Italian tax court remands appeal for lack of proof of service, preventing immediate decision on registration tax appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new hearing date because the appellant failed to prove service of the appeal notice. The appellant challenged a tax assessment regarding the revocation of 'first home' tax benefits, while the tax authority and collection agent opposed the appeal. The court decided to delay the ruling until the missing procedural evidence regarding notification could be verified.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 1, comma 1, lett. a, Legge 31 agosto 2022 n. 130: The court must remand proceedings to a new hearing when the appellant fails to prove service of the appeal notice, thereby precluding the verification of timely court appearance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
era Inferiore (SA), elettivamente domiciliato presso l’Avv. Alessandro Carrazza, con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE NONCHÉ l’“Equitalia Polis S.p.A.”, con sede in Roma, in persona del responsabile pro temporedell’area territoriale di Salerno, nella qualità di agente della riscossione per la Provincia di Salerno;
INTIMATA AVVERSO IMPOSTA DI REGISTRO RISCOSSIONElasentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli – Sezione Staccata di Salerno il 3 febbraio 2015 n. 982/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 2023dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; udito per il r icorrent e l’Avv. Alessandro Carrazza , che ha chiesto l’accoglimento; udito per la controricorrente l’Avv. Giammario Rocchitta, che ha chiesto il rigetto; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.
RILEVATO CHE: Carrazza Alessandro ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli – Sezione Staccata di Salerno il 3 febbraio 2015 n. 982/12/2015, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento in dipendenza di avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro ed irrogazione delle sanzioni amministrative in conseguenza della revoca delle agevolazioni per l’acquisto della c.d. “prima casa” con rogito notarile dell’anno 2006, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’“Equitalia Polis S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno il 13 settembre 2012 n. 376/01/2012, con compensazione delle spese giudiziali.
La Commissione Tributaria Regionale ha pronunziato l’absolutio ab instantia sul presupposto che l’appellante non avesse dimostrato la notificazione dell’atto di appello, precludendo la verifica della tempestiva costituzione in giudizio. Il ricorso è affidato ad otto motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. L’“Equitalia Polis S.p.A.” è rimasta intimata. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO CHE: Preliminarmente,il collegio ritiene di dover acquisire il fascicolo d’ufficio del procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli – Sezione Staccata di Salerno (ora alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della Legge 31 agosto 2022 n. 130), essendo necessario verificare il deposito del la notifica dell’atto di appellopresso la relativa Segreteria.
Pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, non essendo possibile, allo stato, addivenire alla decisione dell’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte r invi a i l procedimento a nuovo ruolo , dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento iscritto al n. 2587/2013 R.G. presso l a Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campaniae manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del 17 gennaio 2023. IL PRESIDENTE Dott.ssa Milena Balsamo