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Ordinanza — n. 3819/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to settlement of tax dispute via simplified procedure and extinguishes proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3819/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax dispute extinguished because the parties settled the matter through a simplified procedure. The taxpayers requested the termination of the case to offset litigation costs, and the Revenue Agency agreed to this request. Consequently, the court ruled that the proceedings were no longer necessary and ordered the full compensation of legal expenses between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. n. 193/2016; Art. 11 D.L. 50/2017: When parties agree to terminate proceedings via simplified settlement procedures, the court must declare the judgment extinguished and compensate litigation costs.

Parole chiave

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cessazione materia contendere definizione agevolata compensazione spese lite estinzione giudizio procedimento semplificato abbandono del procedimento procedura pendente procedimento concluso

Disposizioni normative citate

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Art. 6 D.L. n. 193/2016
i ricorrenti hanno depositato istanza, datata 15/7/2021, di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in ragione della definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 193/2016 ed art.
Art. 11 D.L. 50/2017
193/2016 ed art. 11 D.L. 50/20173 rispettivamente delle cartelle e degli avvisi di accertamento impugnati; 1.2.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23175/2015
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9967-2015 proposto da: BURRAI LUCIANO BURRAI FRANCESCO BURRAI ALBERTO elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato FEDERICA D’ANGELO, rappresentati e difesi dall’Avvocato GIANROCCO FERRARO giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenza n. 4664/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 18/6/2014, non notificata; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALBERTO CARDINO, che ha chiesto l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - del 2/2/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Luciano, Francesco ed Alberto Burrai propongono ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 152/16/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento e cartelle esattoriali IRPEF 2005; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. i ricorrenti hanno depositato istanza, datata 15/7/2021, di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in ragione della definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 193/2016 ed art. 11 D.L. 50/20173 rispettivamente delle cartelle e degli avvisi di accertamento impugnati; 1.2. l’Agenzia delle entrate ha aderito alla richiesta dei contribuenti con memoria datata 15/7/2021; 1.3. ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere; 1.3. l'esito della lite giustifica la compensazione delle spese di giudizio; 1.4. non sussistono i presupposti per imporre ai ricorrenti il pagamento del c.d. doppio contributo, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr.

Cass. n. 23175/2015)

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa interamente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, del