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Ordinanza — n. 3820/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares tax debt extinguished due to voluntary adoption of simplified settlement scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3820/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the civil proceeding extinguished and the subject matter ceased after the plaintiff voluntarily adopted a simplified tax settlement scheme. Although the plaintiff initially sought to dismiss the case, the court ruled that the debt was legally extinguished because the taxpayer had fulfilled their obligations through the new agreement. Consequently, the lawsuit was terminated without a full trial on the original tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 3 d.l. n. 119/2018; Art. 391 c.p.c.: The adoption of a simplified tax settlement scheme by the debtor extinguishes the debt and the related judicial proceedings.

Parole chiave

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simplified tax settlement debt extinguishment voluntary payment civil procedure extinction tax liability waiver differimento dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 3 d.l. n. 119 del 2018
di Milano che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’iscrizione a ruolo e la successiva cartella esattorialeemessa ai sensi dell’art. 36- bis d.P.R.
Art. 391 cod. proc. civ.
119 del 2018il giudizio deve essere dichiarato estinto, exart. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore ricorrente; inoltre, poiché risulta che nulla era dovuto, sicché il contribuente ha assolto ai suoi obblighi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass.03/10/2018, n.
Art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate ex art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
«doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso(cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass.03/10/2018, n. 24083
civ., per rinuncia del debitore ricorrente; inoltre, poiché risulta che nulla era dovuto, sicché il contribuente ha assolto ai suoi obblighi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass.03/10/2018, n. 24083).
Cass.07/12/2018 n. 31732
Cass.07/12/2018 n. 31732).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28976/2014 R.G. proposto da : PLEIADI 89 UNO S.R.L., elettivamente domiciliat a in Roma , via Crescenzio, 2 , presso lo studio dell’Avv. Guglielmo Fransoni che la rappresenta e difende unitamente agli Avv. Pasquale Russo e Francesco Padovani, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –resistente – nonché EQUITALIA SUD SPA, – intimata – IRAP CARTELLA PAGAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. L AZIO n. 22 7 / 20 1 3 , depositata il 17/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2023dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. Pleiadi 89 Uno s.r.l. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entratee dell’Equitalia Sud s.p.a. avverso la sentenza in epigrafe che ha accolto solo parzialmente l’appello della medesima avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’iscrizione a ruolo e la successiva cartella esattorialeemessa ai sensi dell’art. 36- bis d.P.R. n. 600 del 1973 per il recupero di quanto dovuto in ragione dell’Irap non versata per l’anno di imposta 2004.

2. L’Agenzia delle Entrate ha depositato tardivamente «atto di costituzione» al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

3. L’Equitalia Sud s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

4. Con memoria depositata il 2 gennaio 2023 la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta adesione all’’istituto della definizione agevolata di cui all’art. 3 d.l. n. 119 del 2018 ed ha depositato la domanda relativa alla cartella di pagamento oggetto dell’odierno ricorso e la risposta dell’Agente della Riscossione con la quale si evidenziava che nulla era dovuto. Considerato che:

1. La società ricorrente ha documentato di aver presentato domanda di adesione alla c.d. «rottamazione ter» ai sensi dell'art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge Cons. est. Rosanna Angarano 3 17 dicembre 2018, n. 136 e di aver, conseguentemente, perfezionato la definizione per la quale non era previsto alcun pagamento. Pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018il giudizio deve essere dichiarato estinto, exart. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore ricorrente; inoltre, poiché risulta che nulla era dovuto, sicché il contribuente ha assolto ai suoi obblighi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass.03/10/2018, n. 24083).

2. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate ex art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.

3. Nella fattispecie non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso(cfr. Cass.07/12/2018 n. 31732).

P.Q.M.

Dichiara estinto il processoe cessata la ma