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Ordinanza — n. 3898/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal when taxpayer opts for simplified dispute resolution agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3898/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the tax authority's appeal against a regional tribunal decision annulling a tax assessment. The taxpayer had previously requested the termination of proceedings by adhering to a simplified dispute resolution scheme under specific 2018 legislation. The court ruled that since the taxpayer successfully perfected this agreement, the litigation matter ceased to exist, necessitating the dismissal of the ongoing appeal.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 2 ter d.l. n. 119 del 2018; Art. 6 d.l. n. 119 del 2018: When a taxpayer perfects a simplified dispute resolution agreement, the court must extinguish the proceedings and dismiss any subsequent appeals as the subject matter of the dispute has ceased to exist.

Parole chiave

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simplified dispute resolution tax appeal dismissal cessation of subject matter tax litigation termination simplified procedure agreement sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 2 ter d.l. n. 119 del 2018
Nelle more la società ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6 comma 2 ter d.l. n. 119 del 2018 e ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Art. 6 d.l. n. 119 del 2018
Nelle more la società ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6 comma 2 ter d.l.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 361/15 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata; - ricorrente - contro LI-NEA spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dal prof. avv. Raffaello Lupi e dall'avv. Claudio Lucisano con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma via Crescenzio n. 91; - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 901/1/2014 depositata il 5.5.2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09.11.2022 dal Consigliere Giovanni La Rocca. RILEVATO CHE: La Li-Nea spa ha proposto ricorso contro avviso di accertamento T8B32005066 per l'anno 2006 recante maggiori IRES, IRAP e IVA. La CTP di Firenze ha accolto il ricorso e annullato l'atto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello che la CTR Toscana ha rigettato compensando le spese. La stessa Agenzia ha proposto ricorso per cassazione avversa la sentenza fondato su due motivi. Ha resistito con controricorso la contribuente che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato.

Nelle more la società ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6 comma 2 ter d.l. n. 119 del 2018 e ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. CONSIDERATO CHE: Deve accogliersi l'istanza della contribuente, la quale ha dimostrato il perfezionamento della definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, depositando copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate asseverante che "le domande di definizione lite presentate in data 22/03/2019 per gli avvisi di accertamento n. T8B0325181/2010 anno 2005 e N. T8B032005066/2011 anno 2006 sono risultate regolari ed il relativo pagamento integralmente effettuato".

In considerazione di ciò deve provvedersi all'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate. p.q.m. dichiara l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere;spese a carico della parte che le ha anticipate. Roma, 09.11.2022 IL PRESIDENTE Ernestino Luigi Bruschetta 1 +404442--' Depcs:tata In C.5,