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Ordinanza — n. 3815/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to full payment and loss of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3815/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the taxpayer fully paid the disputed tax amount. The Regional Tax Commission had previously rejected the company's challenge to the municipality's assessment for unreported commercial premises. The court ruled that full payment eliminated the subject matter of the dispute, satisfying the conditions for extinguishing the litigation under the relevant decree.

Regesto Legislator

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Art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; When a taxpayer fully pays the disputed tax amount, the subject matter of the dispute ceases to exist, allowing the court to extinguish the proceedings due to the lack of interest in a substantive decision.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment full payment effect cessation of subject matter loss of interest litigation tax dispute resolution arretrati di mantenimento lite in materia di tariffa risoluzione delle controversie

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
Con successiva istanzala contribuente chiedeva, ex art. 6 del d .l.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16302/2015proposto da: MILILLO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Pansini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Sandro De Marco inRoma, Via Cassiodoro n. 1/a; -ricorrente - Contro COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Luisa Amoruso dell’Avvocatura Comunale ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Roberto Ciociola in Roma, Viale delle Milizie n. 2; -controricorrente - avverso la sentenza n. 179/11/15della C ommissione tributaria Regionale della Puglia,depositata il 29/1/2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/ 2/ 202 3 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe; Ritenuto che Oggetto:1.Con avviso di accertamento prot. n. 296370 del 16.12.2011 il Comune di Bari emetteva avviso di pagamento per €. 417.180,00, comprensivi di interessi e sanzioni, per omessa denuncia ai fini TARSU (periodo 2007-2010) relativa ai locali commerciali in uso alla Milillo s.r.l.

2. La Commissione tributaria regionale della Puglia (CTR) , con sentenza n. 179/11/15, depositata il 29/1/2015, in riforma della decisione di primo grado, rigettava l’originario ricorso proposto dalla società contribuente.

3. Avverso tale sentenza la Milillo s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinquemotivi.

4. Il Comune di Bari ha depositato controricorso.

5. Con successiva istanzala contribuente chiedeva, ex art. 6 del d .l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 , che in ragione de ll’integrale pagamento dell’importo dovuto, fosse dichiarata l’estinzione del giudizio. Considerato che In tale situazione, concorrendo tutti i presupposti di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 ̀ possibile pervenire, come richiesto dalla ricorrente, ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito. Lespese vanno compensate avuto riguardo all'esito della controversia chiusasi con la definizione agevolata.

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali. Cos̀ deci