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Ordinanza Interlocutoria — n. 3860/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax evasion appeal regarding leveraged cash-out scheme involving dividend tax avoidance.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3860/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Agency's appeal against a lower court ruling that rejected the tax authority's characterization of a leveraged cash-out operation as tax evasion. The Agency argued the transaction was a disguised dividend distribution requiring withholding tax, while the taxpayer contended it was a legitimate share sale. The court upheld the lower court's decision to reject the evasion claim, ordering the case back for the taxpayer to consider a new simplified tax procedure.

Regesto Legislator

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Art. 37-bis, d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 1, commi da 186 a 205, legge 29 dicembre 2022, n. 197: The court established that a complex share transfer structured as a leveraged cash-out does not constitute tax evasion if the transaction is genuinely a sale rather than a disguised dividend distribution, and the taxpayer may opt for a simplified tax procedure upon remand.

Parole chiave

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leveraged cash-out scheme tax evasion characterization dividend tax avoidance share transfer classification simplified tax procedure withholding tax obligation Cassazione ordinanza interlocutoria impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 37-bis, d.P.R. n. 600 del 1973
della Campania che, a sua volta, ha accolto l’appello della contribuente sulla base delle seguenti considerazioni: (i) è erronea l’applicazione da parte dell’ufficio dell’art. 37-bis, d.P.R.
Art. 1, commi da 186 a 205, legge 29 dicembre 2022, n. 197
La causa è rinviata a nuovo ruolo come richiesto dalla difesa della contribuente, al fine di consentirle di valutare se avvalersi della definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 186 a 205, legge 29 dicembre 2022, n. 197.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13600/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - contro DEIULEMAR HOLDING SPA, in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma Via Cardinal De Luca 10, presso lo studio dell’avvocato Tullio Elefante (LFNTLL66H04F839C) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA, n. 2612/2015, depositata il 16/02/2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2023 dal Consigliere Riccardo Guida. Udite le conclusioni del sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli il quale ha chiesto che, accolto il primo motivo ed assorbiti gli altri, la sentenza sia cassata con rinvio, e si è opposto al rinvio chiesto dalla difesa del controricorrente. Udito l’avvocato Alfonso Peluso per l’Avvocatura generale dello Stato. Udito l’avvocato Tullio Elefante. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Dalla narrativa della sentenza qui impugnata risulta che l’ufficio ha contestato a Deiulemar Holding S.p.a. (“DH”) un’operazione elusiva di leveraged cash out , così riassumibile nei suoi tratti essenziali: (a) i soci di Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.a. (“DCN”) (Giuseppe Lembo, Lucia Boccia, Michele Iuliano e Maria Luigia Lembo) cedevano alla (neocostituita) HD le loro partecipazioni in DCN, mediante atto di vendita e non con atto di conferimento di beni in natura (partecipazioni), al fine di non sottostare alla tassazione dei dividendi distribuiti da DCN ai soci medesimi, la cui retrocessione a favore degli stessi soci cedenti (o meglio conferenti) veniva mascherata sotto forma di ripianamento del debito contratto da DH per l’acquisto dell’intera partecipazione nella DCN; (b) in dettaglio, sulla premessa della natura elusiva della complessa operazione, coll’accertamento oggetto di questo giudizio si contesta a DH di avere omesso di eseguire le ritenute a titolo di imposta del 12,5 per cento sul complessivo importo distribuito, (per quanto qui rileva) nell’anno 2008, ai sociMichele Iuliano e Maria Luigia Lembo, a titolo di dividendi sotto la forma apparente di pagamento del prezzo per l’acquisto della partecipazione in DCN.

2. DH ha impugnato l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Napoli, la quale ha rigettato il ricorso con sentenza (n. 574/13) che è stata riformata dalla C.T.R. della Campania che, a sua volta, ha accolto l’appello della contribuente sulla base delle seguenti considerazioni: (i) è erronea l’applicazione da parte dell’ufficio dell’art. 37-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto l’operazione di trasferimento a DH delle partecipazioni detenute in DCN da parte dei suindicati soci (persone fisiche), perfezionata nel 2004, è stata qualificata, anche ai fini fiscali, come “cessione” e non come “conferimento” in sede di accertamento con adesione da parte dei soci, nel cui àmbito è stata convenuta una mera rideterminazione del corrispettivo di cessione; (ii) è errata la pronuncia di primo grado che ha affermato che (cfr. pag. 3 della sentenza qui impugnata) «era irrilevante la definizione intervenuta con riferimento agli avvisi di accertamento notificati per il periodo d’imposta 2004 nel presupposto che «l’adesione relativa a un anno d’imposta non vincola l’Ufficio per i successivi anni».

3. L’Agenzia delle entrate ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza di appello; la società contribuente resiste con controricorso.

4. La causa è rinviata a nuovo ruolo come richiesto dalla difesa della contribuente, al fine di consentirle di valutare se avvalersi della definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 186 a 205, legge 29 dicembre 2022, n. 197.

P.Q.M.

La Corte