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Ordinanza — n. 3832/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares tax appeal extinguished due to voluntary debt waiver and lack of outstanding obligation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3832/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax appeal extinguished because the plaintiff voluntarily waived the debt through a specific legislative scheme. The plaintiff had previously applied for a simplified payment definition which resulted in no payment being due, effectively fulfilling their obligations. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute ceased to exist, terminating the proceedings without further analysis of the tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 6 d.l. n. 119/2018; Art. 391 cod. proc. civ.: When a taxpayer voluntarily applies for a simplified tax definition resulting in no debt, the judgment must be declared extinguished by the debtor's renunciation, and the subject matter of the dispute ceases to exist.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment voluntary debt waiver simplified payment definition cessation of dispute no outstanding obligation procedural termination tax liability waiver differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3, comma 6 d.l. n. 119/2018
di Milano che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso la cartella esattoriale emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R.
Art. 391 cod. proc. civ.
119 del 2018il giudizio deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod.
Art. 46, comma 3 d.lgs. n. 546/1992
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate ex art. 46, comma 3, d.lgs.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
«doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 03/10/2018, n. 24083
Cass. 07/12/2018, n. 31732
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8775/2014 R.G. proposto da : PLEIADI 89 UNO S.R.L., elettivamente domiciliat a in Roma , via Crescenzio, 2 presso lo studio dell’Avv. Guglielmo Fransoni che la rappresenta e difende unitamente agli Avv. Pasquale Russo e Francesco Padovani, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. L AZIO n. 5698 / 20 1 4 , depositata il 24/09/2014; IRAP CARTELLA PAGAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2023dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. Pleiadi 89 Uno s.r.l. ricorre con quattro motivi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza in epigrafe che ha accolto solo parzialmente l’appello della medesimaavverso la sentenza della C.t.p. di Milano che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso la cartella esattoriale emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 avente ad oggetto l’Irap non versata, oltre interessi e sanzioni,per l’anno di imposta 2005.

2. L’Agenzia delle Entrate ha depositato tardivamente «atto di costituzione» al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

3. Con memoria depositata il 2 gennaio 2023 la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta adesione all’’istituto della definizione agevolata di cui all’art. 3 d.l. n. 119 del 2018 ed ha depositato la domanda relativa alla cartella di pagamento oggetto dell’odierno ricorso e la risposta dell’Agente della Riscossione con la quale si evidenziava che nulla era dovuto. Considerato che:

1. La società ricorrente ha documentato di aver presentato domanda di adesione alla c.d. «rottamazione ter» ai sensi dell'art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e di aver, conseguentemente, perfezionato la definizione per la quale non era previsto alcun pagamento. Pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018il giudizio deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. pro. civ. per rinuncia del debitore ricorrente; inoltre, poiché risulta che nulla era dovuto, sicché il contribuente ha assolto ai suoi obblighi, deve essere Cons. est. Rosanna Angarano 3 dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass.03/10/2018, n. 24083).

2. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate ex art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 il processo si è estinto e le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

3. Nella fattispecie non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso(cfr. Cass.07/12/2018 n. 31732).

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo per rinuncia del contribuente e cessata la materia del contendere; spese a carico di c