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20dicembre2022 dal Consigliere Rosita D’Angiolella.

RITENUTO CHE 1. L'Agenzia delle entrate, ufficio locale di Bari 2, emise un avviso di accertamento nei confronti della de Chirico Graziano Figli s.n.c.(di seguito, “Società”) rettificando ne le componenti positive del reddito d'impresa (ricavi),per il periodo d'imposta 2003, sulla base del rilevato scostamento dallo studio di settore e, quindi, chiedendo il pagamento di maggiore Irap ed Iva,oltre a relative sanzioni .

2. Lo stesso ente impositore, conseguentemente , e mise avvisi di accertamento nei confronti dei soci (De Chirico Graziano, De Chirico Francesco e De Chirico Davide ) a titolo di Irpef derivante dal loro maggior reddito di partecipazione per la medesima annata fiscale.

3. Contro tali atti impositivi i contribuenti proposero congiunto ricorso avanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari che lo respinse. Ugualmente la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettò il gravame interposto dai contribuenti stessi a v vers o la decisione di primo in cure.

4. Avverso la pronuncia di appello i contribuenti hanno proposto ricorso deducendo tre motivi poi illustrati con memoria.

5. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

6. Nelle more del giudizio di legittimità la difesa erariale ha depositato nota difensiva con la quale ha richiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 39, comma 12,d .l. 6 luglio 2011 n. 98, cinv. In l. 15 luglio 2011 n. 111 in relazione all'articolo 16, comma 8, legge 27 dicembre 2002 n . 289 , allegandovi una comunicazione in tal senso dell'Agenzia delle entrate,ufficio locale.7. Successivamente, con ordinanza del di 2 giugno 2022 , questa Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo richiedendo all’Agenzia de lle entrate chiarimenti in ordine alla riferibilità della domanda di definizione agevolata da parte di De Chirico Davide e di De Chirico Graziano.

8. L’Agenzia delle entrate ha depositato telematicamente documentazione riguardantegli esiti della procedura di condono.

9. La difesa dei contribuentiha presentato memoria nella quale in base alle risultanze della documentazione depositata in via telematica dall’Agenzia delle entrate, ha confermato che l’istanza di definizione agevolata ha riguarda to i soci De Chirico Francesco e De Chirico Graziano, specificando che (…) permane l’interesse della Società e del socio De Chirico Davide alla prosecuzione del giudizio . CONSIDERATO CHE 1. La documentazione versata in atti dalle parti comprova l'avvenuta estinzione della lite - per definizione agevolata, ai sensi dell'articolo 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, in relazione all'articolo 16, comma 8, legge n. 27 dicembre 2002 n. 289- nei confronti dei soci De Chirico Francesco e De Chirico Graziano.

Ed invero, l’Agenzia delle entrate ha richiest o la dichiarazione di estinzione del giudizio nei confronti di De Chirico Francesco e Graziano ed ha depositato telematicamente gli atti afferenti alla procedura di condono ed i ricorrenti, con memoria telematica, hanno circoscritto l’interesse alla prosecuzione della lite soltanto per la Società e per De Chirico Graziano. 1.1. Il giudizio va, dunque,dichiarato estinto nei confronti dei soci De Chirico Francesco e De Chirico Graziano,per cessata materia del contendere, in relazione allaintervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 39 del d.l. n. 98 del 2011, come conv. dalla l. 111 del 2011.

2. Il ricorso proposto dalla Società e da De Chirico Davide è infondato e,pertanto, deve essere rigettato. Con il primo motivo di ricorso– così rubricato: violazione e/o errata applicazione degli artt. 112 e 132,c.2, n. 4 c.p.c. e art. 118 , c. 2,disp. att. c.p.c., e conseguente vizio di cui all’art. 360, c . 1 , n. 3, c. p. c., assenza di motivazione e conseguente vizio di cui all’art. 360, c.1, n. 4, c.p.c. - i ri correnti deducono che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto priva collegamento con la vicenda oggetto di giudizio contenendo solo la mera enunciazione di principi di diritto di cui ai richiami giurisprudenziali “oggettivamente disancorati dalla fattispecie”, tanto da rendere impossibile la ricostruzione dell’iterlogico che ha portato il giudice di appello al rigetto della domanda del contribuente.

In particolare, la CTR avrebbe omesso di valutare gli elementi probatori offerti da parte contribuen te a confutazione della pretesa erariale. 2.1. La sentenza impugnata non incorre in alcuna ipotesi di anomalia motivazionale,ovvero di “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico,” di “motivazione apparente”,di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, di“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”(v. S.U. dell’11 marzo 2014 nn. 8053 e 8054) determinanti il vizio di radicale nullità dedotto dai ricorrenti; in particolare, dalla complessiva lettura della sentenza si evince in modo chiaro ed univoco la ragione della decisione fondata sull’inconsistenza degli elementi forniti dai contribuenti per vincere la presunzione scaturente dall’applicazione dei cd.studi di settore.

