Italian tax appeal dismissed as inadmissible due to failure to properly notify the taxpayer of the cassation appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax authority's cassation appeal inadmissible because the taxpayer was never properly notified of the appeal. Although the agency attempted service, the taxpayer was found unreachable, and no valid notification record exists in the case file. Consequently, the court refused to examine the merits of the arguments regarding the missing second delegation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.; The cassation appeal is inadmissible if the opposing party has not been duly notified of the filing, as procedural regularity requires personal service or equivalent valid notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro Itollo Maurizio; - intimato - avverso la sentenza n. 273, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte il 27.11.2015, e pubblicata il 25.2.2016; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:
Fatti di causa 1. A seguito di indagini svolte dalla Guardia di finanza nell'anno 2010, e concluse con la redazione di Processo verbale di costatazione (Pvc), l'Agenzia delle entrate notificava ad Itollo Maurizio, titolare della ditta individuale "Emmanuel", dedita all'attività di "fabbricazione di materie plastiche in forme primarie", gli avvisi di accertamento n. T7G010801841/2011 per l'anno 2004, e n. T7G010801858/2011 per l'anno 2005 contestando, tra l'altro, la indeducibilità di costi per centinaia di migliaia di Euro, in riferimento ai tributi Iva ed Irap. 1.1.
Il contribuente introduceva separati ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino, proponendo plurime contestazioni, tra cui l'omessa notificazione del Pvc, perché consegnato a persona non legittimata, e la insussistenza dei requisiti di legge per il raddoppio dei termini di accertamento, con la conseguente decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesa impositiva. La Ctp, riuniti i ricorsi, accoglieva le riassunte censure proposte dal ricorrente ed annullava gli atti impositivi.
2. L'Agenzia delle entrate spiegava appello, avverso la pronunzia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, che confermava la decisione della Ctp e, pertanto, l'annullamento degli atti impositivi.
3. Avverso la decisione adottata dalla Ctr, l'Amministrazione finanziaria proponeva impugnazione per revocazione innanzi al giudice dell'appello, contestando l'omesso esame da parte della Ctr della seconda delega conferita da Maurizio Itollo a Giuglardo Valter e datata 22.12.2010. La Ctr del Piemonte dichiarava inammissibile l'impugnazione, con sentenza n. 273 del 27.11.2015, dep. 25.2.2016.
4. Avverso quest'ultima decisione assunta dalla Ctr ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria, affidandosi a due motivi di ricorso.Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta l'errore di diritto in cui è incorsa l'impugnata Ctr, non rilevando che la sentenza impugnata per revocazione aveva ignorato la seconda delega conferita dall'Itollo al Giuglardo, sebbene la stessa fosse stata allegata agli atti di causa.
2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate censura la nullità della sentenza pronunciata dal giudice dell'appello, per avere la Ctr erroneamente ritenuto la non ricorrenza di un errore revocatorio, perché sia la Ctp che la Ctr hanno esaminato soltanto la prima delega rilasciata da Itollo Maurizio a Giuglardo Valter, e non la seconda.
3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all'esame nel merito dei motivi di ricorso proposti dall'Agenzia delle entrate. Agli atti di causa, infatti, non risulta allegata alcuna regolare notifica del ricorso per cassazione alla controparte. 3.1. La ricorrente Amministrazione finanziaria, in documento depositato e denominato "atto di rinotificazione di ricorso per cassazione", segnala che il ricorso inviato presso l'Avv. Lorenzo Nano, difensore di Itollo Maurizio, non era stato recapitato, avendo il procuratore trasferito il proprio studio. Neppure un primo tentativo di notificazione alla parte personalmente risultava essere andata a buon fine. L'Agenzia ha in conseguenza accertato il nuovo indirizzo dello studio del difensore, e dichiara di aver ritentato le notificazioni. 3.2. Risulta quindi agli atti un tentativo di notificazione indirizzata all'Itollo personalmente, con annotazione del notificatore che il destinatario, il 23.9.2016, risulta "trasferito (irreperibile)". Senza seguito. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
4. Nulla occorre provvedere in materia di spese di lite, risultando soccombente la ricorrente e non essendosi costituito il contribuente. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La Corte,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso proposto