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Sentenza — n. 3714/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses refund claim for replacement tax due to voluntary choice of valuation method.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3714/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Maria Fregonese's appeal against the Regional Tax Commission's refusal to refund replacement tax paid on her property. The court found the lower court correctly determined that the taxpayer voluntarily chose the replacement tax option, which legally finalized the tax obligation and precluded a refund. Consequently, the court ruled that the taxpayer's voluntary selection of the valuation method meant she could not later claim restitution of the funds paid.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 229, legge n. 191/2009; Art. 67, comma 1, TUIR: The voluntary choice by a taxpayer to pay replacement tax on real estate in a recovery plan finalizes the tax obligation, thereby excluding the right to claim restitution of the amount paid.

Parole chiave

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replacement tax refund voluntary tax choice real estate valuation tax obligation finalization cessation of restitution right recovery plan demolition tax appeal dismissal contributo sostitutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 229, della legge n. 191 del 2009
Art. 67, comma primo, del TUIR
Art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 21.02.2020, n. 4659
Cass., 21.02.2020, n. 4659; id.
Cass., 2.08.2017, n. 19215
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Testo completo

ul ricorso proposto da: FREGONESE MARIA, domiciliata in Roma, p.zza Cavour presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall’Avv. Riccardo Mazzon; –ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la sentenza n.770/2/18della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il26 giugno 2018 ; udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 25 gennaio 2023dal Consigliere dott. ssa Roberta Crucitti;

Rimborso imposta sostitutiva rivalutazione immobili udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso principale e accogliersi il ricorso incidentale; Fatti di causa. Marisa Fregonese, proprietaria di un compendio immobiliare sito in un’area ricadentein una variante al piano di recupero di iniziativa pubblica (che prevedeva la demolizione dei fabbricanti esistenti e la ricostruzione di nuovi immobili), paventando l’ipotesi che l’Agenzia delle entrate potesse considerare l’atto di compravendita come cessione di area fabbricabile, pagò, sulla base di perizia sul valore dell’esistente, l’imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili ai sensi dell’art. 2, comma 229, della legge n. 191 del 2009.

In seguito alla vendita del compendio immobiliare, con apposita istanza, rigettata dall’Ufficio, chiese il rimborso dell’imposta sostitutiva versata. Il ricorso proposto dalla contribuente avverso il diniego al rimborso fu accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia ma la decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del Veneto (d’ora in poi C.T.R.) la quale ha confermato l’atto di diniego. In particolare, il Giudice d’appello, rilevava, da un canto, che il Piano di recupero prevedeva la demolizione dei fabbricati insistenti sul terreno di proprietà della contribuente e la ricostruzione di nuovi immobili; dall’altro, che la contribuente aveva, volontariamente, chiesto di pagare l’imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili e che tale pagamento aveva avuto riflessi sull’avvenuta compravendita.

Avverso la sentenza Marisa Fregonese ha proposto ricorso su unico motivo.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate la quale propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato affidato a unico motivo. La Sesta Sezione Civile- sottosezione tributaria, all’esito della camera di consiglio del 23settembre 202 0 , ri teneva che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte era chiamata a pronunciarsi rendesse opportuna la trattazione in pubblica udienza. La causa è stata, quindi, rimessa per la discussione alla pubblica udienza del 25 gennaio 202 3 in prossimità della quale il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso incidentale e l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso principale.

Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso principale, Marisa Fregonese deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della normativa relativa alla cessione di fabbricati e terreni rientranti in un piano di recupero-art.67, comma primo, del TUIR censurando il capo della sentenza impugnat a con cui la C.T.R. aveva ritenuto che la riqualificazione dell’atto di cessione, di immobili da demolire in cessione di area edificabile, era del tutto legittima visto che il Piano di recupero prevedeva la demolizione dei fabbricati esistenti e l’edificazione di nuovi.

In particolare, la difesa evidenzia come, in materia, la giurisprudenza di questa Corte si sia consolidata nel senso di ritenere che non possa considerarsi cessione d’area edificabile una cessione di fabbricato e che, nella specie, l’atto di compravendita aveva avuto a oggetto i fabbricati. 1.1 La censura è inammissibile per difetto di interesse. Il ricorso, infatti, limitato al passo motivazionale sopra riportato non si confronta con altra argomentazione svolta dalla C.T.R. costituente autonoma ratio decidendi, idonea a reggere la decisione. 1.2 La C.T.R., infatti, oltre all’argomentazione censurata con il mezzo di impugnazione,ha affermato: da rimarcare, inoltre, come la contribuente abbia volontariamente chiesto di pagare l’imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili e come detto pagamento abbia avuto riflessi sulla compravendita avvenuta per, poi, concludere che Il Collegio ritiene che l’istanza di restituzione in esame non possa trovare accoglimento. 1.3 Appare evidente, dal tenore dell’argomentazione, che il Giudice di appello abbia voluto, in adesione all’orientamento pacifico in materia di questa Corte (v.

Cass., 21.02.2020, n. 4659; id. n. 19215 del 2.08.2017), ritenere non sussistere il diritto alla restituzione dell’imposta sostitutiva, già versata, per l’avvenuto irreversi bile perfezionamento dell'obbligazione tributariain virtù della libera scelta effettuata del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene con conseguente versamento del dovuto nella prospettiva di un risparmio in caso di futura cessione. 2.All’inammissibilità del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto da parte integralmente vittoriosa nel grado di appello.

3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese liquidate in complessivi euro 8.000,00 (ottomila),oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso,in Roma , in camera di consiglio della Sezione , il 2 5 gennaio2023. Il Consigliere est. Il Presidente (Roberta Cr