Cassation court orders notification of tax payment proof to tax agency for expedited case closure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court ordered the notification of specific payment documentation to the tax agency to verify the completion of an expedited tax settlement. The appellant had submitted proof of payment in October 2012, but the tax authority had previously denied the expedited resolution request. The court ruled that this missing confirmation from the tax agency was necessary to formally extinguish the pending litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 372, comma 2, c.p.c.; Art. 6, comma 10, D.L. 119/2018: The court must order the notification of documents proving the fulfillment of conditions for expedited tax case resolution to the tax authority to allow for the formal extinction of the proceedings.
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nte ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4711/2015R.G. proposto da: CO.EL.MI.– COMPAGNIA ELETTRICA MILANESE S.R.L. , in persona del legale pro-tempore, con sede in Novate Milanese, via Morandi n. 3, elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell’avv. Bernardo De Stasio, rappresentata e difesa dall’avv. Katia Scarpa in virtù di procura speciale a mergine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIAn. 3413/43/2014, depositata il 25 giugno 2014; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14ottobre 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Valentino Lenoci;
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRES –IRAP – IVA 2008 R.G. N.4711/2015 Cons. est. Valentino Lenoci dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Aldo Ceniccola, ha chiestoil rigetto del ricorso; -Rilevato che:
1. Con avviso di accertamento n. T9D031C02806/2012, notificato il 9 luglio 2012, l’Agenzia delle entrate –Direzione provinciale II di Milano accertava nei confronti della CO.EL.MI –Compagnia Elettrica Milanese s.r.l. un maggior reddito d’impresa , per l’anno 2008, di € 1.295.366,90, a fronte di un reddito dichiarato di € 135.495,00, con ripresa a tassazione di maggiore IRES per € 318.965,00, maggiore IRAP per € 40.821,00 e maggiore IVA per € 139.054,00. L’avviso di accertamento in questione si basava su n. 7 rilievi, con i quali l’Ufficio recuperava a tassazione indebite detrazioni, elementi positivi di reddito non dichiarati e omessa contabilizzazione di ricavi.
2. La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento in questione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 22/01/2013, depositata il 3 gennaio 2013, accoglieva parzialmente il ricorso, compensando le spese di lite. In particolare, la C.T.P. annullava l’avviso di accertamento con riferimento ai rilievi nn. 1), 2), 3), 4), 5), e 7), ritenendo fondato soltanto il rilievo n. 6), in carenza di valide eccezioni della contribuente.
3. Interposto gravame principale dall’Ufficio, ed appello incidentale dalla CO.EL.MI s.r.l., la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 3413/43/2014, pronunciata il 20 maggio 2014, e depositata in segreteria il 25 giugno 2014, riformava parzialmente la sentenza, accogliendo l’appello principale con riferimento ai rilievi nn. 2), 4)e 5 ) , ritenendo illegittimi i rilievi nn.
1) e 7), e confermando l’illegittimità del rilievo n. 6); accoglieva inoltre parzialmente l’appello principale con riferimento al rilievo n. 3), in quanto riferito sia al rilievo n. 1), ritenuto illegittimo, ed al rilievo n. 2), ritenuto invece legittimo. R.G. N.4711/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la CO.EL.MI s.r.l., sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
5. Effettuata una prima richiesta di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per la quale l’Ufficio ha formulato diniego, e successivamente richiesta la sospensione ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’udienza pubblica del 14 ottobre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. -Considerato che:
6. In data 12 ottobre 2012 la società ricorrente ha depositato documentazione relativa all’istanza di definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, dalla quale si evincerebbe il corretto pagamento ai fini dell’estinzione anticipata della medesima definizione agevolata [v., in particolare, il documento n. 7), proveniente dall’Agenzia delle entrate -Riscossione]. Appare necessario, quindi, disporre la notificazione di tale documentazione, a cura della ricorrente, all’Agenzia delle entrate(ente impositore), ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., affinché quest’ultima possa confermare l’avvenuto perfezionamento della definizione agevolata, ai fini dell’eventuale estinzione del giudizio. P. Q. M. Dispone che, a cura della parte ricorrente, l’ elenco del la documentazione depositata in data 12 ottobre 2022 venga notificato all’Agenzia delle entrate, entro il termine di gg. 60 dalla comunicazione della