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Ordinanza — n. 3897/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as litigation extinguished by agreed simplified settlement under 2018 decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3897/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal because the taxpayer successfully demonstrated that the dispute had been extinguished through an agreed simplified settlement. The taxpayer submitted proof that the tax agency confirmed the regularity of the settlement requests and the full payment of related taxes. Consequently, the court ordered the termination of the proceedings and assigned costs to the party that advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 2 ter d.l. n. 119 del 2018; Art. 6 comma 13 d.l. n. 119 del 2018: When a taxpayer proves the perfection of an agreed simplified settlement, the court must extinguish the proceedings, and costs remain with the party that advanced them.

Parole chiave

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agreed simplified settlement cessation of subject matter tax dispute resolution litigation termination cost allocation rules neutralità dell'imposta assistenza amministrativa fiscale internazionale ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 2 ter d.l. n. 119 del 2018
Nelle more la società ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6 comma 2 ter d.l. n. 119 del 2018 e ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Art. 6 comma 13 d.l. n. 119 del 2018
Nelle more la società ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6 comma 2 ter d.l.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 334/15 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa per legge datl'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata; - ricorrente - contro LI-NEA spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dal prof. avv. Raffaello Lupi e dall'avv. Claudio Lucisano con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma via Crescenzio n. 91; - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 902/1/2014 depositata il 5.5.2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09.11.2022 dal Consigliere Giovanni La Rocca. RILEVATO CHE: La Li-Nea spa ha proposto ricorso contro avviso di accertamento T8B32005181 per l'anno 2005 recante maggiori IRES, IRAP e IVA. La CTP di Firenze ha accolto il ricorso e annullato l'atto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello che la CTR Toscana ha rigettato compensando le spese. La stessa Agenzia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza fondato su due motivi. Ha resistito con controricorso la contribuente che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato.

Nelle more la società ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6 comma 2 ter d.l. n. 119 del 2018 e ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. CONSIDERATO CHE: Deve accogliersi l'istanza della contribuente, la quale ha dimostrato il perfezionamento della definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, depositando copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate asseverante che "le domande di definizione lite presentate in data 22/03/2019 per gli avvisi di accertamento n. T8B0325181/2010 anno 2005 e N. T8B032005066/2011 anno 2006 sono risultate regolari ed il relativo pagamento integralmente effettuato".

In considerazione di ciò, deve provvedersi all'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate. p.q.m. dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; spese a carico della parte che le ha anticipate. Roma, 09.11.2022 IL PRESIDENTE Ernestino Luigi Bruschetta Depcisaata i n