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Ordinanza Interlocutoria — n. 3857/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings upon request for suspension under emergency law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3857/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation suspended the tax litigation pending the outcome of a specific legislative request. The taxpayer had successfully appealed a tax assessment against his company's income participation, prompting the tax agency to seek cassation review. The court granted the taxpayer's request for suspension based on the existence of statutory prerequisites under emergency legislation.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, l. n. 197/2022; The court may suspend ongoing tax proceedings when a party submits a request for suspension under the specific provisions of the emergency law, provided the legal prerequisites are met.

Parole chiave

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tax litigation suspension emergency law request income participation assessment Cassazione ordinanza procedural stay order ricupero d'imposta imposta sui redditi da capitale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, l. n. 197/2022
2668/2016, 2671/2016 e 2672/2016; Considerato che: in data 18/01/2023 il controricorrente ha depositato istanza ex art. 1, comma 197, l. n. 197/2022, richiedendo la sospensione del giudizio; sussistono i presupposti previsti dalla legge;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10583-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliatain ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro DI CAPRIO UMBERTO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. ALFREDO SAGLIOCCO, domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione; -controricorrente - avverso la sentenza n. 10876 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 03/12/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023dal Consigliere Dott.

LUIGI LA BATTAGLIA. Rilevato che: Umberto Di Caprio impugnò l’avviso di accertamento con cui era stato rideterminato il suo reddito di partecipazione al 25% nella Di Caprio s.r.l., in conseguenza dell’accertamento eseguito nei confronti di quest’ultima (che aveva escluso la deducibilità di costi correlati a operazioni oggettivamente inesistenti); a seguito del rigetto del ricorso da parte della CTP di Caserta, il contribuente propose appello dinanzi alla CTRdella Campania, che, con la sentenza in questa sede impugnata, lo accolse, in considerazione del fatto che, nella stessa data, aveva accolto l’appello della società, annullando l’avviso di accertamento dalla stessa impugnato; l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattromotivi;

Umberto Di Caprio ha proposto controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria exart. 380-bis.1 c.p.c.; con ordinanza interlocutoria depositata il 20/07/2017, la Sesta Sezione civile di questa Corte rinviò il procedimento alla Sezione Tributaria, per l’eventuale riunione con i procedimenti nn. 2668/2016, 2671/2016 e 2672/2016; Considerato che: in data 18/01/2023 il controricorrente ha depositato istanza ex art. 1, comma 197, l. n. 197/2022, richiedendo la sospensione del giudizio; sussistono i presupposti previsti dalla legge;

P.Q.M.

Sospende il processo fino al 10/07/2023 e rinvia a nuovo ruolo. Co