Ed invero, isecondi giudici, già nella parte narrativa , hanno dato atto dello specifico studio di settore applicato in sede di accertamento (SG68U), dello scostamento accertato con i ricavi dichiarati , delle giustificazioni rese in sede di contraddittorio e “ribadite ” in sede giudiziaria (difetto di motivazione del recupero tributario, inidoneità della presunzione semplice posta a sostegno della pretesa, errori formali di redazione nell’applicazione dello studio), nonché dei motivi di ricorso di in appello. N ella part e motivazionale, dopo aver evidenziatoi presupposti per l’applicabilità dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ed i principi giurisprudenziali in tema di riparto dell’onere probatorio nel caso di accertamento fiscale basato sugli studi di settore, i giudici di appello hanno confermato la decisione di primo grado sul determinante rilievo che la parte contribuente, cui spettava l’onere della prova, non ha fornito a discolpa validi e non diversamente interpretabili elementi probanti la propria realtà aziendale in contrasto con quelli evidenziati dall’Ufficio . 2.3.

Il percorso logico-giuridico seguito dalla CTR è dunque chiaro, non parvente, e senz’altro aderente alle contestazioni a vanzate da parte contribuenteper contrastare la pretesa erariale.

3. Col secondo motivodi ricorso, si deducono più profili di censura, denunciandosi sia la violazione e/o errata applicazione dii legge(artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, 62-sexies d.l. 30 agosto 1993 n. 331, 42 d.P.R. n. 600 del 1973, 2697, 2727 e 2729 c od . c iv .) , sia l’omessa o insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivoper il giudizio riguardante le giustificazioni fornite dalla parte contribuente per il mancato adeguamento dei ricaviagli studi di settore. A dire di par te ricorrente, cioè, l’Ufficio sarebbe venuto meno, già in fase procedimentale, all’onere di esplicitare nella motivazione dell’accertamento le ragioni per cui non sono state ritenute sufficienti le giustificazioniportate discolpa dai contribuenti ; anche la sentenza impugnata avrebbe omesso la valutazione di tali decisivi elementi non compiendo alcun esame della pretesa tributaria e degli elementi probatori addotti a confutazione (v. pagg 34 e 36 del ricorso ove si si richiamano i punti 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3 del ricorso introduttivo); inoltre, i secondi giudici avrebbero dovuto considerare 3.1.

Il terzo motivo di ricorso aggredisce quella parte della sentenza in cui, nel rigettare i motivi di appello terzo e quarto, i secondi giudici hanno affermato che i ricorrenti non hanno mai prodotto alcuna integrazione integrativa e che con riferimento al l o studio di settore presentato con dati asseritamente errati, non hanno mai provveduto a depositare altro esemplare con dati corretti e che detto onere non può essere assolto per la prima vola in appello…. costituendo ciò nuovo motivo inammissibile . Avverso tale parte della decisione i ricorrenti denunciano, in primo luogo, la violazionedegli artt. 53 e 97 Cost., 43 d.P.R. n. 600 del 1973, 2697 e 2729 cod.civ., per non avere considerato gli elementi giustificativi dell’emendadella dichiarazione e per aver ritenuto inammissibile il quarto motivo di appello nonostante si trattasse di questioni già dedotte col terzo motivo; in secondo luogo, denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa e insufficiente motivazionesui fatti decisivi e controversi, attinenti alle giustificazioni addotte a supporto delle contestazioni di parte contribuente. 3.2.

I motivi secondo e terzo si esaminano congiuntamente per connessione di censure. Essi sono infondati. La Commissione tributaria regionale ha rettamente ritenutolegittimi gli avvisi di accertamento sulla base dello scostamento rilevato e in assenza di valide giustificazioni offerte dal contribuente. Ed infatti, se è vero che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce unsistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, ma nasce soloin esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente pena la nullità dell'accertamento notificato al contribuente, è pur vero che, in tale sede , quest'ultimo ha l'o nere di provare la sussistenza di condizioni che giustificanol'esclusione dell'impresadall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo preso in esame dall’accertamento.

Viceversa, nel giudizio di appello , parte contribuente non ha dedotto né l'omesso svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale-riconosciuto espressamente da parte ricorrente - né la carenza della motivazione del provvedimento impugnato, deducendo unicamente l a asserita inidoneità dello scostamentodallo studio di settore a fondare l'accertamento dei maggiori ricavi ed il riferimento ad elementi probatori contrari, in realtà non documentati, e come tali inconferenti rispetto alla presunzione su cui si fonda lo studio di settore (v., ex multis , Cass., n. 21656 del 2022;

Cass., ).

4. In conclusione, il ricorso proposto dalla società De Chirico Graziano Figli s.n.c. e da De Chirico Davide deve essere rigettato, con condanna della società De Chirico Graziano Figli s.n.c. e di De Chirico Davide al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. PQM Dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti di De Chirico Francesco e De Chirico Graziano. Spese a carico della parte che le ha anticipate. Rigetta il ricorso proposto dalla società De Chirico Graziano Figli s.n.c. e da De Chirico Davide. Condanna la società De Chirico Graziano Figli s.n.c. e De Chirico Davide in solido al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del presente giudizio,che liquida in co