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Ordinanza Interlocutoria — n. 3698/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings to allow taxpayer to use new simplified appeal procedure until July 2023.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3698/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione suspended the tax dispute between I.T.R. s.r.l. and the Agenzia delle Entrate regarding VAT and corporate taxes for 2005-2007. The taxpayer requested suspension under the new simplified appeal law, while the Public Prosecutor did not oppose the measure. The court granted the suspension until July 10, 2023, to facilitate the use of the expedited judicial track.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 of Law 197/2022; Art. 1, commi 186-203 of Law 197/2022: Tax proceedings are suspended upon the taxpayer's request to avail themselves of the simplified appeal procedure until the specified deadline.

Parole chiave

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simplified appeal procedure tax suspension order Corte di Cassazione Agenzia delle Entrate tax dispute resolution tassazione dell'IVA assistenza amministrativa fiscale internazionale contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197 of Law 197/2022
Art. 1, commi 186-203 of Law 197/2022
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Testo completo

IA sul ricorso proposto da: I.T.R. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via M. Prestinari n. 13 presso lo studio dell’Avv.Paola Ramadori e rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’Avv.Domenico D’Arrrigo; –ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE -intimata- avverso la sentenza n. 5164 / 66 / 1 4 della Commissione tributaria regionale della Lombardia-sez.distaccata di Brescia, depositata il 7 ottobre2014; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 25 gennaio 2023dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli che prende atto della richiesta di sospensione e non si oppone;

Tributi- Sospensione udito l’Avv.Domenico D’Arrigo. Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte della I.T.R. s.r.l. di avvisi di accertamento relativi a IVA, IRAP e IRES degli anni di imposta 2005, 2006 e 2007, la Società ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che non resiste, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, aveva integralmente riformatola decisione di primo grado di accoglimento dei ricorsi riuniti; il ricorso è stato avviato alla trattazione alla pubblica udienza in prossimità della quale il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte chiedendo, previa acquisizione se del caso del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, l’accoglimento del primo motivo di ricorso; la Società ha depositato istanza con la quale chiede, ai sensi dell’art.1, comma 197, della legge 29.12.2022 n.197, la sospensione della controversia dichiarando la sua intenzione di avvalersi della definizione agevolata dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di cassazione prevista dall’art.1 commi da 186 a 203 della legge 29.12.2022 n.197.

Considerato che: ai sensi dell’art.1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022 n.197 “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente non faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso sino al 10 luglio 2023…”; la contribuente ha depositato apposita richiesta di sospensione dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata;

P.Q.M.

Sospende, ai sensi dell’art.1, comma 197, della legge 29.12.2022 n.197, la controversia sino al 10 luglio 2023 e rinvia lacausa a nuovo ruolo Così deciso,in Roma , in camera di consiglio della Sezione , il