Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 3785/2023 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax dispute over invoice decimal error until new role assignment under 197/2022 law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3785/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation suspended the tax dispute regarding a disputed invoice amount until a new procedural role was assigned. The taxpayer argued the tax authority incorrectly omitted a decimal point, vastly inflating the price of microchips, while the administration rejected this appeal. The court granted the suspension request based on an existing application under the 197/2022 law, thereby pausing the proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, co. 197 of Law n. 197/2022; the court may suspend tax proceedings upon application when a new role assignment is required to resolve procedural irregularities.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal suspension invoice decimal error procedural role assignment tax authority appeal Cassation ordinance contenzioso tributario inchiesta per frode fiscale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, co. 197 of Law n. 197/2022
Roberto Succio - 3 RAGIONIDELLA DECISIONE Preliminarmente,rileva il Collegio che è in atti istanza per la sospensione della controversia depositata ex art. 1, co.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

l a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 20317 /201 6 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); –ricorrente – Contro SORRENTISERGIO ANGELO ROBERTO rappresentat o e difes o , come da procura speciale in atti , dall’avv. Domenico Siciliano (PEC: domenico.siciliano@ordineavvocatiroma.org); -controricorrente - Oggetto: rinvioanuovo ruolo Cons.est.

Roberto Succio - 2 Avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell a Sicilia, sez.staccata di Palermo, n. 2858 / 18 / 1 5 depositata il 01 / 07 / 20 15 e non notificata; Uditala relazione della causa svolt a all’udienza pubblica del 26 / 01 /202 3 dalConsigliere Roberto Succio ; Udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto ProcuratoreGenerale Roberto Mucci che ha concluso per la sospensione delprocesso come da istanza in atti; udita l’avvocato dello Stato Lucrezia Fiandaca che ha concluso associandosi alle conclusioni del Pubblico Ministero quanto alla sospensione;

FATTIDI CAUSA Sorrenti Sergio Angelo Roberto impugnava l'avviso di accertamento notificatogli dall'ufficio con il quale era richiesto il pagamento di euro 731.673,68per Irpef Irap e altro per l'anno 2000 . La pretesa scaturiva dal PVC redatto d a ll' A genzia delle Dogane di Cataniarelativo alla fattura n . 271 del 27 settembre 2000 emessa dal contribuente a fronte della vendita di n. 387 microchip per euro 1.045,16, che secondo il contribuente er a interpretata dall' U fficio erroneamente senza la virgola , così determinandosi in sede di accertamento il prezzo in euro 1.045.016 , attribuendosi a ciascun microchip il prezzo – ritenuto dal contribuente st ratosferico - di euro 2.702,622.

LaCTP accoglieva il ricorso ; impugnava l' U fficio . Conla pronuncia gravata la CTR rigetta va l' a ppello dell' A genzia delle entrate. Ricorrea questa Corte l' A mministrazione finanziaria con atto articolato inotto motivi , per mero erro re di scritturazione numerati in ricorso in numerosette mezzi di impugnazione . Resisteil contribuente con controricorso. Cons.est. Roberto Succio - 3 RAGIONIDELLA DECISIONE Preliminarmente,rileva il Collegio che è in atti istanza per la sospensione della controversia depositata ex art. 1, co. 197 - Legge n. 197/202 2 ; pertanto la controversia va sospesa sino al 10 luglio 2023 e rinviata a nuovoruolo; p.q.m. dispone la sosp ensione de