Cassation court dismisses tax appeal due to settlement via simplified procedure and withdrawal of appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax dispute extinguished because the appellant voluntarily joined the simplified settlement procedure and subsequently withdrew the appeal. The appellant had previously challenged a tax assessment for 2008, but the tax authority accepted the settlement with full payment of owed amounts. Consequently, the court ruled that the litigation ceased due to the lack of a contested subject matter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 2 ter d.l. n. 119 del 2018; Art. 6 d.l. n. 119 del 2018: The court declares the litigation extinguished when the parties perfect a simplified settlement procedure, terminating the dispute regardless of prior procedural steps.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15514/15 R.G. proposto da LA GARZONERA HORSES YARD, Associazione Dilettantistica Sportiva, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Danilo Vitali, Paolo Alfonso Grondona e Marina Zela con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultima in Roma via Barletta n. 29; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 6599/2014 depositata 1'11.12.2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09.11.2022 dal Consigliere Giovanni La Rocca. RILEVATO CHE: La Associazione Dilettantistica Sportiva La Garzonera ha proposto ricorso contro l'avviso di accertamento T9304G01142 per l'anno 2008 recante maggiori IRES, IRAP e IVA. La CTP di Varese ha accolto il ricorso e annullato l'atto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello che la CTR Lombardia ha accolto compensando le spese. L'Associazione ha proposto ricorso per cassazione avversa la sentenza fondato su quattro motivi. Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate.
Nelle more l'Avvocatura dello Stato ha comunicato che l'Associazione aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6 comma 2 ter d.l. n. 119 del 2018, con integrale versamento delle somme dovute, e ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La stessa ricorrente ha poi depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso. CONSIDERATO CHE: Deve accogliersi l'istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito del perfezionamento della definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, come comunicato dalla Direzione Provinciale di Varese dell'Agenzia delle Entrate all'Avvocatura.
Ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate; p.q.m. dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; spese a carico della parte che le ha anticipate. Roma, 09.11.2022 IL PRESIDENTE DepGsit