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Ordinanza Interlocutoria — n. 3797/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against fixed registration tax ruling for European interest group property transfers.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3797/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal regarding a fixed registration tax ruling on a property transfer to a European interest group. The authority argued the transfer was an 'own act' exempt from proportional tax, while the taxpayer claimed it was a corporate transaction subject to proportional rates. The court rejected the appeal, ruling that the specific transfer did not qualify for the fixed tax exemption under the relevant tariff provisions.

Regesto Legislator

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Art. 4, lett. g) della Tariffa Parte Prima allegata al d.p.r. n. 131/1986; Art. 360, c.p.c.: The court held that transfers of real estate to a European interest group do not constitute 'own acts' exempt from proportional registration tax if the group's primary activity involves real estate trading.

Parole chiave

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registration tax European interest group fixed tax exemption property transfer proportional tax tax appeal own acts imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

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Art. 4, lett. g) della Tariffa Parte Prima allegata al d.p.r. n. 131/1986
Con avviso di liquidazione, l'Ufficio rideterminava l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura ordinaria, nella misura proporzionalesul prezzo pattuito, disconoscendo l'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 4 Tariffa, Parte Prima, allegata al d.p.r.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
2.Con l’unico motivo, la ricorrent e Agenzia deduc e , in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.",la violazione e/o falsa applicazione dell'art.
Art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 240/91
g) della Tariffa, Parte Prima, allegata al Tur (lettera inserita dall'art. 12, comma 1, del d.lgs.
Art. 5 della legge 31 agosto 2022 n. 130
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Testo completo

so i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi 12 -ricorrente – CONTRO Mamad Geie, in persona del l.r., rappresentatoe difeso dall'Avv. Marco De Rossi con domicilio eletto in Roma, Largo Messico n. 3presso lo studio, giusta procura speciale in calce al controricorso controriccorente avversola sentenza n. 2389/2019 della Commissione Tributaria Reg. Lazio depositata il 16 aprile 2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15.12.2022 dal Consigliere relatore dott. MILENA BALSAMO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per l’accoglimentodel ricorso ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CUASA 1.Con rogito del notaio Laurora Giacomo,in data 11.09.2015 Ranieri di Sorbello Silvia trasferiva a lla società Mamad Geie (Gruppo europeo di interesse economico) la proprietà di un appartamento facente parte del fabbricato sito in Roma, Vai Buoncompagni. Con avviso di liquidazione, l'Ufficio rideterminava l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura ordinaria, nella misura proporzionalesul prezzo pattuito, disconoscendo l'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 4 Tariffa, Parte Prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 (imposizione in misura fissa sugli atti stipulati dal Gruppo europeo di interesse economico), ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Tur.

Il contraent e impugn ava l'atto impositivo deducendo che la compravendita era soggetta all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi della lettera g) dell'art. 4, comma primo, della Tariffa Parte Prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, trattandosi di atto stipulato a favore di Geie. L'adita CTP di Roma accoglievail ricorso e la CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, su appello dell'Agenzia delle Entrate, confermavala prima decisione, ritenendo, che nella specie, trattandosi di "atti propri", di cui alla lettera g) dell'art. 4 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Tur, non poteva trovare applicazione l'interpretazione più rigorosa fornita dall'Agenzia delle Entrate.

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, l’Agenzia propon e ricorso per cassazione affidato ad un unicomotivo.La contribuente resiste con controricorso e memorie difensive. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso. 2.Con l’unico motivo, la ricorrent e Agenzia deduc e , in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.",la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, lett.

g) della Tariffa, Parte Prima, allegata al Tur (lettera inserita dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 240/91); per avere la Regionale attributo un significato inappropriato alla disposizione citata , non conforme cioè alla ratio del la normativa nazionale e comunitaria, attesa l’assenza di funzionalità dell'atto tassato alla realizzazione degli scopi sociali della persona giuridica qualificata come Geie nel contesto del mercato unico europeo. Evidenziala ricorrente che la GEIE ha come fine principale quello di sviluppare, anche con la ricerca, l'attività dei suoi membri nei settori dell'acquisto, vendita, permuta e locazione di immobili ad uso abitativo e non, l'attività di costruzione ed edilizia, ivi compreso l'acquisto, vendita, gestione, ristrutturazione e manutenzione di immobili sia urbani che rustici; che il riferimento agli atti propri e non agli atti societari non consente di dubitare che ai trasferimenti a titolo oneroso da parte o in favore delle società siano soggetti ad imposta proporzionale; che l'atto di compravendita riguarda un immobile acquistato dalla GEIE che non può essere considerato atto proprio della società; che la disposizione rubricata è diretta a limitare il trattamento agevolativo agli atti elencati dall'art. 4 della Tariffa, quali le costituzioni, gli aumenti di capitale o patrimonio attuati mediante conferimento di beni mobili o immobili o diritti reali sugli stessi, le fusioni, le scissioni, le trasformazioni.

Con atto del 13 gennaio 2023, la società resistente ha depositato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022 n.130, con relativo modello F24, ricevuto dall’Agenzia il 15 gennaio 2023; rilevato che il comma 12 del cit. art 5 prescrive che “

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 15.12.2022 Il Presidente Domenico Chindemi