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Ordinanza Interlocutoria — n. 3639/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court remands case to verify if taxpayer's simplified settlement payment extinguishes proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3639/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation remanded the case to a new docket to verify if the taxpayer's simplified settlement payment extinguishes the proceedings. The taxpayer had appealed a tax assessment imposing income and capital gains based on bank withdrawal records, while the tax agency argued the assessment remained valid. The court ruled that since the taxpayer offered to pay the full amount and requested extinction, the case must be remanded to confirm if this payment legally terminates the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193: When a taxpayer offers to pay the full tax debt and requests extinction of proceedings, the court must remand the case to verify if such payment legally extinguishes the litigation.

Parole chiave

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tax proceedings extinction simplified settlement payment full debt payment tax appeal remand litigation termination procedura giudiziaria tributaria dichiarazione dei redditi differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193
la Corte: letto l'art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, rin- via la causa a nuovo ruolo per acquisizione di informazioni sulla defi- nizione agevolata.
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Testo completo

te ORDINANZA Ai 1-0 ki n) re i A sul ricorso iscritto al n. 7478/2015 R.G. proposto da GIANNI EMILIO MAINETTI, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaspare Falsitta, dall'Avv. Silvia Pansieri e dall'Avv. Rita Gradara, con domicilio eletto presso lo studio del terzo difensore in Roma largo Somalia n. 67; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Diretto- re pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n.4698/66/2014 depositata il 18 settembre 2014, e che non risulta notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 16 settembre 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lom- bardia, sez. staccata di Brescia, veniva rigettato l'appello proposto da Gianni Emilio Mainetti avverso la sentenza della Commissione Tributa- ria Provinciale di Cremona n.110/3/2013 la quale, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente avente ad oggetto l'avviso di ac- certamento per II.DD. e IVA 2007 per maggiori ricavi accertati.

2. Il giudice d'appello confermava così le riprese, con cui era stato imputato al contribuente un reddito di lavoro autonomo di Euro 96.605,00 e un reddito capitale di Euro 5.972,00, emersi a seguito di accertamenti bancari ex art.32 comma 1 n.2 del d.P.R. n.600 del 1973, tenuto conto non solo dei versamenti ma anche dei preleva- menti alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.228 del 2014.

3. Avverso la decisione il contribuente propone ricorso, affidato a tre motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Il contri- buente deposita da ultimo memoria rendendo noto di aver intrapreso la definizione agevolata e, con ulteriore nota di deposito, chiede la declaratoria di estinzione del processo. Considerato che:

4. Con istanza depositata anteriormente all'adunanza camerale, il contribuente ha formulato istanza per la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art.6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 249 del 24 ottobre 2016), offrendo copia della domanda inoltrata presso l'Agenzia e relativa at- testazione di deposito.

5. Osservato che la presente controversia, in cui è parte l'Agenzia del- le Entrate, appare astrattamente definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata, previo pagamento integrale di quanto do- vuto, e ritenuto opportuno che l'Agenzia prenda posizione sul fatto sopravvenuto per la verifica della congruità tra gli atti, anche in con- siderazione del fatto che il contribuente ha aderito sì alla c.d. rotta- mazione delle cartelle, ma nel presente giudizio è impugnato l'avviso di accertamento;

P.Q.M.

la Corte: letto l'art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, rin- via la causa a nuovo ruolo per acquisizione di informazioni sulla defi- nizione agevolata. Così de