Cassation court dismisses tax appeal for failure to transcribe evidence and raises new issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a tax assessment, rejecting multiple complaints regarding procedural irregularities. The court found the appeal inadmissible because the taxpayer failed to transcribe the content of specific documents or precisely identify their location within the lower court's file, violating the principle of speciality. Furthermore, the court rejected the argument for a new reduction of tax based on seasonality as it constituted a new issue not raised in previous proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; Art. 1, comma 2 D.Lgs. 546/1992: In cassation proceedings, complaints based on acts and documents of the trial court are inadmissible if the appellant merely references them without reproducing their content or providing precise indications of their location in the trial file to enable examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
stata concretizzata dalla ricorrente nella sua formulazione non essendo stata affatto riportata per estratto nei punti rilevanti la motivazione dell’atto impositivo impugnato; 3.5. parimenti va respinta la doglianza circa la pretesa illegittima produzione di nuova documentazione in appello da parte del Comune relativa alla superficie imponibile, ed il conseguente vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata in quanto basata anche sulla suddetta documentazione; 3.6. alla luce del fondamentale principio di specialità, espresso dall'art. 1, comma 2 (in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale F i r m a t o D a :
D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18901/2018 Numero sezionale 672/2023 Numero di raccolta generale 3829/2023 Data pubblicazione 08/02/2023 quest'ultima), deve farsi esclusiva applicazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, c. 2, che ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello (cfr.
Cass. n. 18907/2011); 3.7. le parti hanno, quindi, facoltà di produrre nuovi documenti in appello, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, al di fuori delle condizioni poste dall'art. 345 cod. proc. civ., anche quando non sussista, pertanto, l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti (cfr. Cass., nn. 18391/2021, 17164/2018, 8927/2018, 27774/2017, 22776/2015); 4.1. con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 70 D.Lvo. n. 507/1993, art. 2697 c.c.) nonché «omesso esame di un punto essenziale ... ai fini della decisione» per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di valutare documentazione (denuncia di variazione della superficie imponibile datata 2015) relativa all’arenile dello stabilimento balneare di sua proprietà; 4.2. la censura è parimenti inammissibile; 4.3. come ribadito dalla Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. n. 34469/2019), in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità; 4.4. il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.
Italia del 28 ottobre 2021 - non deve invero essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18901/2018 Numero sezionale 672/2023 Numero di raccolta generale 3829/2023 Data pubblicazione 08/02/2023 ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr.
Cass. SU. n. 8950/2022), ovvero deve ritenersi rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (cfr. Cass. n. 12481/2022) 4.5. nel ricorso in esame, pertanto, si evidenzia che non risulta trascritto, neppure in parte qua, il contenuto della suddetta documentazione, né sono stati forniti i dati necessari all'individuazione della sua collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito, segnalandone dunque la presenza negli atti del giudizio di merito mediante precisa indicazione della sua collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte, essendosi limitata la parte ad allegarla al ricorso in cassazione, come peraltro puntualmente eccepito dalla parte controricorrente; 5.1. con il quarto motivo la ricorrente denuncia omessa pronuncia della sentenza impugnata circa la richiesta riduzione dell’imposizione per stagionalità dell’attività d’impresa relativa all’immobile tassato; 5.2. come contestato dalla parte controricorrente, nel silenzio della sentenza impugnata, deve ritenersi che trattasi di questione nuova non precedentemente prospettata nei precedenti gradi di giudizio e non sottoposta perciò al vaglio del giudice di appello, al che consegue che la sua introduzione per la prima volta in questa sede urta contro il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili d’ufficio (cfr.
Cass. nn. 17041/2013, 19164/2007, 7981/2007), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9