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Ordinanza Interlocutoria — n. 3825/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends tax appeal proceedings due to a legislative suspension request filed by the taxpayer.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3825/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation suspended the tax appeal proceedings until July 10, 2023, following a request for suspension filed by the taxpayer. The taxpayer, Pietro Di Caprio, had successfully appealed a tax assessment regarding his share of a company's income after the regional commission annulled the original notice. The court granted the suspension because the taxpayer met the legal prerequisites for requesting a stay of proceedings under the specific law enacted in January 2023.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, l. n. 197/2022; When a taxpayer files a request for suspension of proceedings under the specified law, the court must evaluate the prerequisites and suspend the process if they are met.

Parole chiave

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tax appeal suspension legislative stay request income participation tax regional tax commission Cassation interlocutory order deduzione fiscale delle spese d'acquisizione accoglimento parziale del contribuente imposta sui profitti derivanti da partecipazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, l. n. 197/2022
380 - bis.1 c.p.c.; Considerato che: in data 18/01/2023 il controricorrente ha depositato istanza ex art. 1, comma 197, l. n. 197/2022, richiedendo la sospensione del giudizio; sussistono i presupposti previsti dalla legge;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2668-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliatain ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro DI CAPRIO PIETRO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. GIUSEPPE RINALDI e ALFREDO SAGLIOCCO, domiciliato ex lege presso la cancelleria della Corte di Cassazione; -controricorrente - avverso la sentenza n. 9547 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 03/11/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023dal Consigliere Dott.

LUIGI LA BATTAGLIA. Rilevato che: Pietro Di Caprio impugnò l’avviso di accertamento con cui era stato rideterminato il suo reddito di partecipazione al 25% nella Di Caprio s.r.l., in conseguenza dell’accertamento eseguito nei confronti di quest’ultima (che aveva esclu so la deducibilità di costi correlati a operazioni oggettivamente inesistenti); a seguito del rigetto del ricorso da parte della CTP di Caserta, il contribuente propose appello dinanzi alla CTR della Campania, che, con la sentenza in questa sede impugnata, lo accolse, in considerazione del fatto che, nella stessa data, aveva accolto l’appello della società, annullando l’avviso di accertamento dalla stessa impugnato; ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi;

Pietro Di Caprio ha proposto controricorso; l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria ex art. 380 - bis.1 c.p.c.; Considerato che: in data 18/01/2023 il controricorrente ha depositato istanza ex art. 1, comma 197, l. n. 197/2022, richiedendo la sospensione del giudizio; sussistono i presupposti previsti dalla legge;

P.Q.M.

Sospende il processo fino al 10/07/2023 e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso