Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mixed grounds and improper timing of supplementary declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the taxpayer's cassation appeal inadmissible, rejecting three distinct grounds for review. The taxpayer argued against the timing of a supplementary declaration and the necessity of joint litigation, but the court found the appeal mixed with procedural defects and cited an expired legal provision. Consequently, the appeal was dismissed without merits, and the taxpayer was ordered to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998; Art. 360, c.p.c.: A supplementary declaration submitted after tax verification activities are concluded is inadmissible as it ceases to be a remedy for errors and becomes an evasive tool; furthermore, cassation grounds must be specific and cannot mix distinct procedural and substantive defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Minerva Guido, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv. Walter Esposito del Foro di Napoli, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Maria Concetta Silvestre, alla via Giuseppe Mercalli n. 6 in Roma; -ricorrente - Contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6428/32/15, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 05.06.2015, e pubblicata il 26.06.2015; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; Oggetto: Avviso di accertamento - Ditta individuale - Amministratore occulto - Litisconsorzio necessario - Dichiarazione Integrativa -Limiti. Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava il 22.12.2012 (ric., p.
1) a Minerva Guido l’avviso di accertamento n. TF3010703621/2012, attinente ad Irpef, Iva ed Irap, in relazione all’anno di imposta 2008, per l’importo di Euro 3.016.665,00, oltre accessori. Mediante l’atto impositivo l’Amministrazione finanziaria contestava al contribuente di essere socio ed amministratore occulto della Mediabarter di Larsson Jan Peter, esercente il commercio all’ingrosso non specializzato, nei cui confronti era stato effettuato accertamento conclusosi con P.V.C. del 9.6.2011 notificato a Guido Minerva (sent. CTR, p. 2).
La ditta, nella ricostruzione dei verificatori, “era stata utilizzata da Minerva Guido quale ennesimo ‘interposto fittizio’ nelle varie tipologie di frodi carosello … la ditta è risultata sconosciuta all’indirizzo dichiarato, il titolare Larsson Jan Peter è risultato irreperibile sia in Italia che in Svezia … il vero dominus della ditta individuale verificata è Guido Minerva … la documentazione della ditta individuale è stata rinvenuta in un appartamento di proprietà della moglie del Minerva; presso lo studio associato ERRETRE è stata acquisita delega di Jan Peter Larsson a Guido Minerva alla gestione della ditta individuale Mediabarter” (controric., p. 9 s.).
2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, proponendo censure procedimentali e di merito. La CTP rigettava il suo ricorso.
3. Guido Minerva spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania contestando, in particolare, la propria estraneità soggettiva all’accertamento tributario, e la tempestività di una dichiarazione integrativa presentata da Larsson Jan Peter dopo la perquisizione eseguita dalla GdF. La CTR rigettava l’impugnativa.
4. Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a tre motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., Guido Minerva contesta la violazione dell’art. 148 cod. proc. civ., dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell’art. 110 del d.P.R. n. 1229 del 1959, nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, non avendo il giudice dell’appello rilevato l’inesistenza della notificazione del PVC, in conseguenza della mancanza, nella copia notificata, della sottoscrizione del messo notificatore.
2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione dell’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la CTR ritenuto invalida la dichiarazione integrativa resa il 30.9.2010 dal Larsson, titolare formale della ditta individuale oggetto di accertamento, entro i termini di legge, sebbene dopo la perquisizione del 14.10.2008. 3.Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., Guido Minerva critica la violazione “delle norme regolatrici in materia di imposta sui redditi e relative sanzioni” (ric., p. 6), nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere l’Amministrazione finanziaria richiesto a lui il pagamento di ogni tributo dovuto, muovendo la medesima contestazione al Larson, e pretendendo pertanto due volte il pagamento dei medesimi tributi.
Inoltre, il ricorrente è stato indicato quale “socio, amministratore occulto” della ditta Mediabarter, e deve pertanto trovare applicazione l’istituto del litisconsorzio necessario con il titolare formale dell’impresa, “eccezione su cui nessun giudice si è pronunciato” (ric., p. 7).
4. Mediante il suo primo strumento di impugnazione, il ricorrente lamenta, in relazione ai profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la pronuncia del giudice dell’appello per non aver rilevato l’inesistenza della notificazione del PVC in conseguenza della mancanza, nella copia notificata, della sottoscrizione del messo notificatore. 4.1. Il motivo di ricorso si presenta inammissibile, perché il ricorso per cassazione deve contenere critiche specifiche rivolte avverso la decisione impugnata, non essendo consentita la commistione di motivi d’impugnazione proposti in relazione a profili diversi.
In proposito questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di precisare che “in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo ...
Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse”, Cass. sez.
I, 23.10.2018, n. 26874 (in senso conforme, amplius, cfr. Cass. sez. I, 23.9.2011, n. 19443). Non solo, il motivo di ricorso è pure inammissibile nella misura in cui critica la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” della sentenza di appello, invocando una formula dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non più applicabile. 4.2. Il primo motivo di ricorso introdotto da Guido Minerva risulta, comunque, anche infondato. Esprimendo un principio estensibile ad ogni notificazione rilevante nel processo tributario, infatti, questa Corte regolatrice ha già chiarito che “in tema di notificazione degli avvisi di accertamento tributario, l'omessa riproduzione della relazione di notifica nella copia consegnata al destinatario non comporta l'inesistenza della notificazione, ove non sorgano contestazioni circa l'esecuzione della stessa come indicata nell'originale dell'atto, nè la nullità, prevista, invece, nella diversa ipotesi di difformità del contenuto delle due relate, bensì una mera irregolarità”, Cass. sez.
VI-V, 5.5.2017, n. 11134. 4.2.1. Peraltro, già la CTR ha spiegato, non trascurando di provvedere ad ampia citazione della giurisprudenza di legittimità, che “l’omessa riproduzione della relazione di notifica sulla copia consegnata al destinatario non comporta né l’inesistenza della notificazione, ove non sorgano contestazioni circa l’esecuzione della stessa come indicata nell’originale dell’atto, né la nullità … bensì una mera irregolarità … nel caso di specie, la relata restituita al mittente contiene la sottoscrizione del messo notificatore e la indicazione specifica della persona cui l’atto fu notificato presso l’indirizzo rispondente al domicilio dell’appellante, che, del resto lo ha allegato alla impugnazione proposta in primo grado” (sent.
CTR, p. 3). Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, e risulta,comunque, infondato.
5. Con il suo secondo strumento di impugnazione, il ricorrente contesta, in relazione ai profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la pronuncia del giudice dell’appello per non aver ritenuto valida la dichiarazione integrativa dei redditi che assume sia stata tempestivamente depositata dall’intestatario (formale) della ditta Mediabarter, Jan Peter Larsson. 5.1. Il motivo di ricorso si presenta inammissibile, perché il ricorso per cassazione deve contenere critiche specifiche rivolte avverso la decisione impugnata, non essendo consentita la commistione di motivi d’impugnazione proposti in relazione a profili diversi, per le ragioni esposte esaminando il primo motivo di ricorso, da intendersi qui riprodotte.
Il motivo di ricorso è, pure , inammissibile nella misura in cui critica la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” della sentenza di appello, invocando una formula dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non più applicabile. 5.2. Il secondo motivo di ricorso introdotto da Guido Minerva risulta, comunque, anche infondato. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire, condivisibilmente, che “in tema d'imposte sui redditi, la dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2, comma 8, del d.P.R.n. 322 del 1998, n. 322, non può essere presentata né dopo la contestazione della violazione commessa nella precedente dichiarazione, né dopo le verifiche, gli accessi, le ispezioni o le altre attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, atteso che altrimenti cesserebbe di essere un rimedio per ovviare agli errori commessi e si trasformerebbe in uno strumento elusivo delle sanzioni. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'ammissibilità della dichiarazione integrativa successivamente alla conclusione delle operazioni di verifica ed appena due giorni prima dalla notifica del processo verbale di constatazione)”, Cass. sez.
V, 17.7.2015, n. 14999. Nel caso di specie, la dichiarazione integrativa è stata presentata il 30.9.2010, vi è verbale di perquisizione e sequestro già del 14.10.2008 e, soprattutto, il formale inizio dell’attività di accertamento, svoltasi in contraddittorio, è avvenuto il 25.8.2009, ed è stato comunicato al difensore del Minerva, Avv. Olindo Lombardi, dato incontestato tra le parti. Anche il secondo motivo di ricorso risulta pertanto inammissibile, ed è comunque infondato.
6. Con il suo terzo strumento di impugnazione, il ricorrente contesta, in relazione ai profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la pronuncia del giudice dell’appello per aver richiesto a più soggetti, il titolare della ditta Mediabarter: Jan Peter Larsson, ed a lui,Minerva Guido, il pagamento dello stesso debito tributario, e, comunque , per non aver ritenuto che dovesse trovare applicazione il principio del litisconsorzio. Il motivo di ricorso si presenta inammissibile, perché il ricorso per cassazione deve contenere critiche specifiche rivolte avverso la decisione impugnata, non essendo consentita la commistione di motivi d’impugnazione proposti in relazione a profili diversi, per le ragioni esposte esaminando il primo motivo di ricorso, da intendersi qui riprodotte. 6.1.
Il terzo motivo di ricorso è pure inammissibile nella misura in cui critica la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” della sentenza di appello, invocando una formula dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non più applicabile. Anche questo strumento di impugnazione deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
7. In definitiva il ricorso proposto da Guido Minerva deve essere dichiarato inammissibile.
8. La spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione delle ragioni della decisione e del valore della causa. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso proposto da Minerva Guido, che condanna al pagamento delle spese processuali in favore della costituita Agenzia delle Entrate, quantificate in euro 12.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti proces