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Sentenza — n. 4024/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls tax appeal judgment due to lack of necessary joint party participation and contradictory proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4024/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the tax authority's appeal against the first-instance judgment, declaring the appellate decision null and void. The plaintiffs argued for various procedural errors, but the court focused on the third ground regarding the absence of a necessary co-litigant, Giorgio Cheodarci, from the appeal proceedings. Because the tax law requires unitary assessment of company and shareholder income, the missing notification of the appeal act to Cheodarci rendered the entire appellate process radically null, necessitating a remand.

Regesto Legislator

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Art. 5 DPR n. 917/1986; Art. 360 c.p.c. n. 3: The unitary assessment of company and shareholder income creates a necessary joinder of parties; absence of a necessary co-litigant renders the judgment radically null and requires remand for a complete contradictory proceeding.

Parole chiave

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necessary joinder of parties unitary tax assessment radical nullity contradictory proceedings remand to second instance tax appeal procedure litisconsortio necessario comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 DPR n. 917/1986
In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento del maggior reddito delle società dipersone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del d.P.R.
Art. 360 c.p.c. n. 3
c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n.
Art. 331 c.p.c.
Art. 111 Cost.
3 c.p.c.; con il sesto motivo, violazione dell’art. 111 cost. in relazione all’art.
Art. 39 DPR n. 600/1973
Art. 42 DPR n. 600/1973
Art. 57 D.Lgs n. 546/1992
Art. 345 c.p.c.
art. 111 cost
3 c.p.c.; con il sesto motivo, violazione dell’art. 111 cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1472/2018
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Testo completo

022 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4361/2015 R.G. proposto da: ERRE 2 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOEZIO 16, presso lo studio dell’avvocato SILLA ANDREA (SLLNDR62R02F205N) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILLA FLAVIA (SLLFLV57D44G224P) - ricorrente TONIETTO RUGGERO, CHEODARCI GIORGIO, CANTU' FLAVIO FAUSTO RENATO, SAVIOTTI AGOSTINO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BOEZIO 16, presso lo studio dell’avvocato SILLA ANDREA (SLLNDR62R02F205N) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILLA FLAVIA (SLLFLV57D44G224P) - ricorrent i contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 4274/2014 depositata il 09/08/2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29 settembre 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Giovanni La Rocca; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. FATTI DI CAUSA La CTR Lombardia, con la sentenza n. 4274/2014, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP Milano n. 273/40/2012 che , sui ricorsi riuniti della Erre 2 sas di Tonietto Ruggero e C. dei soci Tonietto Ruggiero, Cantù Flavio Fausto Renato, Cheodarci Giorgio, Saviotti Agostino, aveva annullato gli avvisi di accertamento per l’anno 2006 emessi nei confronti della società per IRES, IRAP e IVA, a seguito dell’accertamento di maggiori redditi non contabilizzati, e nei confronti dei singoli soci per trasparenza exart. 5 TUIR.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso, con atti separati, la società (ora Erre 2 srl) e i soci affidandosi ad otto motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. S ocietà e soci hanno proposto identici moti vi e, segnatamente, hanno dedottoquanto segue: con il primo motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 132 comma 2 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamentando la nullità della sentenza d’appello; con il secondo motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 132 comma 2 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamentando la nullità della sentenza di primo grado; con il terzo motivo, violazione o falsa applicazione degli artt.331 c.p.c. e 111 cost., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio, nel giudizio davanti alla CTR, nei riguardi di un litisconsorte necessario, Cheodarci Giorgio, a cui non era stato notificato l’atto d’appello; con il quarto motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 39 comma 1 lett.

d) e 42 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; con il quinto motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 39 comma 2 lett.

d) e 42 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; con il sesto motivo, violazione dell’art. 111 cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; con il settimo motivo, violazione degli artt. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, 345 c.p.c. e 111 cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.; con l’ottavo motivo, omesso esame circo un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c..

2. E’ pregiudiziale il terzo motivo, attinente alla regolarità del contraddittorio, che è fondato. In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento del maggior reddito delle società dipersone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche d’appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice del merito(Cass. n. 1472 del 2018). Nel caso in esame il contraddittorio nel giudizio d’appello non era integro in quanto il socio Giorgio Cheodarci non si era costituito e non risulta che la notifica dell’atto di gravame sia andata a buon fine.

Manca, infatti, l’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata inviata al socio Cheodarci. La stessa Agenzia controricorrente ha contesta to solo formalmente il motivo, senza indica re diverse emergenze, concludendo in subordine per il rinvio al giudice d’appello al fine di consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti del socio pretermesso. 3.Gli altri motivi restano assorbiti.

4. In conclusione, accolto il terzo motivo di ricorso e assorbiti gli altri, si deve dichia ra re la nullità del giudizio d’appello e cassare la sentenza impugnata , con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia , in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, dichiara la nullità del giudizio d’appello e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data29.09.2022. Il