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Ordinanza Interlocutoria — n. 3721/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends tax appeal proceedings due to a new law request filed by the taxpayer.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3721/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation suspended the tax appeal proceedings until July 10, 2023, following a request for suspension filed by the taxpayer. The taxpayer had successfully appealed a tax assessment against his personal income share in a company, which was previously rejected by the regional commission. The court granted the suspension because the taxpayer invoked a specific provision of the 2022 budget law, creating a legal prerequisite for pausing the trial.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, l. n. 197/2022; The court may suspend tax proceedings when a taxpayer requests it based on a new legislative provision that alters the legal framework of the case.

Parole chiave

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tax appeal suspension budget law 2022 income share taxation regional tax commission Cassation interlocutory order ricupero d'imposta ripresa dell'imposta sul valore aggiunto ripresa fiscale aziendale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, l. n. 197/2022
380 - bis.1 c.p.c.; Considerato che: in data 18/01/2023 il controricorrente ha depositato istanza ex art. 1, comma 197, l. n. 197/2022, richiedendo la sospensione del giudizio; sussistono i presupposti previsti dalla legge;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 2671-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliatain ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro DI CAPRIO MAURO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. GIUSEPPE RINALDI e ALFREDO SAGLIOCCO, domiciliato ex lege presso l a cancelleria della Corte di Cassazione; -controricorrente - avverso la sentenza n. 9542 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 03/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023dal Consigliere Dott.

LUIGI LA BATTAGLIA.Rilevato che: Mauro Di Caprio impugnò l’avviso di accertamento con cui era stato rideterminato il suo reddito di partecipazione al 25% nella Di Caprio s.r.l., in conseguenza dell’accertamento eseguito nei confronti di quest’ultima (che aveva esclu so la deducibilità di costi correlati a operazioni oggettivamente inesistenti); a seguito del rigetto del ricorso da parte della CTP di Caserta, il contribuente propose appello dinanzi alla CTRdella Campania, che, con la sentenza in questa sede impugnata, lo accolse, in considerazione del fatto che, nella stessa data, aveva accolto l’appello della società , annullando l’avviso di accertamento dalla stessa impugnato; ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi;

MauroDi Caprio ha proposto controricorso; l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria ex art. 380 - bis.1 c.p.c.; Considerato che: in data 18/01/2023 il controricorrente ha depositato istanza ex art. 1, comma 197, l. n. 197/2022, richiedendo la sospensione del giudizio; sussistono i presupposti previsti dalla legge;

P.Q.M.

Sospende il processo fino al 10/07/2023 e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso